Amministratore di sostegno: Tribunale di Roma , Sezione prima civile , Ufficio del Giudice Tutelare, provvedimento del 28 gennaio 2005

Redazione 02/02/05
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REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Roma
Sezione prima civile
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
In persona del giudice dott.ssa Eugenia Serrao, ha emesso il seguente
DECRETO
a scioglimento della riserva formulata all’udienza del 25 gennaio 2005, nella causa iscritta al n.411251/04 R.G.A.D. avente ad oggetto: nomina Amministratore di sostegno,
rilevato che:
– con ricorso depositato il 3 dicembre 2004 YYY , in qualità di coniuge ha chiesto la nomina di un Amministratore di Sostegno a beneficio di XXX , nato a vvvv il … deducendo che il coniuge è affetto da esiti di emorragia cerebrale con tetraparesi ed incontinenza sfinterica che ne compromettono la capacità di provvedere autonomamente alla cura della propria persona e dei propri interessi patrimoniali;
– la ricorrente ha, in particolare, dedotto che: Xxx è attualmente ricoverato presso la Casa di Cura vvvvv unità di riabilitazione, in condizioni d’incapacità di provvedere ai propri interessi e non è possibile prevedere i tempi di recupero; è comproprietario al 50% con la moglie di due appartamenti in Roma e con la sorella di un terreno sito nel Comune di Rio nell’Elba; è proprietario di un locale cantina in Roma e di un’autovettura; la nomina di un Amministratore di sostegno è necessaria per rinnovare i documenti d’identità, per amministrare le disponibilità sui conti correnti bancari anche al fine di prelevare le somme necessarie alla sua assistenza; dividere i beni in comproprietà; procedere alla voltura di utenze domestiche, alienare gli immobili; richiedere ed incassare rimborsi assicurativi; presentare istanza per trattamento di quiescenza; alienare l’autovettura, definire eventuali controversie fiscali;
– dall’istruttoria espletata e dall’esame diretto di Xxx è emerso quanto segue:
1) Xxx non è, attualmente, capace d’intendere e di volere a causa dello stato della malattia dalla quale è affetto;
2) l’interessato è ricoverato presso una Casa di Cura per la riabilitazione ed è assistito dai sanitari e dalla moglie, che provvede al suo mantenimento;
3) la nomina di un Amministratore di Sostegno è necessaria per curare i rapporti con la p.A. , per la definizione del rapporto di lavoro e la riscossione dei relativi emolumenti e, in generale, per l’amministrazione del patrimonio dell’interessato, oltre che per prestare il consenso ai trattamenti terapeutici necessari;
4) i parenti e gli affini non hanno manifestato dissenso alla nomina di Yyy , nata a vvvv il 16 febbraio 1942 quale Amministratore di sostegno;
– emerge, da quanto indicato, che si tratta di persona affetta da patologia psico-fisica tale da determinare l’attuale impossibilità di provvedere ai propri interessi;
– la ricorrenza di tali condizioni consente, a norma dell’art. 404 c.c., di applicare la misura dell’Amministratore di sostegno a chi si trovi, per effetto di menomazione fisica o psichica, nella impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi, tanto più che la norma si inscrive in un sistema la cui finalità (l.6/2004, art. 1) è di tutelare con la minore limitazione possibile della capacità d’agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia, mentre la diversa misura dell’interdizione risulta più idonea quando il caso concreto sia tale che gli interessi dell’incapace non possano essere adeguatamente tutelati con la misura di cui si tratta (la nuova formulazione dell’art.414 c.c., delimita il confine dell’istituto dell’amministrazione di sostegno rispetto all’interdizione stabilendo che ‘il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione’, e non attribuisce rilievo scriminante al grado dell’incapacità accertata);
– nel caso in esame, la misura dell’Amministrazione di sostegno è in grado di soddisfare le esigenze di tutela di Xxx in quanto, pur presentando l’interessato una situazione patrimoniale articolata, non è al momento possibile stabilire con certezza se lo stato d’incapacità in cui versa sia o meno definitivo e quali siano le effettive possibilità di recupero, fatta salva la successiva valutazione circa l’idoneità della misura a soddisfare adeguatamente le esigenze di protezione del Beneficiario;
