Ai fini della verifica in sede giudiziale dell’osservanza del termine di legge per l’impugnazione di un provvedimento amministrativo, la piena conoscenza dell’atto – dalla quale, com’è noto, decorre, in difetto di formale comunicazione, il relativo termin

Lazzini Sonia 18/10/07
Scarica PDF Stampa
In tema della corretta osservanza dei termini per la presentazione dei ricorsi, giova segnalare quanto riportato dalla decisione numero 4072 del 19 luglio 2007 emessa dal Consiglio di Stato:
 
< è stato precisato che con la locuzione “piena conoscenza” del provvedimento lesivo, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, non deve intendersi che il destinatario debba conoscere l’atto in tutti i suoi elementi, essendo invece sufficiente che egli sia stato reso edotto di quelli essenziali, quali l’autorità amministrativa che l’ha emanato, la data, il contenuto dispositivo ed il suo effetto lesivo, in presenza di siffatti elementi sull’interessato incombe l’onere della immediata impugnazione del provvedimento, salva la possibilità di proporre motivi aggiunti ove dalla sua conoscenza integrale emergano ulteriori profili di illegittimità.>
 
ma è altresì importante sapere che:
 
< E’ stato altresì chiarito che tali principi non possono trovare applicazione quando le notizie riguardanti il provvedimento pregiudizievole siano riferite all’interessato da parte di persone estranee alla specifica procedura in basi a voci non meglio qualificate e prive di elementi di certezza, atteso che in questo caso si è in presenza di una conoscenza parziale e limitata, inidonea a far decorrere il termine di impugnazione >

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento