Affermazione del giudice  arbitrale quale organo naturale ex tunc di giurisdizione ordinaria statale e riconoscimento di  annesso status di pubblico ufficiale:soluzioni terapiche a fenomeni antinominici invalidanti

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Introduzione

L’ordinamento giuridico vigente, nella specie il codice di procedura civile, contiene al suo interno un istituto di straordinaria importanza e impareggiabile efficacia giudiziaria, definito procedimento arbitrale che può essere per sommi capi suddiviso in arbitrato rituale e irrituale.Tale istituto è presente nel nostro ordinamento giuridico sin dagli albori del vigente codice di rito e nel corso degli anni ha subito delle contaminazioni legislative che ne hanno alternato le fortune e, qualche volta , ne hanno minato la sua naturale funzione giudiziaria all’interno della giurisdizione ordinaria.Al giorno d’oggi, il procedimento arbitrale ci appare quale fenomeno giuridico altamente attualizzato al contesto socio economico , rinvigorito dall’ultima riforma attuata dal d.lgs  n.40/2006, il quale ne ha sugellato ( ove se ne sentisse ancora la necessità ) la natura giurisdizionale anche tramite l’assimilizione degli organi arbitrali all’autorità giudiziara ( come puntualmente affermato dall’art.824 bis c.p.c. per inciso <<….il lodo ha dalla sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria>>. Quanto appena riferito, è un dato scientifico inoppugnabile, almeno per due ordini di motivi: il primo  attiene precipuamente al fatto inconstabile in scienza e in diritto , che l’istituto arbitrale, inteso quale processo e  organo giudicante in senso lato ( quindi comprensivo di organi oggettivi :Tribunali arbitrali, Camere arbitrali, e organi soggettivi: giudici arbitrali monocratici e collegiali )   è ab origine ( quindi prima di essere introdotto da una convenzione arbitrale ) in quanto specificamente disciplinato in più norme  del codice di rito  ( libro IV , titolo VIII)   sic et simpliciter giurisdizionale, ma avrebbe avuto ugualmente natura giurisdizionale anche se fosse stato nominato in un  isolato comma di un unico articolo del codice in commento; il secondo , si riconnette al primo  e ne conclude il significato proprio in riferimento ad una norma del codice in parola l’art.824 bis   la cui formula  specificatamente ne riconosce la matrice giurisdizionale .Dall’esperienza scaturita dall’analisi dei suddetti dati scientifici , ne consegue la piena e totalizzante affermazione della natura giurisdizionale ab origine[1] del fenomeno arbitrale.Purtroppo, il nostro paese è stato ed è ancora oggi , pervaso da contraddizioni a vari livelli del tessuto sociale , tra i quali , vi è anche il diritto che ne rappresenta in buona parte , la categoria.Quanto sin qui introdotto è necessario per comprendere e apprendere le basilari nozioni che seguiranno nell’esposizione in svolgimento, le quali derivano da dati scientifici giuridici stratificati nei codici e nelle norme speciali vigenti ,pertanto inoppugnabili.

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Il giudice arbitrale quale organo naturale della giurisdizione ordinaria statale e riconoscimento di annesso status giuridico di pubblico ufficiale:soluzioni terapiche a fenomeni antinomici invalidanti.

