Allorché il bando prevede il possesso di un certo capitale sociale, l’effettivo versamento di tale capitale deve avvenire prima della presentazione dell’offerta, atteso che, diversamente, tale patrimonio sociale non potrebbe costituire quella garanzia del

Lazzini Sonia 19/04/07
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In tema di servizio di tesoreria, il Consiglio di Stato con la decisione numero 842  del 19 febbraio 2007 afferma che:
 
< L’art 208 del D.Lgs. n. 267/00 prevede, al fine della partecipazione di società per azioni all’affidamento del servizio di tesoreria, il possesso di un capitale sociale, interamente versato, non inferiore ad un miliardo di lire.
 
Il possesso di tale capitale, peraltro, deve ritenersi soltanto un requisito minimo, che può essere aumentato dall’amministrazione appaltante, a garanzia del servizio prestato e della solidità e solvibilità dell’appaltatore, con il solo limite della proporzionalità del requisito richiesto, rispetto al valore dell’appalto.
 
Nel caso di specie risulta che le entrate del comune di Sorrento, per l’anno 2002, ammontano ad € 17.892.935,06 e pertanto il requisito di partecipazione alla gara, consistente nel possesso di un capitale sociale di € 7.500.000,00, riferito ad un contratto quinquennale, appare sicuramente proporzionato.>
 
Relativamente alla data influente per la dimostrazione di un tale capitale, è fondamentale sapere che:
 
< Infondata è anche la seconda censura, con cui si sostiene che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte la ricorrente sarebbe stata in possesso del prescritto capitale sociale, avendone deliberato l’aumento ad € 8.000.000,00.
 
Infatti, l’aumento del capitale si perfeziona soltanto con la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione e l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto costitutivo modificato.
 
Pertanto, allorché il bando prevede il possesso di un certo capitale sociale, l’effettivo versamento di tale capitale deve avvenire prima della presentazione dell’offerta, atteso che, diversamente, tale patrimonio sociale non potrebbe costituire quella garanzia delle obbligazioni assunte dalla società, che può essere svolta soltanto in quanto il capitale sia già stato interamente versato alla scadenza del termine della domanda di partecipazione alla gara>
 
A cura di*************i
 
REPUBBLICA ITALIANA    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO   
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta          ANNO 2005 
 
ha pronunciato la seguente
 
DECISIONE
 
Sul ricorso in appello n. 3224/2005 del 21 aprile 2005, proposto dalla Soc. ** ITALIA S.P.A. rappresentata e difesa dagli avv.ti **********’******* e ****************** con domicilio eletto in Roma Piazza di Spagna, n. 35 presso l’avv. ******************;
 
CONTRO
 
– il Comune di SORRENTO rappresentato e difeso dall’avv. ************* con domicilio eletto in Roma Viale Angelico, n. 38 presso (********* – **********) Studio NAPOLITANO;
 
per la riforma
 
della sentenza del TAR Campania-Napoli: Sezione I n. 18901/2004, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA E RISCOSSIONE TRIBUTI;
 
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
 
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di SORRENTO,
 
Viste le memorie difensive;
 
Visti gli atti tutti della causa;
 
Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2006, relatore il Consigliere ************ ed udito, altresì, l’avv. **********, su delega dell’avv. *******.
 
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
 
FATTO
 
Il Comune di Sorrento pubblicava un bando per l’affidamento del servizio di tesoreria e riscossione tributi che, oltre a consentire la partecipazione a tutti “i soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria di cui all’art. 208 del D.Lgs. n. 267/00” stabiliva, come requisito di partecipazione, un capitale minimo di € 7.500.000,00 fatto, questo, che rendeva impossibile la partecipazione alla gara della spa appellante, che aveva un capitale di € 2.000.000,00.
 
La stessa, peraltro, presentava ugualmente richiesta di invito alla licitazione privata e, nel frattempo deliberava , in via cautelativa, l’aumento del capitale sociale ad € 8.000.000,00.
 
Peraltro, la Commissione dichiarava deserta la gara, ritenendo che mancasse alla ricorrente il requisito di affidabilità economica (ossia il capitale sociale di € 7.500.000,0 che non risultava posseduto alla data di scadenza del bando).
 
Con la sentenza appellata il Tar Campania ha respinto il gravame, sul presupposto che oggetto dell’appalto non era un semplice contratto di tesoreria, di cui al cit. art. 208, posto che lo stesso comprendeva anche la riscossione delle entrate e che inoltre, l’ammontare del capitale sociale richiesto non poteva ritenersi illogico, in relazione alle rilevanti entrate annuali del Comune di Sorrento.
 
Sostiene, invece, la spa, con i motivi di appello, che l’ammissione delle spa in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 208 del TU n. 267/00 (e cioè un capitale sociale non inferiore ad un miliardo) precludeva al Comune di Sorrento, la possibilità di prevedere il possesso di un maggiore capitale sociale e che comunque, alla data di scadenza del bando, tale capitale era stato adeguato, dall’appellante, a quanto previsto dal bando, che non richiedeva che lo stesso fosse stato già stato sottoscritto o versato.
 
DIRITTO
L’appello è infondato.
 
L’art 208 del D.Lgs. n. 267/00 prevede, al fine della partecipazione di società per azioni all’affidamento del servizio di tesoreria, il possesso di un capitale sociale, interamente versato, non inferiore ad un miliardo di lire.
 
Il possesso di tale capitale, peraltro, deve ritenersi soltanto un requisito minimo, che può essere aumentato dall’amministrazione appaltante, a garanzia del servizio prestato e della solidità e solvibilità dell’appaltatore, con il solo limite della proporzionalità del requisito richiesto, rispetto al valore dell’appalto.
 
Nel caso di specie risulta che le entrate del comune di Sorrento, per l’anno 2002, ammontano ad € 17.892.935,06 e pertanto il requisito di partecipazione alla gara, consistente nel possesso di un capitale sociale di € 7.500.000,00, riferito ad un contratto quinquennale, appare sicuramente proporzionato.
 
Infondata è anche la seconda censura, con cui si sostiene che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte la ricorrente sarebbe stata in possesso del prescritto capitale sociale, avendone deliberato l’aumento ad € 8.000.000,00.
 
Infatti, l’aumento del capitale si perfeziona soltanto con la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione e l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto costitutivo modificato.
 
Pertanto, allorché il bando prevede il possesso di un certo capitale sociale, l’effettivo versamento di tale capitale deve avvenire prima della presentazione dell’offerta, atteso che, diversamente, tale patrimonio sociale non potrebbe costituire quella garanzia delle obbligazioni assunte dalla società, che può essere svolta soltanto in quanto il capitale sia già stato interamente versato alla scadenza del termine della domanda di partecipazione alla gara.
 
Essendo infondati i dedotti motivi di censura, l’appello va respinto.
 
Ritiene, peraltro, il collegio che sussistano motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
 
P.Q.M.
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza di I grado; compensa tra le parti le spese del giudizio.
 
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 gennaio 2006
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 19 febbraio 2007

Lazzini Sonia

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