Affidamenti interni senza obbligo di procedura ad evidenza pubblica: il (di cui all’art. 113, comma 5, lett. c), del decreto legislativo n. 267/00) non vuol dire forme di dipendenza o di subordinazione gerarchica ma la possibilità di e

Lazzini Sonia 26/01/06
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La sentenza numero 7345 del 22 dicembre 2005 merita di essere segnalata per gli importanti principi, in tema di affidamento in house, in essa contenuti.

Partendo dal seguente presupposto:

< la Corte di Giustizia si ? pronunciata con la sentenza 18 novembre 1999 C-107, meglio nota come sentenza Teckal, affermando la legittimit? dell?affidamento di un servizio pubblico locale anche senza l?osservanza della procedura ad evidenza pubblica, se l?ente locale eserciti sulla societ? un controllo analogo a quello che esso esercita sui propri servizi e la societ? realizzi la parte pi? importante delle propria attivit? con l?ente o gli enti che la controllano.>

il supremo giudice amministrativo si sofferma sul problema del ?controllo analogo:

< l?adozione nel diritto comunitario della figura societaria, come strumento alternativo alla prestazione diretta dei servizi pubblici, impone di risolvere il problema del ?controllo analogo? secondo un criterio coerente con la peculiarit? dell?istituto in questione. La giurisprudenza comunitaria si mostra consapevole del fatto che, se si effettua l?affidamento diretto ad una societ?, il servizio verr? gestito da una persona giuridica separata e distinta dall?Amministrazione aggiudicatrice, un ente, cio?, che determina la propria azione mediante gli organi di cui ? dotato. E? quindi da escludere, in linea di principio, che il diritto comunitario possa imporre un modulo che riproduca, tra Amministrazione e societ? affidataria, quella forma di dipendenza che ? tipica degli uffici interni all?ente.

Per conseguenza, si rivela improponibile l?impostazione accolta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle politiche comunitarie, 19 ottobre 2001 n. 12727, nella quale si fa riferimento, addirittura, alla ?subordinazione gerarchica?.>

Inoltre:

< Osserva inoltre? il Collegio che la sentenza della Corte di giustizia 27 febbraio 2003 n, in causa C-373 citata sopra, non autorizzi a ritenere che il possesso della totalit? o della maggioranza delle azioni della societ? affidataria da parte dell?ente o degli enti pubblici consorziati non permetta l?esercizio di una funzione di direzione e di controllo della gestione, che, se pure non identico nelle modalit?, sia sostanzialmente equivalente a quello svolto sulle unit? operative direttamente dipendenti. L?ente pubblico, o gli enti pubblici, proprietari dell?intero pacchetto delle azioni,? sia mediante la nomina degli organi, sia mediante l?approvazione di opportune deliberazioni, sono in condizioni di imporre, o meglio, di svolgere,? ogni tipo di verifica e di rendiconto, in modo che sia operante la sostanziale identificazione riscontrabile tra il soggetto societario agente con la mano pubblica che le affida il servizio.

Ed ?, appunto, tale identificazione che rende compatibile con le regole comunitarie che tutelano la concorrenza l?affidamento di un servizio pubblico ad una societ? privata senza l?adozione delle procedure ad evidenza pubblica. >

La considerazione finale quindi del supremo giudice amministrativo ? che:

< il problema della sussistenza del ?controllo analogo? si risolve in senso affermativo se la mano pubblica possiede la totalit? del pacchetto azionario della societ? affidataria>

  • qui la sentenza

Lazzini Sonia

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