Amministratore di sostegno , Tribunale di Genova , Ufficio del Giudice Tutelare, provvedimento del Giudice Tutelare dell’ 1 marzo 2005.

Redazione 29/08/02
Scarica PDF Stampa
***
TRIBUNALE DI GENOVA
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
N. 6694/2004
Il Giudice Tutelare
Visti gli atti relativi al ricorso per amministrazione di sostegno, proposto dal Responsabile del Distretto V Valpolcevera, nell’interesse di ** **, nata a **, con la finalità di provvedere alla “deistitutizzazione” della predetta, proponendo per l’incarico la figlia più giovane dell’anziana, la signora ** **;
Rilevato che il Servizio Sociale ricorrente si è espresso favorevolmente al rientro a casa della signora ** (attualmente collocata presso l’Istituto **), dando atto che tale spostamento era caldeggiato dalla figlia più giovane della beneficiaria, la menzionata signora ** **, la quale aveva dato la sua disponibilità ad essere nominata amministratore di sostegno, mentre gli altri figli erano invece favorevoli al protrarre la permanenza in istituto della loro madre;
Rilevato che, come emerso anche nel corso dell’udienza di comparizione personale delle parti (in assenza della beneficiaria della procedura stante la sua documentata “impossibilità fisica” a presentarsi in Tribunale), mentre la figlia ultimogenita, presente personalmente, pur dichiarando la sua impossibilità a provvedere personalmente all’accudimento della madre, insisteva circa l’opportunità di un rientro a casa della stessa, gli altri figli della signora **, i signori **, costituiti nel presente giudizio per il tramite del loro difensore, Avv. Michele Ciuffreda, si opponevano al collocamento della congiunta presso la di lei abitazione, sostenendo che essa richiede “assistenza continua per tutto l’arco delle 24 ore giornaliere anche di tipo infermieristico, e con la sovrintendenza medica”, e sottolineando altresì l’attuale inidoneità dell’alloggio della madre sotto il profilo igienico-sanitario;
Rilevato che, successivamente, questo giudice, dopo avere richiesto al Servizio Sociale ricorrente di meglio precisare le condizioni dell’alloggio di proprietà della beneficiaria della procedura, disponeva procedersi all’ascolto della signora ** **, presso la struttura ove la stessa si trovava ricoverata, trattandosi di incombente previsto obbligatoriamente dalla legge;
Rilevato che, nelle more dell’incombente da ultimo specificato, perveniva a questo Ufficio una relazione dell’assistente sociale ricorrente la quale – precisato di avere contattato i servizi competenti e di essere in attesa di informazioni relative alle condizioni igienico-sanitarie della casa della signora ** – attestava di essersi recata, unitamente all’assistente domiciliare, presso la suddetta abitazione, di avere constatato che l’appartamento si presentava “pulito e in ordine”, che ogni stanza era dotata di finestra, che le parete non presentavano “tracce di umidità, che era presente una stufa, e che il bagno risultava dotato “di w.c. e lavabo” (per completezza veniva riferito che l’assenza di vasca e/o doccia, secondo gli addetti all’assistenza domiciliare, non rappresentava “un ostacolo all’igiene personale”, e che la figlia ** ** dichiarava di essere disponibile ad attivarsi per fare installare nell’alloggio uno scaldabagno);
Rilevato che, in data 22.2.2005, si costituiva nella presente procedura la signora ** **, il cui legale, Avv. Luca Di Lauro, depositava una memoria sotto forma di “comparsa di costituzione e risposta”, e formalizzava la richiesta di nominare nell’interesse della signora ** ** un amministratore di sostegno, ribadendo la disponibilità della sua assistita ad assumere tale incarico;
Rilevato che il giorno 23.2.2005, si procedeva presso l’Istituto **, all’ascolto della signora **, venivano sentiti in qualità di informatori alcuni operatori della struttura, e venivano ascoltati i legali delle parti;
rilevato che la beneficiaria della presente procedura (la quale, come rilevato in sede di ascolto da questo giudice, si esprime con qualche difficoltà di parola), ha esplicitamente ribadito il suo desiderio di tornare a casa (facendo più volte ricorso al termine dialettale “intra”, con la precisazione che la signora ** si esprime quasi esclusivamente in dialetto siciliano), motivando le ragioni della sua preferenza, e dichiarando il suo consenso ad essere assistita a domicilio da “badanti” ;
Rilevato che, quanto agli aspetti medico-sanitari, la signora ** si presenta in “condizioni psico-fisiche” compatibili “con l’età anagrafica” (così il Dr. ** nella certificazione in data 19.8.2004), con la precisazione che lo psichiatra Dr. **, in data 16.9.2004, ha certificato che la predetta “nonostante le difficoltà legate alla lingua (…dialetto siciliano)” presenta “un sufficiente orientamento nei parametri di realtà”, non emergendo in particolare “alterazioni della forma e del contenuto del pensiero”, e neppure “alterazioni cognitive e della memoria”;
Ritenuto che, alla luce degli atti e dell’attività istruttoria fin qui svolta, deve innanzi tutto essere sottolineato il fatto che la signora ** ** ha confermato anche a questo giudice quanto da lei già dichiarato alla propria figlia ultimogenita, agli operatori del Distretto Sociale ricorrente, e al medico psichiatra che l’ha esaminata, circa il suo desiderio di fare rientro a casa;
Ritenuto, inoltre, che, pur accusando l’anziana dei momenti di scarsa lucidità (come si ricava, ad esempio, dalla difficoltà manifestata nel ricordare l’esatto nome dei figli presenti), essa, come rilevato dallo psichiatra Dr. **, ha espresso coscientemente il suo (comprensibile) desiderio di fare rientro nella propria abitazione;
Ritenuto, tuttavia, che la presente procedura non ha ad oggetto il rientro o meno a casa dell’anziana (questione di natura strettamente personale su cui deve esprimersi soltanto l’interessata, non potendo neppure i figli imporre alla propria madre la permanenza in istituto), ma esclusivamente la sussistenza dei presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno;
Ritenuto, inoltre, che non compete a questo giudice sindacare la decisione a suo tempo adottata dai figli della signora ** di collocare la madre in istituto (né accertare se corrisponda a verità quanto affermato dalla stessa circa il fatto che, mentre alcuni dei figli la accompagnavano in auto verso la struttura dove essa si trova attualmente, le era stato fatto credere che sarebbe stata riaccompagnata a casa), e neppure approfondire le ragioni per cui la figlia più giovane abbia atteso tanto tempo prima di farsi paladina del desiderio della madre di rientrare presso la sua abitazione, fermo restando che l’elevata conflittualità esistente tra i figli non ha certamente agevolato una serena valutazione della situazione;
Ritenuto, venendo al merito della decisione, che il ricorso (materialmente predisposto dal Distretto Sociale, stante l’impossibilità della signora ** di attivarsi per la predisposizione dell’istanza) deve trovare accoglimento, in quanto siamo di fronte ad un’anziana la quale, come si è detto, pur dotata ancora di una certa lucidità, e sufficientemente orientata nel tempo e nello spazio, per le sue attuali condizioni di salute, è del tutto (o quasi) impossibilita ad espletare autonomamente le funzioni della vita quotidiana, e a curarsi del proprio patrimonio;
Ritenuto, pertanto, che sussistono pienamente i presupposti di cui all’art. 1 della legge 9 gennaio 2004, n. 6 per fare ricorso alla nuova figura dell’amministratore di sostegno, essendo privo di rilevo il fatto che la beneficiaria della suddetta misura di protezione non abbia espresso il suo consenso al ricorso in esame (mancando, tra l’altro, all’anziana gli strumenti culturali per comprendere le nozioni giuridiche e processuali sottese all’iniziativa assunta nel suo interesse), sia perché ciò non è richiesto espressamente dalla normativa, sia comunque perché la predetta ha comunque implicitamente manifestato una richiesta di assistenza;
Ritenuto che, per quanto concerne la persona da investire del ruolo di amministratore di sostegno, precisato che l’unica disponibilità è stata espressa dalla figlia più giovane, la scelta deve inevitabilmente cadere su quest’ultima non solo perché si tratta di soggetto già (positivamente) valutato dall’ente ricorrente, ma perché questo stesso giudice in sede di ascolto ha potuto verificare la particolare complicità e la “vicinanza” esistenti nel rapporto tra l’anziana donna e la sua ultimogenita;
Ritenuto che, tutto ciò premesso, sarà l’amministratore di sostegno designato a dovere correttamente interpretare la volontà della congiunta per quanto concerne il rientro a casa, e sentiti gli specialisti del caso, anche al fine di valutare le esigenze di natura sanitaria dell’anziana, e verificata l’idoneità dell’alloggio di sua proprietà, dovrà essere la signora ** ** a predisporre l’organizzazione necessaria per consentire alla madre un’adeguata sistemazione casalinga (ovviamente, laddove si verificassero nel tempo mutamenti delle condizioni psico-fisiche dell’anziana, o se dovesse venire valutata contraria all’interesse della predetta il protrarsi di un’assistenza a domicilio, sarà l’amministratore di sostegno, sentito il genitore, ad assumere tutte le iniziative del caso).
