Le modalità da seguire per ottenere l’affidamento condiviso

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I Tribunali di oggi tendono ad evitare l’affido esclusivo mirando al coinvolgimento di entrambi i genitori nell’educazione e nella crescita dei figli.

Quando una coppia di coniugi decide di separarsi i figli sono i soggetti che devono essere protetti.

Se di solito per un adulto la fine di una convivenza non è una passeggiata, per i minori che hanno sempre visto i genitori insieme è ancora più doloroso.

Se i genitori decidono di andare in Tribunale in modo che sia un giudice a decidere con chi devono abitare i figli, verrà pronunciata una sentenza che, di sicuro, stabilirà come priorità l’interesse e il benessere dei ragazzi.

Questo potrebbe significare che per il loro bene, verrebbero allontanati dal padre o dalla madre. Oppure, se non ci sono i presupposti per arrivare a un simile estremo, si dovrebbe cercare un modo per mantenere un contatto con entrambi i genitori, anche se affidati a uno di loro in modo stabile.

Esiste un’altra via, ed è quella di affidare i minori ai genitori.

Indice

  1. In che cosa consiste l’affidamento condiviso?
  2. Dove vanno a vivere i figli?
  3. Nell’affidamento condiviso c’è il mantenimento?

1. In che cosa consiste l’affidamento condiviso?

Con affidamento condiviso s’intende una delle soluzioni che consentono di collocare i figli dopo la cessazione della convivenza tra i genitori, vale a dire, in caso di separazione o di divorzio.

La regola è stata inserita nell’ordinamento giuridico da una legge del 2006 (Legge n.54/2006) per preservare il principio della bigenitorialità, che vede coinvolti entrambi i genitori nella crescita e nello sviluppo dei figli anche quando un matrimonio o una convivenza finiscono.

Il  codice civile all’articolo 337-ter stabilisce che il Tribunale deve valutare in via prioritaria la possibilità che i ragazzi vengano affidati ad entrambi i genitori in modo che possano mantenere con loro un rapporto equilibrato e continuativo.

Ci devono essere delle situazioni molto particolari che facciano in modo che un giudice decida per l’affidamento esclusivo a uno dei genitori.

Può accadere in caso di separazione per motivi di violenza domestica o perché il padre o la madre abitano all’estero, oppure, in caso di dichiarata incapacità di svolgere il ruolo di genitore da parte di uno di loro.

L’affidamento condiviso garantisce ai genitori la possibilità di:

  • Esercitare la responsabilità genitoriale
  • Partecipare alla cura e all’educazione dei figli
  • Decidere insieme le questioni di maggiore interesse per i figli, come ad esempio quelle relative all’istruzione, all’educazione, alle attività formative extra scolastiche.

In relazione all’aspetto delle questioni di maggiore interesse per i figli, in caso di disaccordo tra i genitori è necessario che decida un giudice.

Per le altre, il Tribunale può anche stabilire che vengano prese singolarmente da ogni genitore.


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2. Dove vanno a vivere i figli?

In caso di affidamento condiviso si potrebbe pensare che i figli devono avere due valigie distinte, una a casa del padre e una dalla madre e che vivano con loro lo stesso numero di giorni.

In realtà non è così.

Il giudice stabilisce la residenza del minore da uno dei genitori che, nella maggior parte dei casi, è la madre, alla quale, sempre secondo le statistiche, viene affidata la casa familiare e si parla di genitore collocatario.

Questo non impedisce al padre, di solito genitore non collocatario, di frequentare i figli e di mantenere con loro un rapporto basato sulla costanza e l’equilibrio.

Il Tribunale stabilisce tempi e modalità con i quali il genitore non collocatario può andare dai figli e passare del tempo con loro.

Sul collocamento dei minori la giurisprudenza ha espresso dei pareri  contrastanti.

C’è chi, come il Tribunale di Brindisi, ritiene che il luogo di residenza dei figli debba essere una questione esclusivamente burocratica e che entrambi i genitori debbano essere coinvolti quotidianamente nella crescita e nello sviluppo dei minori.

In questo modo, il collocamento prevalente verrebbe archiviato.

Questo orientamento contrasta con quello del Tribunale di Milano, secondo il quale, anche mantenendo vivo il principio di bigenitorialità, deve sussistere la necessità di stabilire un collocamento prevalente per i figli.

Sempre a tutela dell’interesse dei minori, il codice civile (art. 315-bis c.c) prevede che i ragazzi possano essere ascoltati dal giudice in ogni procedura o questione ad essi relativa, compreso il loro affidamento.

In questo senso, la legge stabilisce che:

il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano.

Se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato

(art. 366-bis c.c.).

Ogni genitore ha il diritto di chiedere al Tribunale la revisione del provvedimento che sancisce l’affidamento condiviso se dovessero essere cambiate le condizioni che lo hanno determinato.

3. Nell’affidamento condiviso c’è il mantenimento?

Ci si è chiesti se attuare l’affidamento condiviso dei figli significhi condividere a metà anche le loro spese e  se vincola il genitore non collocatario a versare l’assegno di mantenimento.

Un decreto del Tribunale di Perugia (Trib. Perugia decreto n. 218 del 2021) stabilisce che se il figlio passa a turno lo stesso tempo con entrambi i genitori, l’assegno deve essere revocato, perché scatterebbe il mantenimento diretto che si traduce in un affidamento condiviso completo.

In regime di affidamento condiviso ognuno dei genitori deve provvedere ai figli anche dal lato economico in proporzione al proprio reddito e con le modalità stabilite dal Tribunale.

Entrambi hanno diritto di richiedere gli assegni di sostegno alla famiglia e, di conseguenza, è necessario accordarsi su chi li deve incassare.

Senza un’intesa tende a prevalere il genitore collocatario.

Una recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Ord.02/03/2022 n. 6799/2022) afferma che il genitore collocatario del minore ha diritto al rimborso da parte dell’ex della metà della retta della scuola privata e di stage e altre spese anche se fa l’impiegato, alla condizione che i costi siano sostenibili dal padre e dalla madre.

Secondo la Suprema Corte, il genitore collocatario non è obbligato a informare l’altro oppure a mettersi d’accordo con lui in relazione alla determinazione delle spese straordinarie, perché si tratta di una decisione di maggiore interesse per il figlio.

Significa, continua l’ordinanza, che se il genitore non collocatario non ha dissentito, è obbligato a contribuire alla spesa.

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