Aiuti di Stato per Covid: ecco il modulo per l’autodichiarazione delle imprese

Redazione 09/05/22
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È stato pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia stessa. Il documento serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste. 

Vediamo di seguito modalità e tempistiche di attestazione.

     Indice 

  1. Soggetti interessati
  2. Modalità di compilazione
  3. Tempistiche 
  4. Questioni sollevate ed interrogazione parlamentare

1. Soggetti interessati

L’autodichiarazione deve essere presentata da tutti i soggetti che hanno beneficiato di aiuti previsti in ragione dell’emergenza “Covid-19”. Nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso a quegli aiuti che già la prevedevano, la presentazione della dichiarazione sostitutiva “generale” non è obbligatoria, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nel “Decreto Sostegni”. In quest’ultimo caso, la dichiarazione va comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente goduti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata.

La dichiarazione è da presentare in ogni caso se

  • Il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
  • Il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
  • Il beneficiario si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1 del Temporary Framework, qualora residui il massimale stabilito.

2. Modalità di compilazione

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Il contribuente o il soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni potranno trasmettere la dichiarazione esclusivamente online

  • Utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate
  • Tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate 

Per eventuali difficoltà, l’Agenzia ha predisposto una guida alla compilazione, disponibile a questo link.

3. Tempistiche 

La dichiarazione deve essere inviata dal 28 aprile al 30 giugno 2022, esclusivamente con modalità telematiche, come descritto sopra. Entro cinque giorni dall’invio viene rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto della dichiarazione. In quest’ultimo caso, sarà comunque considerata tempestiva la dichiarazione trasmessa nuovamente entro i cinque giorni successivi alla comunicazione di scarto dell’Agenzia. Qualora si intenda sostituire una Dichiarazione precedentemente trasmessa è possibile presentare entro i termini una nuova Dichiarazione; l’ultima Dichiarazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate

4. Questioni sollevate ed interrogazione parlamentare

Il comunicato dell’Agenzia delle Entrate solleva questioni e dubbi da molte parti. Ad esempio, l’Associazione Nazionale dei Commercialisti ha richiesto la proroga dei termini al 31 Ottobre, poiché, secondo le parole del suo presidente Cuchel, il termine sarebbe “del tutto inadeguato, inutilmente stringente, che non tiene minimamente conto del carico di lavoro che in questo particolare periodo grava sui professionisti”, oltre che “solo formalmente rispettosa dello Statuto del Contribuente”. Inoltre, l’ANC richiede che i dati richiesti siano unicamente quelli non ancora in possesso della PA, per evitare duplicazioni. 

 

I commercialisti comunque non sono gli unici a sollevare dubbi; il 4 maggio è stata posta interrogazione parlamentare n 5-08011, per domandare se non si ritenga opportuno:

  • cancellare le sanzioni ove l’errore nell’indicazione degli aiuti ricevuti non comporti il superamento dei massimali previsti, 
  • disporre l’esonero per le imprese di piccole e medie dimensioni in considerazione della cifra elevata dai massimali consentiti, 
  • prevedere una proroga per l’invio della dichiarazione almeno al 30 settembre 2022

La risposta è stata pubblicata lo stesso 4 maggio, e fa notare che:

  • Le sanzioni sono collegate alle previsioni contenute nell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e non costituiscono sanzioni «tributarie».
  • l’autodichiarazione è stata disciplinata dall’articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, che al comma 13 cita i soggetti dell’adempimento, non prevedendo esoneri. Questa necessità è poi stata ribadita dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2021 e dalla decisione della Commissione UE C(2021) 7521 final del 15 ottobre 2021, con la quale è stato autorizzato il cosiddetto «regime ombrello».
  • I termini per la presentazione del modello sono stati previsti in correlazione con quanto contenuto nella Decisione C(2022) 171 final dell’11 gennaio 2022, e in considerazione del numero elevatissimo di aiuti da registrare, il differimento della data del 30 giugno 2022 pregiudicherebbe il rispetto della scadenza del 31 dicembre 2022 per l’assolvimento dell’obbligo di registrazione. Quindi, qualunque differimento del termine dovrebbe accompagnarsi a un pari differimento del termine per la registrazione degli aiuti nel RNA.

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