Successo della Banca: è ammissibile la domanda riconvenzionale di ambo le parti per un rapporto di conto corrente chiuso con richiesta di rientro; è valida e legittima la verifica della usurarietà effettuata secondo le istruzioni della Banca d’Italia. Per approfondimenti, consigliamo anche “Illeciti bancari, clausole abusive e frodi informatiche – Gli strumenti a tutela del cliente”
Indice
1. Il fatto
Il Tribunale di Locri il 29.01.2025 ha emesso la sentenza n.52/2025 in un giudizio di restituzione degli indebiti bancari teso alla dichiarazione invalidità e nullità parziale di un contratto di conto corrente promosso dal correntista-attore avente ad oggetto un contratto di conto corrente contestato per violazione del taso soglia pattuito in contratto.
La Banca, difesa dall’ Avv. Emilia Francesca Arturi dello STUDIO LEGALE ARTURI e dal consulente tecnico della società titolare del credito D.ssa Silvana Mascellaro di SMF (STUDIO MASCELLARO FANELLI), ha ottenuto un importante riconoscimento per l’intero ceto bancario. Per approfondimenti, consigliamo anche “Illeciti bancari, clausole abusive e frodi informatiche – Gli strumenti a tutela del cliente”
Illeciti bancari, clausole abusive e frodi informatiche
Quali sono gli strumenti a disposizione per difendere i diritti del cliente? La contestazione degli illeciti bancari è alimentata continuamente da nuovi motivi, non solo direttamente legati alle caratteristiche del rapporto contrattuale. Tra questi si possono annoverare l’accesso abusivo alle garanzie pubbliche e la concessione di un prestito insostenibile o le clausole vessatorie nei contratti di credito. Il volume ha come obiettivo l’esame delle forme di difesa del cliente in presenza di pratiche scorrette poste a vario titolo da parte delle banche. Una particolare attenzione è stata posta alla tutela dalle frodi informatiche, in rapida evoluzione, ed alle possibili tecniche difensive per l’annullamento e il rimborso degli interessi dei contratti indicizzati Euribor. Per i principali contratti di credito, esperti professionisti hanno predisposto il “punto nave” del contenzioso recente per offrire una utile guida alle più rilevanti linee interpretative della giurisprudenza di legittimità.Giuseppe CassanoDirettore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano. Avvocato cassazionista, curatore e autore di numerosi volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi. Conferenziere nazionale ed internazionale sui temi del Diritto di Famiglia, della Responsabilità civile, del Diritto dei Consumi e Diritto dell’Internet.Stefano ChiodiAnalista tecnico e finanziario specializzato nel contenzioso bancario e finanziario, CTP e CTU per il Tribunale di Venezia e consulente per Camera Arbitrale. Specialista di corporate finance, è relatore in convegni accreditati per la formazione continua di avvocati e commercialisti. Curatore e autore di numerose pubblicazioni di diritto e contenzioso bancario e finanziario.
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2. È ammissibile la domanda riconvenzionale di ambo le parti per un rapporto di conto corrente chiuso con richiesta di rientro
Il Tribunale ha chiarito che le parti sono state ammesse nella propria domanda riconvenzionale, giacché il rapporto di conto corrente oggetto di lite era stato chiuso con richiesta di rientro.
L’attento Magistrato ha inoltre stigmatizzato l’onere probatorio nei giudizi di accertamento negativo, precisando che grava sul correntista l’onere di provare l’illegittimità delle clausole contrattuali da cui deriverebbero indebiti richiesti in restituzione e sulla banca convenuta provare la legittimità della propria domanda formalizzata.
Evocando poi la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 15 luglio 2022, n. 22402), il Tribunale ribadisce che in caso di mancanza parziale degli estratti conto «la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa. Ne deriva che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l’esistenza, in quell’arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all’azzeramento del saldo iniziale del primo di essi».
Fa di più il Magistrato, precisando che “nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca (cfr. Cass. civ. [ord.], sez. VI, 13-12-2019, n. 33009”.
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3. È valida e legittima la verifica della usurarietà effettuata secondo le istruzioni della Banca d’Italia
Ritenuta la necessità di esperire consulenza tecnica di ufficio, che assume processualmente natura risolutiva dal momento che viene demandato al consulente verifiche contabili sulla scorta delle proprie specifiche conoscenze tecniche-contabili, il Magistrato ha disposto la verifica della usurarietà originaria che il consulente ha effettuato applicando rigorosamente ed ortodossamente le Istruzioni della Banca d’Italia che non hanno fatto emergere alcuna usurarietà.
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