Il Ministero della giustizia ha ricevuto il parere favorevole del Garante privacy (si veda doc. n. 2576306) sullo schema di regolamento che disciplina le regole per l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione nell’albo degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati e confiscati.
La materia disciplinata dallo schema di regolamento è di particolare delicatezza in quanto, nell’ambito della verifica del possesso dei requisiti di onorabilità richiesti per l’iscrizione all’albo, può comportare il trattamento di dati giudiziari, che godono di una particolare tutela. L’Autorità ha pertanto richiamato l’attenzione del Ministero della giustizia sulla verifica e integrazione del regolamento sui dati sensibili e giudiziari adottato dal Ministero nel 2006, al fine di assicurare la liceità del trattamento dei dati giudiziari necessario in sede di accertamenti compiuti dall’Amministrazione della giustizia sul possesso dei requisiti di onorabilità richiesti per l’iscrizione all’Albo.
Lo schema del regolamento ha tenuto conto delle indicazioni suggerite dall’Ufficio dell’Autorità per perfezionare il testo, rendendo più effettivo il diritto alla protezione dei dati personali.
Le osservazioni presentate dall’Autorità hanno riguardato soprattutto la pertinenza delle informazioni raccolte dall’Amministrazione per l’iscrizione nell’Albo; le modalità di pubblicazione e di accesso selettivo alle informazioni in esso contenute; l’utilizzo delle informazioni per esclusive finalità correlate alla tenuta dell’Albo; la previsione espressa del parere del Garante sui provvedimenti di attuazione del regolamento; il trattamento dei dati giudiziari.
L’Albo, il cui accesso è solo telematico, è inserito in uno spazio dedicato del sito internet del Ministero della giustizia ed è suddiviso in due parti, una parte pubblica ed una riservata: la prima (quella pubblica) contiene i dati identificativi, la PEC dell’amministratore giudiziario, la sezione dell’Albo nella quale è iscritto e l’ordine professionale di appartenenza; la seconda (quella riservata), a cui possono accedere solo magistrati, dirigenti delle cancellerie e delle segreterie competenti, nonché il direttore dell’Agenzia dei beni sequestrati e confiscati, contiene, invece, l’indicazione degli incarichi ricevuti dall’amministratore giudiziario, l’autorità che ha attribuito l’incarico, nonché la relativa data di conferimento e cessazione, gli acconti e il compenso finale ricevuti.
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