– con specifico riguardo alla persona da designare quale Amministratore di Sostegno, non vi sono ragioni ostative alla nomina di Yyy , coniuge di Xxx , che risulta in grado di provvedere alla cura degli interessi personali e patrimoniali dell’interessato, che assiste personalmente, ed ha, peraltro, dato la propria disponibilità ad assumere l’incarico;
– in merito agli atti che l’Amministratore di Sostegno sarà autorizzato a compiere, vanno specificati i compiti dell’Amministratore di Sostegno, funzionali al compimento di tutti gli atti civili di ordinaria amministrazione nell’interesse di Xxx ed al disbrigo delle pratiche necessarie per la gestione delle somme dovutegli a qualsiasi titolo;
P.Q.M.
visto l’art. 405 c.c.,
1. nomina in favore di XXX , nato a vvvv il 5 ottobre 1941, l’Amministratore di Sostegno nella persona della moglie YYY , nata a vvvvv il 16 febbraio 1942, con le funzioni ed i poteri qui di seguito specificati;
2. dispone che la durata dell’incarico sia a tempo indeterminato ed abbia ad oggetto la rappresentanza del Beneficiario nonché l’amministrazione del patrimonio del medesimo;
3. autorizza l’Amministratore di sostegno a compiere in nome e per conto di Xxx , senza necessità di ulteriore autorizzazione del Giudice Tutelare, con poteri di rappresentanza esclusiva e salvo obbligo di rendiconto annuale, tutti gli atti civili di ordinaria amministrazione;
4. autorizza l’Amministratore di sostegno a curare la pratica per la definizione del rapporto di lavoro in corso con il xxxx e per la richiesta delle relative spettanze;
5. autorizza l’Amministratore di sostegno a riscuotere nell’interesse della Beneficiario gli emolumenti a lui dovuti a qualsiasi titolo ed a curare tutte le pratiche a tal fine necessarie, previa apertura di un conto ovvero di un libretto, postale o bancario, intestato a Xxx con annotazione del nome dell’Amministratore quale legittimato ad operare, facendo in modo che su detto conto vengano ad essere accreditate tutte le somme di denaro delle quali il Beneficiario è attualmente titolare e tutte le entrate dell’amministrazione (pensioni, indennità, ecc.);
6. autorizza l’Amministratore di sostegno ad impiegare la somma mensile di E.800,00 per il mantenimento del Beneficiario;
7. autorizza l’Amministratore di sostegno a prestare consenso informato, in nome e per conto del Beneficiario, ai trattamenti terapeutici che si rendessero necessari;
8. dispone che ogni atto di straordinaria amministrazione, come nel caso concreto gli atti di divisione e di alienazione di beni immobili, debba essere previamente autorizzato dal giudice tutelare previa apposita istanza documentata;
9. dispone che l’Amministratore di sostegno tenga conto dei bisogni e delle aspirazioni del Beneficiario;
10. dispone che l’Amministratore di sostegno informi periodicamente il Giudice Tutelare circa le condizioni di vita personali e sociali della Beneficiario, della consistenza patrimoniale e reddituale del medesimo, rendendo il conto dell’attività svolta mediante deposito in Cancelleria di una relazione-rendiconto entro il 31 dicembre di ogni anno, corredata dalla documentazione comprovante le principali voci di reddito e di spesa afferenti il periodo considerato. Nella relazione (o in qualsiasi momento mediante deposito in Cancelleria di un ricorso scritto o verbalmente al Giudice Tutelare previo appuntamento) l’Amministratore di sostegno potrà indicare eventuali diverse ed ulteriori esigenze da gestire nell’interesse del Beneficiario;
11. fissa per il giuramento dell’Amministratore di sostegno l’udienza del xxxxxx;
12. dispone l’efficacia immediata del presente decreto ai sensi dell’art.741 c.p.c.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al Beneficiario, all’Amministratore di Sostegno e alla Procura della Repubblica in sede.
Manda alla Cancelleria perché proceda agli ulteriori e diversi incombenti previsti dalla legge.
Roma, lì 28 gennaio 2005
Il Giudice tutelare
(Eugenia Serrao)

Redazione

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