Affinché sussistano i presupposti dell’impellente urgenza che giustifichino i ricorso alla trattativa privata (intesa come individuazione non concorrenziale del privato contraente) è necessario che nessun addebito su eventuali ritardi di attivazione possa

Lazzini Sonia 01/12/05
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Relativamente alla dimostrazione del possesso delle ?capacit? operative? paragonabili a quelle dell?impresa prescelta, si deve porre in rilievo che tale possesso non va comprovato al fine del riconoscimento della legittimazione ad impugnare la soluzione organizzativa adottata, ma in sede di successiva partecipazione alla gara e per riportarne l?aggiudicazione

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Il Consiglio di Stato, con la decisione numero 5996 del 27 ottobre 2005 sottolinea che:

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???????? <Per gli appalti il cui valore di stima tocca la soglia comunitaria, l?art. 7, comma 2, lett. d), del d. lgs. 17 marzo 1995, n. 157, in materia di appalti di servizi, consente il ricorso alla trattativa privata senza previa pubblicazione di un bando, per ?impellente urgenza?, ma purch? si tratti di circostanze non imputabili all?amministrazione aggiudicatrice. Lo stesso principio ? espresso nell?art. 13 del d. lgs. 17 marzo 1995, n. 158, nell?art. 9 del d. lgs. 24 luglio 1992, n. 358, negli artt. 20 e 24 della l. 11 febbraio 1994, n. 109. Si tratta, perci?, di un principio generale della normativa contrattualistica pubblica di recepimento delle direttive comunitarie.

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???????? Ed ? anche da mettere in rilievo che, in genere, la trattativa privata si pone in tendenziale contrasto con i fondamentali canoni dell?efficienza, efficacia e trasparenza dell?attivit? della P.A., cos? come con il principio comunitario della concorrenza, sicch? deve essere oggettivamente riconoscibile e giuridicamente qualificata l?urgenza che pu? consentire il ricorso a questo tipo, ?non concorrenziale?, di individuazione del privato contraente>

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A cura di Sonia LAZZINI

  • allegata decisione

Lazzini Sonia

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