Visto gli artt. gli art. 405 e 407 c.c.
nomina
la signora ** ** , amministratore di sostegno, a tempo indeterminato, di ** **;
determina come segue l’oggetto dell’incarico: 1) assistenza personale per quanto di necessità della beneficiaria (anche per il tramite di terze persone) al fine di consentirle, per quanto possibile, il rientro presso la sua attuale abitazione; 2) stipula e cura dell’esecuzione del cont** di lavoro con una o più badanti (o con un’eventuale Cooperativa di servizi), assumendosi tutti i relativi incombenti (ivi compresa la posizione INPS); 3) riscossione, accredito e gestione (per quanto riguarda l’ordinaria amministrazione) della pensione, e dell’eventuale indennità di accompagnamento di spettanza della beneficiaria, con facoltà di compiere in nome e per conto della predetta tutte le pratiche, amministrative e non, volte a migliorare la situazione previdenziale e dunque patrimoniale della stessa (ivi compresa la domanda per il conseguimento dell’indennità di accompagnamento ove non ancora proposta); 4) apertura se necessario o opportuno di un conto corrente intestato alla sola beneficiaria (ove non già esistente), con potere di firma in capo all’amministratore di sostegno che potrà liberamente movimentare il suddetto conto; 5) gestione e amministrazione ordinaria del bene immobile di proprietà della beneficiaria, con facoltà di partecipare – anche a mezzo delega intestata a persona di sua fiducia – alle assemblee condominiali; 6) conservazione e gestione di eventuali risparmi di pertinenza del beneficiario; 7) gestione ed eventuale definizione dei rapporti di debito esistenti con l’Istituto **, già Istituto Pezzini, nel caso di trasferimento dell’amministrata presso la propria abitazione; 7) facoltà di richiedere agli altri congiunti le somme di denaro costituenti la quota parte su di essi gravante a titolo di mantenimento della madre (sia con riguardo alla retta dell’Istituto, ove essi già non vi abbiano provveduto, sia con riguardo alle spese relative all’assistenza domiciliare, comprensiva delle spese ordinarie e/o straordinarie riguardanti la salute della congiunta, e a quelle connesse alla gestione della casa, ove non siano sufficienti le risorse dell’amministrata); 8) presentazione annuale della dichiarazione dei redditi, ove richiesta ai sensi di legge, e pagamento delle tasse e delle utenze a carico della beneficiaria;
atti che l’amministratore può compiere in nome e per conto della beneficiaria: tutti quelli necessari per far fronte all’oggetto dell’incarico come sopra precisato, con la precisazione che per gli atti di straordinaria amministrazione l’amministratore di sostegno dovrà essere autorizzato dal giudice tutelare;
limiti delle spese sostenibili con le risorse della beneficiaria: importo della pensione e dell’eventuale indennità di accompagnamento, nonché eventuali ulteriori risparmi;
atti che la beneficiaria può compiere da sola: tutti quelli attinenti alla vita quotidiana, nonché quelli inerenti ai diritti c.d. personalissimi;
periodicità del rendiconto: annuale a far data dal presente provvedimento.
Dispone
la trasmissione del presente provvedimento all’Ufficiale di Stato civile, e la sua annotazione a cura della Cancelleria nel Registro delle Amministrazioni di sostegno.
Fissa
per il giuramento dell’amministratore di sostegno nominato il giorno
alle ore , davanti al GOT di turno.
Si comunichi anche al Distretto Sociale ricorrente autorizzando l’uso del fax.
Genova, 1 marzo 2005.
Il Giudice Tutelare
Dr. F. Mazza Galanti

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento