Ai sensi dell’art. 28 della Costituzione i dipendenti dello Stato sono direttamente e personalmente re-sponsabili soltanto per gli atti compiuti in violazione di diritti e non anche di interessi legittimi: l’imputazione della responsabilità non può avveni

Lazzini Sonia 02/02/06
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In virt? degli artt. 22 e 23 del dpr n. 5 del 1957 – t.u. imp. civ. St. –? la responsabilit? diretta dell’impiegato sussiste nei casi in cui l?illecito coinvolga situazioni soggettive di terzi, aventi consistenza di diritti soggettivi, la cui controversia va portata davanti al giudice civile: i dipendenti della pa quindi non sono legittimati passivi in caso di lesione di interessi legittimi che sono di competenza dei Tar (o del Consiglio di Stato)

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IL Consiglio di stato con la decisione numero 4153 del 5 agosto 2005 ( a totale riforma del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III ter, n.5141/04 in data 1? giugno 2004) ribadisce la mancanza di legittimazione passiva di un dipendente pubblico in caso di lesione di interessi legittimi

Vediamo i fatti

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Trasformazione da diurna a notturna di un?autolinea di trasporto pubblico che comporta una sovrapposizione di linee per una tratta tra due citt? con una concessione precedentemente affidatta

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Richiesta danni sia alla pa emanante che al responsabile del procedimento che alla seconda concessionaria da parte dell?originaria gestrice del servizio

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L?ammontare del risarcimento richiesto ? calcolato dalla ricorrente, con riferimento alla sottrazione del traffico sulla tratta Messina ? Roma nel periodo considerato, nonch? alla media dei prezzi dei biglietti per la corsa semplice e per la corsa A/R, in ? 545.808 per sorte capitale, oltre a ? 48.977,79 per interessi e ? 38.216,83 per riva-lutazione in base agli indici ISTAT alla data del 14 novembre 2001, per un totale di ? 631.002,62

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Il responsabile del procedimento ? legittimato passivo?

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Il giudice di primo grado rigettata la preliminare eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla convenuta, persona fisica, in qualit? di responsabile del procedimento

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Le motivazioni del giudice romano si basano sulle seguenti osservazioni:

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< A suo dire, l’azione risarcitoria in esame sarebbe solo una controversia tra due gestori (la ricorrente e la *** INTERNAZIONALE s.r.l.) di servizi pubblici (di autotrasporto di linea di persone), non riconducibile, quindi, ai casi di cui al preceden-te art. 33, c. 2.

Invece la convenuta non tien conto che, in questa sede, non si que-stiona gi? delle posizioni reciproche e concorrenziali delle predette concessionarie nel mercato regolato dalla P.A., dopo e indipendentemente dell?intervenuta (corretta) regolazione dello svolgimento dei pubblici servizi loro affidati.

Oggetto di questo giu-dizio ?, al contrario, la domanda di risarcimento di un danno intrusivo che l’illegittima effusione della potest? concessoria, da parte della P.A. intimata, provoc? alla posi-zione da questa stessa definita (ed incontestabile) della ricorrente nel mercato rego-lato, alterandone l?equilibrio concorrenziale. In altri termini, la ?concorrenza?, cui si riferisce la convenuta per la tratta Messina?Roma in comune tra le due conces-sionarie, ? l?effetto pregiudizievole dell?illegittima statuizione ora annullato, non cer-to il virtuoso risultato del bilanciamento jure e secundum jus dei dati economici di tali imprese per la realizzazione dell?interesse pubblico.

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Parimenti da rigettare ? l?eccezione d?inammissibilit? dell?azione, per cui il funzionario pubblico non potrebbe esser convenuto nel presente giudizio, giacch? non vi sarebbero applicabili gli artt. 22 e 23 del t.u. imp. civ. St.

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Non sfugge certo al Collegio che, in virt? di queste norme, la responsabilit? diretta dell’impiegato sussiste nei casi in cui l?illecito coinvolga situazioni soggettive di terzi, aventi consistenza di diritti soggettivi.

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Nondimeno, nella specie, il danno provocato dall?atto annullato ? di natura intrusi-va, perch? l?emanazione di questo modific?, in modo illegittimamente sfavorevole, in capo alla ricorrente la sua consolidata e legittima posizione di concessionaria pub-blica, circa il godimento del bene della vita concessole. Poich? il rapporto concesso-rio garantisce al concessionario ampi poteri di godimento delle utilitates ritraibili dal bene e/o dal servizio concessi, questi vanta un vero e proprio diritto d’esclusiva, negli ovvi limiti del titolo, verso i terzi, nonch? verso la stessa P.A. concedente. Quest?ultima, a su volta, non pu? sua sponte disapplicare, quando effettua attribu-zioni patrimoniali ai terzi, il complesso di diritti ed obblighi scaturenti da un rapporto concessorio concernente lo stesso bene della vita, tranne che non proceda a rimuo-verlo, qualora ve ne siano i presupposti.

L?atto dannoso avendo inciso su posizioni di diritto soggettivo della concessionaria odierna ricorrente, alla fattispecie in esame s?applicano senz?altro le regole ex artt. 22 e 23 t.u. imp. civ. St., non potendosi sotta-cere, a differenza di ci? che opina la convenuta dott.ssa *** ***, che il giudizio su tale atto fu a suo tempo reso da questo Giudice nella sua competenza esclusiva di cui al vecchio testo dell?art. 5, I c. della l. 6 dicembre 1971 n. >

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C?? stato un danno che non sia riconducibile ad un cd ?rischio di impresa2?

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La risposta affermativa dell?adito giudice amministrativo si trova in queste osservazioni:

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<N? v?? alcun dubbio che l?evento dannoso, ossia l?indebita sottrazione di traffico verso la ricorrente sulla tratta in comune tra essa e l?altra Societ?, non fosse diret-tamente derivato, secondo i normali canoni del c.d. ?rischio specifico?, da siffatto provvedimento. La sottrazione de qua si verific? non abusivamente o, comunque, per fatto imputabile solo a detta Societ?, bens? titolatamene, cio? in forza proprio di quell?atto illegittimo. Il danno in esame, quindi, fu il risultato, anzi la vera e propria rea-lizzazione del rischio specificamente temuto dalla ricorrente, da essa adombrato senza esito alla P.A. procedente e realizzatosi solo grazie alla statuizione poi annul-lata in sede di cognizione>

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Ma non solo

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Fu vera colpa <grave>?

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<Non a diversa conclusione deve il Collegio pervenire in ordine alla sussistenza, quanto al profilo soggettivo della responsabilit?, della colpa grave in capo alla conve-nuta funzionaria che eman? il predetto provvedimento. Com?? noto, ai fini dell’illecito aquiliano, occorre far riferimento ad una nozione oggettiva di colpa, consistente nell?inosservanza della diligenza dovuta secondo adeguati parametri sociali o pro-fessionali (specie per ci? che attiene all?attivit? della dirigenza pubblica) di condotta. In particolare, si ha la colpa grave, quando l?agente, pur essendone obbligato jure, non fa uso della diligenza propria dell?assoluta maggioranza degli uomini o, relativa-mente alla colpa professionale dei dipendenti della P.A., della perizia e della pruden-za occorrenti nella gestione della potest? procedimentalizzata, anche discrezionale e, in quest??mbito, nell?apprezzamento degli interessi secondari introdotti nel proce-dimento, da condurre anche alla stregua della normativa primaria del neminem lae-dere.

Ebbene, nella specie, non si pu? non ravvisare tal grado di colpa, perch? l?atto concessorio a suo tempo rilasciato alla ricorrente dalla stessa P.A. stabil? effettiva-mente la facolt? di carico di passeggeri sulla tratta Messina?Roma>

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Il giudizio di primo grado si conclude quindi con la condanna dei convenuti:

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<il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 3?-ter, in parte d? atto della rinuncia al ricorso n. 2563/2003 in epigrafe e lo accoglie per la restante par-te e per l?effetto condanna, per quanto di ragione e nei sensi e con le modalit? di cui in motivazione, i convenuti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (in persona del sig. Ministro pro tempore) e la dott. Alba Maria *** *** (dirigente dello Stato) al risarcimento, in solido tra loro ed a favore della ricorrente, del danno da questa subito meglio indicato in premessa>

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Arriviamo quindi alla decisione del Consiglio di Stato interessato dalla responsabile del procedimento condannata in primo grado dal Tar

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L?odierno ricorso in appello mira, dunque, a infirmare le conclusioni a cui ? pervenuto il Giudice di primo grado con riguardo, in particolare, alla posizione della dirigente predetta, al fine di ottenere, nei suoi confronti, il riconoscimento della estraneit? da ogni responsabilit? e, quindi, da ogni possibile risarcimento per danni nella vicenda di questione

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I motivi dell?appello si possono cos? riassumere:

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<Nelle conclusioni la parte appellante ha, quindi, chiesto: che sia accolta l?eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo; che sia ordinata la produzione in giudizio del menziona-to atto di transazione stipulato? tra la *** Trasporti s.p.a. e la *** *** s.r.l.; che sia considerata la predetta rinunzia come mai effettuata, non integrando essa i requisiti dell?art. 46 Reg. proc. Cons. Stato; che sia ritenuta sussistente la dedotta violazione degli artt. 22 e 23 D.P.R. n.10/1957, con conseguente esonero dell?appellante da ogni responsabilit? connessa ai presunti danni lamentati dalla societ? *** Trasporti; che sia riconosciuto non rien-trante il caso in esame tra quelli che consentano un risarcimento dei danni anche a carico della dirigente sopraindicata, anche perch?, diversamente, ne risulterebbe indebitamente avvantaggia-ta la *** s.r.l.; che, in linea subordinata, sia ridotta la percentuale del quantum risarcibile a carico dell?odierna appellante e, comunque, che siano corretti i criteri di determinazione? e liquidazione di quanto dalla medesima dovuto alla *** Trasporti s.p.a., se-condo l?impugnata pronuncia>

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il supremo giudice amministrativo ribalta completamente il parere del giudice di primo grado, cos? esprimendosi:

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< Per quanto riguarda la dedotta assenza del requisito del danno ingiusto, il Collegio ? premes-so che ai sensi dell?art. 28 Cost. i dipendenti dello Stato sono direttamente e personalmente re-sponsabili soltanto per gli atti compiuti in violazione di diritti e che, a norma dell?art. 23 del T.U.n.3/1957, per danno ingiusto di cui il pubblico dipendente pu? essere responsabile deve intendersi quello che determina la violazione di diritti ? deve osservare che nel caso in esame il menzionato provvedimento sottoscritto in data 17.12.1996 dalla dott.ssa ***, ha leso soltanto interessi legittimi della s.p.a. *** Trasporti e non costituisce, quindi, causa di danno risarcibile a norma degli artt. 22 e 23 citati (in quanto riferito, appunto, ad una condotta dell?impiegato che abbia provocato la lesione di un interesse legittimo, vantato dal terzo nei con-fronti della P.A.).

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in conclusione quindi?

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< Pertanto, manca nel caso di cui trattasi il presupposto costituito dall?atto ?commesso in violazio-ne di diritti?, perch? possa ritenersi sussistente la responsabilit? della dirigente in questione ai sensi delle norme citate del T.U. n. 3/1957>

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l?imputata viene pertanto estromessa dal giudizio:

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<Alla stregua delle considerazioni che precedono la Sezione, respinta l?eccezione di difetto di giurisdizione, ritiene che il caso in esame non rientra, in assenza dei presupposti sopra specifica-ti, nell?ambito di quelli che consentono un risarcimento dei danni a carico dell?odierna appellan-te, in solido con l?Amministrazione di appartenenza, e che quindi la sentenza impugnata debba essere riformata nella statuizione che riconosce la responsabilit? della dott.ssa ***, con condanna al risarcimento del danno in solido con l?Amministrazione di appartenenza, non essendosi verificata nella specie l?asserita lesione di diritti soggettivi attraverso un operato caratterizzato da colpa grave>

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a cura di Sonia LAZZINI

  • qui la decisione del Consiglio di Stato

Lazzini Sonia

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