Anche se il bando non ne fa menzione, le amministrazioni pubbliche devono attenersi alle norme di semplificazione amministrativa di cui all’art. 77-bis del d.p.r. 445 del 2000.

Lazzini Sonia 08/12/05
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Il Consiglio di Stato, con la decisione numero 6606 del 27 ottobre 2005 sottolinea che:

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???????? Ad ulteriore sostegno delle conclusioni raggiunte, occorre poi ricordare che, alla data di svolgimento della gara, indetta con avviso del 22 giugno 2004, era ormai in vigore l?art. 77-bis del citato d.p.r. 445 del 2000. A tenore di questo articolo, le disposizioni in materia di documentazione amministrativa, fra le quali ? riconducibile quella riguardante le dichiarazioni sostitutive, si applicano a tutti i casi in cui sia prevista una certificazione, ?ivi comprese quelli di affidamento ? di servizi?, come quella in esame. Ne segue che le prescrizioni dei bandi e degli altri atti regolatori di gare, per la scelta del migliore contraente da parte delle pubbliche amministrazioni, vanno sempre intese nel senso che, anche se non si richiamano alla norma ora citata, si deve ammettere la certificazione semplificata e sostitutiva stabilita dal menzionato Testo unico.

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???????? Se la prescrizione di presenza di un direttore tecnico non ? stata data nei provvedimenti regolatori della gara, conseguentemente, in assenza di tale figura, nessun onere aveva l?impresa concorrente di produrre alcuna certificazione inerente a detto soggetto (in senso conforme, per un identico caso, relativo ad una gara per una fornitura di beni, di cui al decreto legislativo n. 358 del 1992, ? la decisione di questa Sezione 13 maggio 2002, n. 2582)

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A cura di Sonia Lazzini

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Lazzini Sonia

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