Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: la previsione di attribuire un punteggio alla < della produzione di “copia di una informativa sociale e/o di sostenibilità adottata nell’eser

Lazzini Sonia 26/06/08
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Il Collegio rileva la totale infondatezza della censura rivolta verso la previsione di un punteggio in presenza una informativa sociale e/o di sostenibilità (si tratterebbe di previsione non adeguatamente spiegata dal bando e che non ne sarebbe stata chiarita neppure la pertinenza con l’oggetto del contratto)
dato che non può sussistere dubbio circa l’esatta identificazione del documento richiesto; infatti la prassi consolidata in uso nelle aziende ed anche in taluni enti pubblici ha ormai pacificamente introdotto lo strumento denominato bilancio sociale nell’ambito della documentazione normalmente adottata per riassumere sotto vari aspetti l’operato dell’azienda, al punto che risulta assolutamente non credibile la pretesa della ricorrente di non aver capito a che cosa si riferisse il capitolato. Il bilancio sociale – come una brevissima ricerca su Internet ha permesso anche a questo Collegio di appurare – è uno strumento non obbligatorio e quindi che rimane ad adozione volontaria e serve per valutare i risultati raggiunti dall’azienda sotto il profilo sociale, ambientale ed etico e renderne conto pubblicamente. E’ evidente che la richiesta di una informativa sociale e/o di sostenibilità adottata tramite i propri organi statutari mirava a far ritenere accettabile anche qualcosa di meno impegnativo del vero e proprio bilancio sociale, purchè ne condividesse gli obiettivi di esternazione dell’attività aziendale sotto gli anziricordati profili e l’assunzione di responsabilità da parte degli organi statutari. La scelta della ricorrente di non adottare nulla del genere – sicuramente lecita sul piano normativo – non poteva comunque rendere illegittima la scelta dell’amministrazione di premiare – peraltro con l’attribuzione di un punteggio di merito veramente minimo ( punti 2 su 100) la diversa scelta fatta da altre ditte. Ad avviso del Collegio la previsione de quo è poi sicuramente pertinente con la natura pubblica della stazione appaltante, che è quindi il criterio informatore di tutte le gare dalla stessa bandite, indipendentemente dagli oggetti dei vari contratti._ . Bilancio sociale e informativa sociale non sono la stessa cosa rispetto al bilancio d’esercizio. Il capitolato voleva premiare qualcosa di diverso che la ricorrente non aveva ma che non voleva ammettere di non avere. Non si può tra l’altro non rilevare che, a quanto emerge dal verbale di gara, la ricorrente risulta essere stata l’unica che ha tentato di far finta di non aver capito che cosa le fosse stato chiesto di esibire dal momento che le altre concorrenti o hanno prodotto esattamente quanto richiesto o hanno espressamente dichiarato di non averlo
 
Merita di essere segnalata la sentenza numero 128 del 25 febbraio 2008 emessa dal Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste
 
<2) Violazione del Regolamento (CE) n. 1564/2005 della Commissione del 7 settembre 2005; nell’assunto che trattasi di previsione non compresa nei modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nelle procedure di appalti pubblici cui, secondo il regolamento citato, devono conformarsi le stazioni appaltanti nazionali.
 
Anche questa censura è infondata perché i modelli di formulari allegati al regolamento predetto non fanno cenno ad alcun criterio di valutazione, il che dimostra l’ampia discrezionalità necessariamente riconosciuta all’amministrazione pubblica nella individuazione degli elementi di valutazione dell’offerta, discrezionalità che si può sicuramente spingere sino a premiare concorrenti che dimostrino di aver adottato la documentazione finalizzata ad una trasparente comunicazione alla collettività circa l’impegno etico e sociale dell’attività d’impresa.
 
3) Violazione dell’art. 50 della Direttiva 2004/18/CE – Violazione dell’art. 44 del D.lgs n. 163/2006 – Eccesso di potere per omessa motivazione ed errato procedimento; nell’assunto che l’indicazione della gestione di misure ambientali potrebbe essere chiesta solo nei “casi appropriati” che sarebbero quelli in cui per la stessa natura dei lavori o servizi appaltati sia palese la necessità di assicurare il rispetto dell’ambiente.
 
