Affidamento in prova al servizio sociale e revoca da parte del Tribunale di Sorveglianza

Scarica PDF Stampa
(Ricorso dichiarato inammissibile)

Il fatto

Il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro revocava, con efficacia ex tunc, il beneficio penitenziario dell’affidamento in prova al servizio sociale che era stato concesso ad un detenuto.

In particolare, il provvedimento revocatorio veniva pronunciato da questo Tribunale di Sorveglianza in conseguenza della sottoposizione del detenuto alla misura cautelare della custodia in carcere, disposta in un procedimento penale, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, nell’ambito di una operazione di polizia nella quale il ricorrente era stato coinvolto unitamente ad altri indagati.

Più nel dettaglio, in questo procedimento penale, l’affidato era stato sottoposto a provvedimento restrittivo per i delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso e di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, contestati all’indagato unitamente ad altri reati-fine, commessi nell’interesse di tali consorterie criminali.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso questa ordinanza, il detenuto, a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione deducendo il vizio di motivazione del provvedimento impugnato conseguente alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la revoca del beneficio penitenziario concesso all’affidato che erano stati a loro volta valutati dal Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro con un percorso argomentativo (ritenuto dal ricorrente) incongruo che non teneva conto del processo rieducativo proficuamente intrapreso dal condannato durante l’esecuzione della misura alternativa e dell’effettivo disvalore dei comportamenti criminosi del ricorrente, richiamati in termini assertivi.

Si deduceva, in proposito, come il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro avesse formulato il suo giudizio sull’elevata pericolosità sociale del condannato limitandosi a richiamare gli esiti di un procedimento penale senza compiere alcuna verifica sul grado di coinvolgimento associativo del ricorrente nelle consorterie criminali in cui, secondo l’assunto accusatorio, era inserito.

Ne era derivato, per la difesa, un automatismo applicativo della misura revocatoria ingiustificato, non potendosi desumere dagli esiti di un procedimento penale pendente nella fase delle indagini preliminari la volontà dell’affidato di violare le prescrizioni impostegli in sede di concessione del beneficio penitenziario.

Si deduceva, al contempo, che nel provvedimento impugnato non venivano esplicitate le ragioni per le quali il beneficio penitenziario dell’affidamento in prova al servizio sociale concesso all’assistito dovesse essere revocato con efficacia ex tunc tenuto conto dell’incongruità del giudizio di elevata pericolosità sociale formulato dal Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro nei confronti del ricorrente.

Le considerazioni esposte imponevano dunque, per il legale, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso proposto veniva stimato inammissibile per i seguenti motivi.

Si osservava a tal proposito come il ricorso in esame non individuasse i singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura ma tendeva a provocare la rivalutazione dei presupposti per la revoca della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale che risultavano essere stati vagliati dal Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro tenuto conto del disvalore dei comportamenti criminosi dell’affidato in conformità delle emergenze processuali atteso che, sempre per la Suprema Corte, nell’ordinanza impugnata, venivano correttamente valutati gli elementi processuali con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziandosi che il ricorrente era stato arrestato nell’ambito di una operazione di polizia per i delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso e di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, contestati all’indagato unitamente a diversi altri reati-fine da cui emergeva l’elevata caratura criminale del ricorrente.

Ciò posto, sempre per gli Ermellini, pure il percorso argomentativo seguito dal Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro appariva non essere censurabile sul piano dei poteri esercitati con riferimento alla revoca ex tunc dell’affidamento in prova al servizio sociale concesso al ricorrente richiamandosi in proposito la giurisprudenza consolidata della Cassazione secondo cui: «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, qualora il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l’inesistenza sin dall’inizio di alcuna adesione al programma di risocializzazione, legittimamente – alla luce dei principi di proporzionalità ed adeguatezza della pena indicati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 343 del 1987 – il tribunale di sorveglianza può disporre la revoca della misura con effetto “ex tunc” e, conseguentemente, determinare la pena ancora da espiare in misura corrispondente a quella originariamente inflitta» (Sez. 1, n. 4687 del 27/11/2019; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013).

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante essendo ivi postulato quando, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, il Tribunale di Sorveglianza può disporre la revoca della misura con effetto “ex tunc” e, conseguentemente, determinare la pena ancora da espiare in misura corrispondente a quella originariamente inflitta.

Difatti, in tale pronuncia, citandosi precedenti conformi, è affermato che ciò può avvenire qualora il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l’inesistenza sin dall’inizio di alcuna adesione al programma di risocializzazione.

Tale sentenza, quindi, deve essere presa nella dovuta considerazione al fine di verificare se la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, con effetto “ex tunc” sia stata correttamente disposta o meno.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su cotale tematica giuridica, dunque, non può che essere positivo.

Sentenza collegata

110908-1.pdf 262kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento