Albo gestori crisi d’impresa: al via le iscrizioni

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Dal 5 gennaio è possibile inserire sul portale web “Albo dei gestori della crisi di impresa”, raggiungibile al link https://albocrisiimpresa.giustizia.it/crisi-di-impresa/#/home, le domande di iscrizione. Sono state inoltre comunicate le specifiche per corrispondere la quota di iscrizione.

Indice

1. L’Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza

L’art. 356 del CCII (D.Lgs. n. 14/2019) ha istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel CCII. Possono ottenere l’iscrizione i soggetti:

  • in possesso dei requisiti di cui all’articolo 358, comma 1
  • in regola con gli obblighi di formazione di cui all’art. 4, c. 5, lettere b), c) e d), del decreto del Ministro della giustizia n. 202/2014

La durata dei corsi di cui al succitato articolo 4, c. 5, lett. b), è di 40 ore per i professionisti iscritti agli ordini professionali:

  • degli avvocati,
  • dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
  • dei consulenti del lavoro

Ai fini del primo popolamento dell’albo, possono ottenere l’iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 358, c. 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi 4 anni:

  • curatori fallimentari
  • commissari o liquidatori giudiziali

Costituisce condizione per il mantenimento dell’iscrizione l’acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. Inoltre la norma specifica che i requisiti di cui all’art. 358, c. 1, lett. b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato. Costituisce requisito per l’iscrizione all’albo il possesso dei sottoelencati requisiti di onorabilità:

  • non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 c.c.
  • non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del d.lgs. n. 159/2011
  • non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
    • 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento
    • 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V c.c. o nel CCII
    • 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a 1 anno per un delitto contro la P.A., contro la fede pubblica, contro il patrimonio,contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria
    • 4) alla reclusione per un tempo superiore a 2 anni per un qualunque delitto non colposo
  • non avere riportato negli ultimi 5 anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.


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2. Le specifiche tecniche

Il Dipartimento per la transizione digitale della Giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della Giustizia ha diffuso un documento di 19 pagine contenente le “Specifiche Tecniche Albo dei Gestori della Crisi d’impresa”. Le specifiche, in particolare, regolamentano:

  • l’accesso alla parte pubblica dell’Albo, nonché alla parte riservata, secondo quattro distinti regimi di conoscibilità: accesso riservato ai magistrati e ai dirigenti degli uffici giudiziari o loro delegati; accesso riservato al personale del Dipartimento per gli affari di Giustizia del Ministero della Giustizia; accesso riservato agli iscritti; accesso riservato ai soci incaricabili e agli associati;
  • la funzione di inserimento dei seguenti dati e/o documenti: i dati identificativi e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’iscritto; l’eventuale ordine professionale di appartenenza; le comunicazioni relative ai provvedimenti adottati nei confronti degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di gestione e di controllo nelle procedure previste dal Codice; le richieste di sospensione o cancellazione volontaria dall’Albo e i provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati, anche d’ufficio, dal direttore generale degli affari interni del Ministero della Giustizia, ovvero la persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell’ambito della direzione generale (Responsabile DAG, ai sensi dell’art. 1, c. 1, lett. c), Decreto n. 75/2022);
  • le modalità di presentazione telematica della domanda di iscrizione, unitamente agli allegati, nonché le modalità di associazione degli allegati alla domanda;
  • le modalità telematiche con cui può essere richiesta da parte dell’Ufficio l’integrazione della domanda o dei suoi allegati;
  • le modalità telematiche con cui gli iscritti comunicano al Responsabile DAG il venir meno dei requisiti di iscrizione, o l’avvio di procedimenti penali a proprio carico, o l’avvio di procedimenti disciplinari a proprio carico;
  • le modalità telematiche con cui l’autorità giudiziaria che ha proceduto alla nomina comunica, ai sensi dell’art. 10, c. 2, Decreto n. 75/2022, al Responsabile DAG tutti i fatti e le notizie ritenute rilevanti ai fini dell’esercizio della gestione dell’Albo della sospensione e della cancellazione dall’Albo stesso e l’eventuale revoca dell’incarico da parte dell’Autorità giudiziaria.

3. Il contributo per iscriversi all’albo

Il versamento del contributo di iscrizione all’albo deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale (Tesoreria provinciale di Roma, IBAN: IT42B0100003245348011241324), causale con dicitura: “ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI GESTORI DELLA CRISI”.

Avv. Biarella Laura

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