Ai fini della decorrenza del termine, la piena conoscenza, da cui deriva l’onere di immediata impugnazione è ricondotta alla presenza del rappresentante della ditta partecipante alla gara di appalto nella riunione nella quale la Commissione giudicatrice h

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Con la sentenza in commento i Giudici di Palazzo Spada hanno ulteriormente “pietrificato” il proprio orientamento secondo cui comporta la conoscenza degli atti di gara, e determina la decorrenza del relativo termine di impugnazione, la presenza durante le operazioni di gara di un soggetto che rivesta una specifica carica sociale all’interno di una impresa partecipante.
Ad ulteriore commento di quanto osservato, tuttavia, pare opportuno evidenziare come, se da un lato è stato definitivamente risolto il dilemma in merito alla piena (e sicura) conoscenza degli atti di gara allorquando vi sia la presenza di un rappresentante della ditta che abbia all’interno della società una carica sociale, dall’altro resta ancora irrisolto quello se questo possa verificarsi anche allorquando sia presente un soggetto non così altamente qualificato.
L’annosa querelle circa il dies a quo da cui far decorrere il termine per l’impugnazione degli atti di gara, correlata alla qualità che deve avere il soggetto presente in rappresentanza della società, pareva essere stato risolto nel senso che “comporta la conoscenza degli atti di gara da parte di una impresa partecipante e determina la decorrenza del relativo termine di impugnazione la presenza durante le operazioni di gara di un soggetto che si sia qualificato e sia stato indicato nel verbale come rappresentante dell’impresa stessa, non essendo altresì necessario che tale soggetto sia mutino di un mandato ad hoc” (Consiglio di Stato, Sez. V, 31 gennaio 2007, n. 400); recentemente, tuttavia, si è ritenuto che “la circostanza che alle sedute di una commissione di gara per l’affidamento di un appalto pubblico nel corso delle quali sono stati adottati provvedimenti lesivi sia stato presente un rappresentante dell’impresa interessata, non costituisce da sola elemento idoneo a confermare l’intervenuta piena conoscenza degli atti che è richiesta dall’art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 al fine di far decorrere il relativo termine impugnatorio; infatti, la piena conoscenza degli atti può essere integrata soltanto dalla accertata presenza alle operazioni di gara di rappresentanti delle ditte concorrenti, chiaramente identificati come tali”.
In relazione a tale profilo, pertanto, non resta che attendere un intervento chiarificatore dei Giudici Amministrativi
avv. Albino Domanico
  • qui la sentenza

Domanico Albino

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