4) Violazione dell’art. 23 della Direttiva – Violazione dell’art. 68 del ***** n. 163/2006 – Eccesso di potere; nell’assunto che, qualora le specifiche tecniche dell’oggetto dell’appalto includano caratteristiche ambientali, queste devono essere talmente precise da consentire di comprendere a cosa si riferiscano.
 
Sia questa che la precedente censura sono basate su argomentazioni assolutamente non pertinenti, essendo palese che la richiesta non era finalizzata all’indicazione di misure di gestione ambientale ed essendo incontroverso che l’oggetto dell’appalto non includeva né intendeva includere caratteristiche ambientali. Sembra addirittura al Collegio che la ricorrente si sforzi con le predette censure di creare confusione su una previsione chiara e di univoca interpretazione.>
 
Ma non solo
 
<5) Violazione dell’art. 2427 c.c. – Eccesso di potere per contraddittorietà, errato procedimento e disparità di trattamento; nell’assunto che avendo la ricorrente prodotto copia del proprio bilancio 2005 e della relativa nota integrativa – che dovrebbe essere l’unico atto validamente assimilabile ad un’informativa sociale – la stazione appaltante doveva tenerne conto, come ha fatto per la controinteressata.
 
Anche qui il Collegio non può far altro che ribadire che quanto è risultato immediatamente evidente e chiaro al Giudice anche dopo un solo accesso alla rete Internet non può risultare credibilmente oscuro ad un azienda della consistenza della ricorrente. Bilancio sociale e informativa sociale non sono la stessa cosa rispetto al bilancio d’esercizio. Il capitolato voleva premiare qualcosa di diverso che la ricorrente non aveva ma che non voleva ammettere di non avere. Non si può tra l’altro non rilevare che, a quanto emerge dal verbale di gara, la ricorrente risulta essere stata l’unica che ha tentato di far finta di non aver capito che cosa le fosse stato chiesto di esibire dal momento che le altre concorrenti o hanno prodotto esattamente quanto richiesto o hanno espressamente dichiarato di non averlo.
 
6) Violazione dell’art. 71 del D.lgs. n. 163/2006 – Eccesso di potere per errato procedimento e disparità di trattamento; nell’assunto che anche la richiesta scritta di chiarimenti inviata dalla ricorrente sarebbe rimasta inevasa.
 
Anche questa censura è infondata, perché, da tutto quanto sopra chiarito, si evince come non vi fosse alcun punto necessitante chiarimenti e, pertanto considerato che “in claris non fit interpretatio”, la mancata evasione della richiesta di chiarimenti inoltrata dalla ricorrente non comporta alcuna illegittimità. La censura si rivela anche inammissibile per difetto di interesse, dal momento che nessun chiarimento avrebbe potuto aiutare la ricorrente a dotarsi di una documentazione di cui era evidentemente sprovvista.>
 
A cura di *************
 
N. 00128/2008 REG.SEN.
 
N. 00315/2007 REG.RIC.
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Friuli Venezia Giulia
 
(Sezione Prima)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
Sul ricorso numero di registro generale 315 del 2007, proposto da:
Societa’ "ALFA Spa", rappresentata e difesa dagli avv. *****************, **************, ***************, con domicilio eletto presso *******************. in Trieste, via Donota 3;
 
contro
 
Comune di Pordenone, rappresentato e difeso dagli avv. **************, ****************, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale T.A.R. in Trieste;
 
nei confronti di
 
BETA S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.****************o, ***************, ****************, con domicilio eletto presso *******************. in Trieste, via S.Francesco 11;
 
per l’annullamento
 
-della determinazione dirigenziale del Servizio Provveditorato Contratti n. 2007/0201/157 dd. 25 giugno 2007, con la quale è stato aggiudicato il servizio di "brokeraggio" assicurativo a favore del Comune di Pordenone nonchè dei seguenti provvedimenti:
 
-determinazione n. 2007/0201/34 dd. 8 febbraio 2007 di indizione della gara "de qua";
 
-bando e capitolato speciale;
 
-verbali di gara;
 
-comunicazione di aggiudicazione in data 25 giugno 2007;
 
nonchè per il risarcimento del danno anche in forma specifica.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Pordenone;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio di BETA S.p.A.;
 
Viste le memorie difensive;
 
Visti tutti gli atti della causa;
 
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 06/02/2008 il dott. *************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
 
La ricorrente impugna gli atti della procedura relativa all’aggiudicazione del servizio di brokeraggio del Comune di Pordenone alla controinteressata, la quale si è classificata prima con 85 punti mentre la ricorrente è risultata seconda in graduatoria con 84 punti, essendo quindi risultato determinante il punteggio conseguito dalla prima a seguito della produzione di “copia di una informativa sociale e/o di sostenibilità adottata nell’esercizio 2005” (come richiesto dall’art. 21 del capitolato speciale) per la quale il successivo art. 26 prevedeva l’assegnazione di 2 punti a condizione che “…il concorrente abbia adottato tramite i propri organi statutari una informativa sociale e/o di sostenibilità nell’esercizio 2005”.
 
La ricorrente, che non ha ottenuto detto punteggio pur avendo presentato copia del proprio bilancio contabile, ha quindi dedotto i seguenti motivi:
 
1) Violazione del “considerando” n. 46 della direttiva 31 marzo 2004 n. 1004/18/CE – Violazione dell’art. 53 della medesima Direttiva – Violazione dell’art. 83 del D.lgs. 12.4.2006, n. 153 – Eccesso di potere per perplessità ed errato procedimento; nell’assunto che si tratterebbe di previsione non adeguatamente spiegata dal bando e che non ne sarebbe stata chiarita neppure la pertinenza con l’oggetto del contratto.
 
Il Collegio rileva la totale infondatezza della censura, dato che non può sussistere dubbio circa l’esatta identificazione del documento richiesto; infatti la prassi consolidata in uso nelle aziende ed anche in taluni enti pubblici ha ormai pacificamente introdotto lo strumento denominato bilancio sociale nell’ambito della documentazione normalmente adottata per riassumere sotto vari aspetti l’operato dell’azienda, al punto che risulta assolutamente non credibile la pretesa della ricorrente di non aver capito a che cosa si riferisse il capitolato. Il bilancio sociale – come una brevissima ricerca su Internet ha permesso anche a questo Collegio di appurare – è uno strumento non obbligatorio e quindi che rimane ad adozione volontaria e serve per valutare i risultati raggiunti dall’azienda sotto il profilo sociale, ambientale ed etico e renderne conto pubblicamente. E’ evidente che la richiesta di una informativa sociale e/o di sostenibilità adottata tramite i propri organi statutari mirava a far ritenere accettabile anche qualcosa di meno impegnativo del vero e proprio bilancio sociale, purchè ne condividesse gli obiettivi di esternazione dell’attività aziendale sotto gli anziricordati profili e l’assunzione di responsabilità da parte degli organi statutari. La scelta della ricorrente di non adottare nulla del genere – sicuramente lecita sul piano normativo – non poteva comunque rendere illegittima la scelta dell’amministrazione di premiare – peraltro con l’attribuzione di un punteggio di merito veramente minimo ( punti 2 su 100) la diversa scelta fatta da altre ditte. Ad avviso del Collegio la previsione de quo è poi sicuramente pertinente con la natura pubblica della stazione appaltante, che è quindi il criterio informatore di tutte le gare dalla stessa bandite, indipendentemente dagli oggetti dei vari contratti.
 
2) Violazione del Regolamento (CE) n. 1564/2005 della Commissione del 7 settembre 2005; nell’assunto che trattasi di previsione non compresa nei modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nelle procedure di appalti pubblici cui, secondo il regolamento citato, devono conformarsi le stazioni appaltanti nazionali.
 
