Conflittualità tra i genitori e affido dei figli ai servizi sociali

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Una coppia di coniugi è consapevole del fatto che andare d’accordo per loro sia una priorità assoluta e, vista l’attenzione uno ha per l’altra e l’assenza di discordanze, i due decidono di fare un figlio.

Il piccolo nasce e i due genitori sono dell’avviso che accudirlo ed educarlo insieme sia un loro dovere e lo fanno con piacere.

Sino a quando uno dei due pensa che le cose debbano essere fatte in un determinato, mentre l’altro è convinto che si dovrebbe andare nella direzione opposta.

I due coniugi riescono a sedare subito la loro prima discussione riusciamo a sedarla subito, la seconda fanno un po’ di fatica, la terza diventa un litigio.

Da quel momento litigare diventa un’abitudine, quello che per uno è Nord per l’altro è Sud, la pensano sempre in modo opposto e la conflittualità diventa all’ordine del giorno.

Il loro figlio, nel frattempo, diventa grande e non sa da che parte stare.

L’imbarazzo del piccolo nei confronti dei genitori che litigano lo porta ad evitare entrambi allo stesso tempo.

I nostri genitori dei due coniugi parlano con i loto rispettivi figli però loro vogliono evitare le interferenze.

I nonni pensano al nipote e chiedono un appoggio a chi potrebbe dare una mano al bambino dall’esterno, prospettando la possibilità dell’affido del figlio ai servizi sociali a causa delle continue ed estenuanti discussioni in famiglia.

La coppia ha esagerato, non rendendosi conto che a causa dei loro confitti permanenti potrebbero portarsi via il loro figlio.

Secondo una recente sentenza del Tribunale di Roma, l’ipotesi è di possibile realizzazione (Trib. Roma sent. n. 15179/2021).

L’elevata conflittualità e il mancato accordo tra i genitori su come deve essere cresciuto il figlio può comportare il suo collocamento preferenziale.

A questo punto ci si chiede quando possono togliere il figlio a una coppia.

Ne scriveremo in questo articolo.

Indice

  1.  In che modo funziona l’affido ai servizi sociali?
  2. I frequenti conflitti tra i genitori comportano l’affido ai servizi sociali?
  3. L’affido ai servizi sociali e la bigenitorialità condivisa

1. In che modo funziona l’affido ai servizi sociali?

Quando si accerta che un bambino vive in un ambiente familiare che non è idoneo alla sua crescita, il Tribunale lo può affidare ai servizi sociali, in modo che il minore abbia il supporto psicologico ed educativo che non trova nella famiglia.

La decisione spetta all’autorità giudiziaria, che una volta effettuate le dovute indagini, può agire per decreto in due modi:

  • Affidare il minore ai servizi sociali e collocarlo presso uno dei genitori
  • Comprimere la responsabilità genitoriale affidando il minore esclusiva ai servizi sociali.

In questo caso, padre e madre vedranno limitata la normale amministrazione relativa al minore comprese le spese di affidamento, e dovranno seguire le indicazioni dei servizi sociali.

Se la domanda viene accolta, l’autorità giudiziaria:

  • Convoca il minore, se ha compiuto i 12 anni oppure, se di ha un’età inferiore, ha capacità di discernimento e il legale rappresentante dei servizi sociali.
  • Definisce il percorso educativo da seguire.
  • Stabilisce i compiti dei servizi sociali, che dovranno poi essere documentati.

L’affidamento ai servizi sociali verrà meno quando si risolverà il conflitto tra i genitori e quando il minore potrà ritrovare con loro un clima sereno che favorisca la sua crescita.

2. I frequenti conflitti tra i genitori comportano l’affido ai servizi sociali?

Una recente sentenza del Tribunale di Roma ha ribadito che quando in famiglia sono all’ordine del giorno continue discussioni, segno di una conflittualità che ricorre e di una mancata coordinazione nella gestione della prole, scatta in automatico l’affidamento dei figli ai servizi sociali con il collocamento preferenziale presso i genitori.

Questo significa che, ad esempio, uno dei bambini potrebbe andare con il padre e l’altro con la madre, limitando in questo modo la responsabilità genitoriale quando è evidente una situazione di conflittualità difficile, oppure addirittura impossibile da risolvere.

Secondo l’organo giudicante della Capitale, davanti a una “prognosi sfavorevole in termini di idoneità genitoriale” si deve escludere l’affidamento ai genitori e i figli devono essere messi nelle mani dei servizi sociali.

Al padre e alla madre resterà, in forma limitata, la gestione delle questioni di ordinaria amministrazione.

3. L’affido ai servizi sociali e la bigenitorialità condivisa

La Suprema Corte di Cassazione (Cass. ord. n. 24637/2021) ha ricordato che l’affidamento del minore ha come finalità il ripristino di una bigenitorialità condivisa, iniziando dalla tutela del figlio e adottando ogni provvedimento utile a raggiungere un duplice scopo:

  • Attribuire ai servizi di un ruolo di supplenza e di garanzia.
  • Avviare un percorso per i genitori verso il superamento del conflitto e il recupero di una relazione che si basi sul reciproco rispetto nella relazione con il figlio.

La Suprema Corte ha voluto preservare per quello che fosse possibile il principio della bigenitorialità nell’interesse del minore, vale a dire, la presenza insieme del padre e della madre nella vita del figlio finalizzata a garantire allo stesso una vita e relazioni affettive stabili, e l’assistenza, l’educazione e l’istruzione alle quali il minore ha diritto.

I Supremi Giudici, hanno concluso che l’affidamento condiviso non possa essere ostacolato dall’esclusiva conflittualità dei genitori, ma deve essere considerato una regola, in  modo da recuperare, per quello che sia possibile, il rapporto familiare.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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