Ammissibilità della contestazione in fatto dell’aggravante della natura fidefacente dell’atto pubblico

Redazione 13/09/19
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Le Sezioni Unite, con sentenza n. 24906/2019, hanno risolto la questione circa l’ammissibilità della contestazione in fatto dell’aggravante della natura fidefacente dell’atto pubblico. Vediamo in che modo.

Cosa si intende per contestazione in fatto

In base all’art. 417, lett. b), c.p.p. la richiesta di rinvio a giudizio deve contenere “l’enunciazione in forma chiara e precisa” del fatto e delle circostanze aggravanti, “con l’indicazione dei relativi articoli di legge”. Disposizioni analoghe sono previste all’art. 429, comma 1, lett. b) c.p.p. e all’art. 552, comma 1, lett. c) c.p.p. Del pari, l’art. 6, comma 3, lett. a) CEDU prevede che l’imputato ha diritto ad essere informato “in modo dettagliato” della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico.

 Ciò posto, vi è una contestazione in fatto della circostanza quando l’imputazione viene formulata dall’accusa senza che vi sia una enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o senza che sia effettuato un richiamo puntuale alla norma di legge che prevede la circostanza contestata. Tuttavia, la contestazione della circostanza avviene comunque in fatto, giacché l’imputazione riporta in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie circostanziale. Per la generalità delle circostanze aggravanti tale forma di contestazione è stata ritenuta ammissibile da parte della giurisprudenza (v. ad esempio Cass. n. 38588/2008).

La contestazione in fatto non va confusa con riqualificazione della fattispecie da parte del giudice, la quale avviene quando l’affermazione di responsabilità da parte dell’organo giudicante ha ad oggetto un’ipotesi difforme da quella contestata, anche se tale da potervi ricondurre il fatto materialmente descritto nell’imputazione. La riqualificazione è stata ritenuta ammissibile solo se connotata da prevedibilità (v. ad es. Cass., n. 31617/2015).

Delitto di falso in atto pubblico e aggravante della natura fidefacente

In base all’art. 476, comma 1, c.p. “il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni”. In base al secondo comma della medesima disposizione “se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”.

Come si vede, il secondo comma dell’art. 476 c.p. prevede una specifica fattispecie circostanziale allorché il delitto di falso sia consumato con riferimento ad atti che facciano fede fino a querela di falso. Al riguardo vale richiamare l’art. 2699 c.c., che definisce l’atto pubblico come “il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato”. In base al successivo art. 2700 c.c. “l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”. Ad esempio, ha senz’altro natura fidefacente l’atto di protesto, alla cui formazione concorrono le attestazioni del presentatore. Ciò è confermato dalla giurisprudenza e dall’art. 4, co. 2, l. 349/1973, in base al quale l’atto di protesto “fa piena prova, ai sensi dell’articolo 2700 del codice civile, anche delle dichiarazioni del debitore e degli altri fatti che il presentatore riferisce avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.

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Orbene, nonostante la generale ammissibilità della contestazione in fatto delle aggravanti, dubbi sono stati sollevati con riferimento alla specifica aggravante prevista dall’art. 476, comma 2, c.p. da chi si è chiesto se la natura fidefacente dell’atto oggetto di falso debba essere richiamata nel capo di imputazione o se sia sufficiente la mera enunciazione della tipologia di atto.

In base ad un primo orientamento sarebbe necessaria l’esplicita contestazione dell’ipotesi aggravata. Ciò può avvenire tramite l’espresso richiamo all’art. 476, co. 2, c.p. o il ricorso a formule riproduttive del contenuto della norma appena richiamata, in modo tale che sia assicurato il rispetto del principio di correlazione tra imputazione e condanna.

La necessità di una precisa indicazione dell’aggravante risponde all’esigenza di consentire all’imputato di essere effettivamente informato tanto dei fatti materiali posti a suo carico, quanto della qualificazione giuridica ad essi attribuiti, così da consentirgli di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.

Secondo la tesi opposta, non occorre la precisa contestazione della natura fidefacente dell’atto e della relativa aggravante, essendo sufficiente che tale natura emerga inequivocabilmente.

Soluzione offerta dalle Sezioni Unite n. 24906/2019

Le Sezioni Unite n. 24906/2019 hanno aderito al primo dei due orientamenti esposti nel paragrafo precedente che esclude la contestazione in fatto con riferimento all’aggravante dell’art. 476, co. 2, c.p. Esse hanno enunciato il seguente principio di diritto: “non può essere ritenuta in sentenza dal giudice la fattispecie aggravata del falso in atto pubblico, ai sensi dell’art. 476, comma 2, c.p., qualora la natura fidefacente dell’atto considerato falso non sia stata esplicitamente contestata ed esposta nel capo di imputazione con la precisazione di tale natura o con formule alla stessa equivalenti, ovvero con l’indicazione della norma di legge sopra citata”.

Le Sezioni Unite giungono ad escludere l’ammissibilità della contestazione in fatto con riferimento alla fattispecie in discorso partendo dalla distinzione tra aggravanti costituite esclusivamente da elementi di fatto e aggravanti composte anche da elementi valutativi.

Solo nel primo caso i requisiti di chiarezza e precisione sono integrati anche a fronte di una contestazione in fatto, cioè di una imputazione  contente i soli comportamenti materiali contestati. Solo in questi casi la contestazione in fatto è ammissibile poiché la mera indicazione dei fatti materiali consente comunque il pieno esercizio dei diritti di difesa dell’imputato.

Diversamente, qualora la disposizione normativa descriva l’aggravante ricorrendo a componenti valutative, la sola indicazione delle condotte materiali non consentirà di integrare una contestazione connotata da precisione e chiarezza, essendo così da escludersi l’ammissibilità della contestazione in fatto. Secondo le Sezioni Unite “ove il risultato di questa valutazione non sia esplicitato nell’imputazione […] la contestazione risulterà priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale. Né può esigersi dall’imputato, pur se assistito da una difesa tecnica, l’individuazione dell’esito qualificativo che connota l’ipotesi aggravata in base ad un autonomo compimento del percorso valutativo dell’autorità giudiziaria sulla base dei dati di fatto contestati, trattandosi per l’appunto di una valutazione potenzialmente destinata a condurre a conclusioni diverse. La necessità dell’enunciazione in forma chiara e precisa del contenuto dell’imputazione, prevista dalla legge processuale, impone che la scelta operata dalla pubblica accusa fra tali possibili conclusioni sia portata a conoscenza della difesa; non potendosi pertanto ravvisare una valida contestazione della circostanza aggravante nella mera prospettazione in fatto degli elementi materiali della relativa fattispecie”.

Poste queste premesse, le Sezioni Unite hanno ritenuto che la circostanza prevista dall’art. 476, comma 2, c.p., si componga anche da un elemento valutativo, vale a dire quello dato dalla possibilità di qualificare l’atto come facente fede fino alla querela di falso.  A tal fine occorre infatti appurare (i) la titolarità, in capo al pubblico ufficiale, del potere di conferire all’atto efficacia fidefacente (ex art. 2699 c.c.) e (ii) l’oggetto di tale efficacia (ex art. 2700 c.c.).

Le Sezioni Unite hanno dunque concluso ritenendo che “la qualificazione dell’atto come fidefacente, che costituisce il risultato di queste valutazioni, non può di conseguenza ritenersi debitamente contestata con la mera indicazione dell’atto stesso nell’imputazione” ed escludendo l’ammissibilità della contestazione in fatto di tale aggravante.

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