Aliquote più elevate sulle somme compensative corrisposte ai legittimari in applicazione del patto di famiglia

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Il patto di famiglia di cui agli artt.768 bis segg. cod.civ. è assoggettato all’imposta sulle donazioni per quanto concerne sia il trasferimento dell’azienda o della partecipazione dal disponente al discendente (fatto salvo il ricorso delle condizioni di esenzione di cui all’art.3, co. 4 ter, d.lgs.346/90), sia la corresponsione di somma compensativa della quota di legittima dall’assegnatario dell’azienda o della partecipazione ai legittimari non assegnatari; – quest’ultima corresponsione è assoggettata ad imposta in base all’aliquota ed alla franchigia relative non al rapporto tra disponente ed assegnatario, e nemmeno a quello tra disponente e legittimario, bensì a quello tra assegnatario e legittimario.

Ordinanza n. 32823/2019 Cassazione Civile – Sezione V

Il patto di famiglia di cui agli artt. 768 bis segg. cod.civ. è assoggettato all’imposta sulle donazioni per quanto concerne sia il trasferimento dell’azienda o della partecipazione dal disponente al discendente (fatto salvo il ricorso delle condizioni di esenzione di cui all’art.3, co. 4 ter, d.lgs.346/90), sia la corresponsione di somma compensativa della quota di legittima dall’assegnatario dell’azienda o della partecipazione ai legittimari non assegnatari; – quest’ultima corresponsione è assoggettata ad imposta in base all’aliquota ed alla franchigia relative non al rapporto tra disponente ed assegnatario, e nemmeno a quello tra disponente e legittimario, bensì a quello tra assegnatario e legittimario.

Osservazioni

Il caso deciso dalla Suprema Corte riguarda i compensi – versati dal figlio al quale era stata attribuita l’azienda nell’ambito del patto di famiglia – alla sorella.

Attraverso l’istituto del patto di famiglia, gli altri legittimari che partecipano al patto rinunciano al diritto di pretendere la collazione e all’azione di riduzione nel caso – probabile – che l’assegnazione dell’azienda o delle quote sociali leda le quote di legittima.

Pertanto, le somme corrisposte dall’assegnatario agli altri legittimari hanno più natura di conguaglio a fronte di tali rinunce, piuttosto che a una donazione.

Per la Cassazione tali somme costituiscono, invece, una donazione da assoggetarsi all’aliquota prevista per le donazioni tra l’assegnatario e il legittimario: in sostanza, per il Collegio l’aliquota e la franchigia da applicare non può essere né quella tra il disponente e l’assegnatario dell’azienda, né quella tra il disponente e il legittimario, ma quella, appunto, tra l’assegnatario e il donatario legittimario.

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Negli ultimi anni il principio di bigenitorialità rappresenta sempre più il principale punto di riferimento per tutti coloro che, a vario titolo, sono chiamati a confrontarsi con la crisi della famiglia conseguente alla separazione dei genitori. La fine dell’unione di coppia deve preservare la responsabilità genitoriale e l’accesso dei figli ad entrambi i genitori e ad entrambe le stirpi, nonni e famiglie di origine. Si promuove così la qualità della funzione genitoriale e la lealtà dei figli verso la famiglia e le sue storie generazionali; non esclusivamente verso l’uno o l’altro dei mondi genitoriali. Il percorso della separazione evolve in tempi non brevi e passa attraverso varie fasi. Riguarda l’aspetto mentale, sia sul piano cognitivo che emotivo, la relazione con l’altro e con i figli e la riorganizzazione del funzionamento della famiglia anche nella quotidianità. Può dare luogo a conflitto anche di elevata intensità con il rischio di pregiudizio di un adeguato esercizio della responsabilità genitoriale in una fase molto delicata della vita della famiglia.È dunque maturata negli operatori – sia provenienti dalla cultura psicosociale che giuridica – la convinzione che la tutela giurisdizionale dei diritti non sia il modo più appropriato e completo per la neutralizzazione del conflitto familiare, mai comunque di prima scelta. Legislatore, giudici ed avvocati sono dunque alla ricerca di modalità alternative al processo che consentano una gestione più costruttiva del conflitto familiare, utile a salvaguardare il più possibile l’unità genitoriale al di là della separazione della coppia.Queste modalità alternative si sono articolate in tempi recenti in una tipologia di buone prassi nella composizione del contenzioso familiare tra loro anche molto diverse: tutte utili allo scopo, ma ciascuna nell’appropriato contesto. Il presente manuale si offre agli operatori come prima guida di consultazione entro questo panorama così eterogeneo per consentire un’adeguata opportunità di informazione e scelta alle parti.Cesare BulgheroniAvvocato, è professore a contratto del corso di diritto dell’ADR e di quello di tecniche di gestione dei conflitti presso la LIUC, Università Cattaneo di Castellanza, nonché professore a contratto presso l’Università dell’Insubria a Como del corso di diritti religiosi e mediazione familiare e comunitaria. È mediatore civile, commerciale e familiare, formato al metodo della coordinazione genitoriale. Docente accreditato al Ministero di Giustizia per la formazione dei mediatori ai sensi del DM 180/10. Consigliere dell’Ordine Forense di Varese per oltre un decennio. Si occupa professionalmente di mediazione e gestione dei conflitti dal 1998. Mediatore presso l’Ordine Forense di Milano, Busto Arsizio e Varese. Autore di numerosi lavori in materia di mediazione civile e familiare. Ricercatore e critico dei sistemi di soluzione delle controversie alternativi al giudizio ha preso parte a numerosi convegni e gruppi di lavoro in tema di alternative dispute resolution.Paola VenturaAvvocato mediatrice familiare e civile; è formata alla Pratica Collaborativa, nonché al metodo della Coordinazione Genitoriale. All’interno dello Studio Legale LA SCALA S.T.A.P.A. (di cui è fondatrice), svolge attività professionale nell’ambito del diritto di famiglia, family office e quale esperta ADR in generale. Da oltre vent’anni si occupa di gestione del conflitto, di mediazione e A.D.R., sia come mediatore che come formatore. È docente accreditato al Ministero di Giustizia per la formazione dei mediatori ai sensi del DM 180/10. È membro del comitato scientifico dell’Associazione dei professionisti collaborativi – AIADC. Ha svolto attività di formazione per numerosi enti (Università e Associazioni Forensi) nell’ambito della mediazione civile e familiare, e, più in generale degli strumenti ADR.Marzia BrusaPsicologa Esperta in Psicologia Giuridica. Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale di Varese e Consulente Tecnico di Parte sul territorio nazionale. Formata al metodo della Coordinazione Genitoriale. Socio fondatore dell’Associazione Italiana Coordinatori Genitoriali e membro del Consiglio Direttivo. Ha esperienza decennale all’interno dei Servizi Tutela Minori, dove ha gestito casi di famiglie con minori su provvedimento dell’Autorità Giudiziaria in ambito civile e penale. È una delle socie fondatrici dello studio Teseo – Centro di Consulenza per la Famiglia, dove lavora in collaborazione ad altre figure professionali (sociali, psicologiche e legali) per la presa in carico integrata dei nuclei familiari in situazioni di crisi. All’interno dello Studio svolge attività clinica, oltre che di supervisione e formazione. Si occupa in particolare di percorsi di valutazione e sostegno alle capacità genitoriali e alla gestione della co-genitorialità in regime di separazione o divorzio.

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Disposizioni rilevanti.

Codice Civile

Vigente al: 03-03-2019

Art. 768-bis -Nozione

E’ patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.

Art. 768-ter – Forma

A pena di nullità il contratto deve essere concluso per atto pubblico.

Art. 768-quater – Partecipazione

Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore.

Gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.

I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell’azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l’assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purchè vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti.

Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.

Art. 768-quinquies – Vizi del consenso

Il patto può essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti.

L’azione si prescrive nel termine di un anno.

Art. 768-sexies – Rapporti con i terzi

All’apertura della successione dell’imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell’articolo 768-quater, aumentata degli interessi legali.

L’inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell’articolo 768-quinquies.

Art. 768-septies – Scioglimento

Il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti:

1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;

2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.

Art. 768-octies – Controversie

Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.


DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 1990, n. 346

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni

Vigente al: 03-03-2019

Art. 3 – Trasferimenti non soggetti all’imposta

1. Non sono soggetti all’imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, nè quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità , nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461.

2. I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma 1, non sono soggetti all’imposta se sono stati disposti per le finalità di cui allo stesso comma.

3. Nei casi di cui al comma 2 il beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dall’accettazione dell’eredità o della donazione o dall’acquisto del legato, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso è tenuto al pagamento dell’imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti negli Stati appartenenti all’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo nonché, a condizione di reciprocità, per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti in tutti gli altri Stati.

4-bis. Non sono soggetti all’imposta i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici.

4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall’ articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.

Art. 58 – Disposizione nuova Disposizioni varie

1. Gli oneri da cui è gravata la donazione, che hanno per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, si considerano donazioni a favore dei beneficiari.

2. Per le donazioni sottoposte a condizione si applicano le disposizioni relative all’imposta di registro. Le donazioni a favore di nascituri e quelle a favore di enti di cui all’art. 31, comma 2, lettere g) e h), si considerano sottoposte a condizione sospensiva.

3. Se nell’atto di donazione è prevista la sostituzione di cui all’art. 692 del codice civile si applicano le disposizioni dell’art. 45.

4. Il rimborso dell’imposta pagata spetta anche nei casi di cui all’art. 42, comma 1, lettere b) , d) e g).

5. Le disposizioni di questo titolo si applicano, in quanto compatibili, anche per gli atti di liberalità tra vivi diversi dalla donazione.

Graziotto Fulvio

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