Anche questa censura è infondata perché i modelli di formulari allegati al regolamento predetto non fanno cenno ad alcun criterio di valutazione, il che dimostra l’ampia discrezionalità necessariamente riconosciuta all’amministrazione pubblica nella individuazione degli elementi di valutazione dell’offerta, discrezionalità che si può sicuramente spingere sino a premiare concorrenti che dimostrino di aver adottato la documentazione finalizzata ad una trasparente comunicazione alla collettività circa l’impegno etico e sociale dell’attività d’impresa.
 
3) Violazione dell’art. 50 della Direttiva 2004/18/CE – Violazione dell’art. 44 del D.lgs n. 163/2006 – Eccesso di potere per omessa motivazione ed errato procedimento; nell’assunto che l’indicazione della gestione di misure ambientali potrebbe essere chiesta solo nei “casi appropriati” che sarebbero quelli in cui per la stessa natura dei lavori o servizi appaltati sia palese la necessità di assicurare il rispetto dell’ambiente.
 
4) Violazione dell’art. 23 della Direttiva – Violazione dell’art. 68 del ***** n. 163/2006 – Eccesso di potere; nell’assunto che, qualora le specifiche tecniche dell’oggetto dell’appalto includano caratteristiche ambientali, queste devono essere talmente precise da consentire di comprendere a cosa si riferiscano.
 
Sia questa che la precedente censura sono basate su argomentazioni assolutamente non pertinenti, essendo palese che la richiesta non era finalizzata all’indicazione di misure di gestione ambientale ed essendo incontroverso che l’oggetto dell’appalto non includeva né intendeva includere caratteristiche ambientali. Sembra addirittura al Collegio che la ricorrente si sforzi con le predette censure di creare confusione su una previsione chiara e di univoca interpretazione.
 
5) Violazione dell’art. 2427 c.c. – Eccesso di potere per contraddittorietà, errato procedimento e disparità di trattamento; nell’assunto che avendo la ricorrente prodotto copia del proprio bilancio 2005 e della relativa nota integrativa – che dovrebbe essere l’unico atto validamente assimilabile ad un’informativa sociale – la stazione appaltante doveva tenerne conto, come ha fatto per la controinteressata.
 
Anche qui il Collegio non può far altro che ribadire che quanto è risultato immediatamente evidente e chiaro al Giudice anche dopo un solo accesso alla rete Internet non può risultare credibilmente oscuro ad un azienda della consistenza della ricorrente. Bilancio sociale e informativa sociale non sono la stessa cosa rispetto al bilancio d’esercizio. Il capitolato voleva premiare qualcosa di diverso che la ricorrente non aveva ma che non voleva ammettere di non avere. Non si può tra l’altro non rilevare che, a quanto emerge dal verbale di gara, la ricorrente risulta essere stata l’unica che ha tentato di far finta di non aver capito che cosa le fosse stato chiesto di esibire dal momento che le altre concorrenti o hanno prodotto esattamente quanto richiesto o hanno espressamente dichiarato di non averlo.
 
6) Violazione dell’art. 71 del D.lgs. n. 163/2006 – Eccesso di potere per errato procedimento e disparità di trattamento; nell’assunto che anche la richiesta scritta di chiarimenti inviata dalla ricorrente sarebbe rimasta inevasa.
 
Anche questa censura è infondata, perché, da tutto quanto sopra chiarito, si evince come non vi fosse alcun punto necessitante chiarimenti e, pertanto considerato che “in claris non fit interpretatio”, la mancata evasione della richiesta di chiarimenti inoltrata dalla ricorrente non comporta alcuna illegittimità. La censura si rivela anche inammissibile per difetto di interesse, dal momento che nessun chiarimento avrebbe potuto aiutare la ricorrente a dotarsi di una documentazione di cui era evidentemente sprovvista.
 
Il ricorso è pertanto infondato e deve essere respinto.
 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa lo rigetta.
 
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio liquidate in euro 2.000,00 a favore di ciascuna parte costituita in giudizio per complessivi euro 4.000,00.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 06/02/2008 con l’intervento dei Magistrati:
 
 
**********************, Presidente
 
Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore
 
***************, Consigliere
   
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
        
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
Il 25/02/2008
 
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
 
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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