Da come si è appena introdotto, per le evidenze scientifiche riportate, l’istituto arbitrale ( inteso sia in senso oggettivo come processo, Tribunale, e in senso soggettivo come Giudice arbitrale monocratico  e collegio di Giudici arbitrali) ha ab origine  natura giurisdizionale. Nello specifico , è giunto il momento di trattare della figura giudicante del processo arbitrale: il Giudice.La figura del Giudice arbitrale ha subito , nel corso delle contaminazioni legislative  annunciate nei capi precedenti, dei tentativi di modifica della sua funzione ( geneticamente giurisdizionale ) ad opera di legislatori maldestri , di giurisiti eretici, che ne volevano annientare l’esistenza e di conseguenza negare la congenita funzione giudiziaria a vantaggio di una pratica applicazione di una lampante eresia giuridica, ovverossia l’attuazione della giustizia privata .Nel solco di tale intenzione , l’arbitrato nel corso degli anni precedenti , sino al 1994  ( con le disposizioni in materia di arbitrato internazionale all’interno del codice di rito  previste dalla L.25/1994)è stato divulgato ed attuato quasi  unicamente come mezzo di giustizia privata per la soluzione extra giudiziaria di controversie in materia di diritto civile e commerciale. Da ciò ne conseguiva che la figura del giudicante era totalmente svuotata del sua valenza  geneticamente giurisdizionale e assimililata ad un soggetto arbitratore, che in termini pratici altro non era che un mediatore con licenza “privata”  (affidategli dalle parti tramite un compromesso arbitrale o una clausola di arbitrato) di giudicare la controversia in atto.Da quanto sin qui affermato , si apprende l’intollerabile violenza che ha subito la figura del giudice arbitrale e in pari misura il codice di rito che proprio al suo interno ne disciplina in termini totalmente diversi ( rispetto alle tendenze privatistiche sopra citate )  le sue  funzioni.Successivamente l’istituto arbitrale è ritornato , non senza tribolazioni ( anche di origine giurisprudenziale ) al suo ruolo naturale di organo giurisdizionale.Il  percorso didattico e scientifico  (proposto dall’autore) oggetto della presente trattazione,  volto all’affermazione della natura giurisdizionale del giudice arbitrale professionista quale organo precostituito ( in quanto già determinato oggettivamente e soggettivamente in tempi antecedenti alla nascita della controversia e della convenzione arbitrale )  ai fini giudicanti della giurisdizione ordinaria ( sul punto si da conto all’interprete della nascita della professione del Giudice arbitrale giudiziario  che svolge ex art 806 e ss.c.p.c. la professione di Giudice ordinario professionista [2] dell’arbitrato sia in forma monocratica sia collegiale anche presso determinate istituzioni arbitrali[3] , ex.art.832 e ss c.p.c.,nazionali e/o internazionali  tra le quali vi sono :la Camera arbitrale di milano, la Camera Arbitrale internazionale con il suo Tribunale arbitrale dell’immobiliare e del condominio, il Tribunale Arbitrale giudiziario del ENAAC[4]) prende l’avvio dall’analisi del primo fenomeno antinomico invalidante  che affligge l’istituto arbitrale con specifico riferimento alla figura del giudice, costituito dall’erronea nomenclatura (data dal legislatore e  illegittamente confermata da parte della giurisprudenza, da alcune fazioni del  mondo accademico e da giuristi negazionisti) con la quale lo si indica :l’arbitro.Nel contestare  con forza tale forma nominale , è  opportuno fare un immediato riferimento all’etimologia del termine arbitro : da latino arbiter,tri , giudice; stessa considerazione etimologica è da farsi in merito al termine arbitrato : dal latino arbitratus,i, giudizio.Da quanto appena dedotto, si assume che l’arbitrato è un giudizio e  che il significato di arbiter è giudice, perdipiù tali definizioni sono antecedenti alla creazione degli omonimi istituti giuridici ( seppur di errata nomenclatura)  contenuti nel nostro codice di rito, pertanto è evidente ( tanto da costituirne un unicum inscindibile) l’esatta corrispondenza tra nome e significato nei termini in esame infatti non v’è chi non veda che   è lo stesso nome di matrice latina che ne identifca la funzione e il ruolo; quindi , da queste semplici deduzioni  apprendiamo che la definizione del fenomeno arbitrale è in re ipsa , anche senza dover fare alcun obbligato ( dato che il nome arbiter   significa giudice )riferimento al dato giuridico ( la cui scientifica interpretazione in senso affermativo giurisdizionale , dalle considerazioni appena poste , ne esce ancor più rafforzata ).A conclusione di questo primario ragionamento, la nomenclatura usata dagli organismi sopra descritti nell’indicare e/o definire e/o citare il fenomeno arbitrale è totalmente errata ( già sotto un primo profilo prettamente linguistico-letterale)  e priva di alcun fondamento attuativo in quanto già linguisticamente smentiti dall’etimologia del termine stesso, oltre che dalle enunciate evidenze scientifiche accennate nei capi precedenti.Pertanto, la suddetta patologia derivata da un’antinomia invalidante ( la cui eziologia patologica  è da rinvenirsi unicamente nella legge stessa )  è risolta dall’applicazione in facto del reale significato letterale del termine in parola (Giudice o giudice arbitrale , giudizio  o giudizio arbitrale, procedimento arbitrale, processo o processo arbitrale)  in luogo dell’erronee indicazioni nominali di matrice legislativa  arbitro, arbitrato.2)Il secondo motivo di ciritica è l’errata interpretazione data all’istituto arbitrale da parte della maggioranza della giurisprudenza[5] ( la quale fino a pochi anni fa , nonostante fosse entrato in vigore il d.lgs. 40/2006 il quale ha ampliamente riformato e affermato la natura giurisdizionale del procedimento arbitrale e degli organi che ne fanno parte, ancora asseriva, contro ogni evidenza scientifica, contro ogni evidenza giuridica, la natura privatistica di base contrattuale dell’arbitrato ) , della dottrina , e da buona parte di giuristi , che con i loro contributi interpretativi , dichiarativi hanno tentato di sminuire l’importanza giurisdizionale dell’istituto, negandone ( contro ogni ragion scientifica e giuridica) la sua naturale indole giudiziaria, sminuendone l’intrinseco valore processuale tanto da ricomprenderlo tra le ADR[6] ( altenative dispute resolution ) ;chi scrive, ritiene che mai un istituto processuale sia stato così bistrattato e declassato quanto l’arbitrato da parte di legislatori incapaci, di organi giudicanti prevenuti, di giuristi maldestri ai quali non v’à perdonato nulla!!Se fosse possibile ricostruire un ipotetico elenco di persone, che per risolvere le loro controversie civili o commerciali hanno tralasciato di adire il giudice arbitrale , perché non ne conoscevano l’esistenza, o perché erroneamente  lo ritenevano una semplice mediazione  o un inutile sistema di giustizia privata o peggio ancora, perché i professionisti forensi ai quali si rivolgevano gliene hanno dolosamente negato l’esistenza o fuorviato la genetica funzione, ci ritroveremo una lista chilometrica; in ogni caso il diritto ne esce sconfitto!Fatta questa dolorosa premessa, di seguito si elencano i dati scientifici che affermano senza timore di alcuna smentita la natura giurisdizionale del fenomeno arbitrale in ogni sua componente. 1) La presenza dell’istituto arbitrale ( comprensivo di  organi giudicanti:tribunale arbitrale e giudici arbitrali) all’interno del libro IV titolo VIII  tra i procedimenti speciali del codice di procedura civile vigente lo inserisce di diritto nella giurisdizione ordinaria; tale assunto è ancor più rafforzato nella sua portata semantica dalla definizione stessa di giurisdizione in riferimento al diritto  essa rappresenta  cioè il potere, facoltà di giudicare applicando la legge.[7]Da quanto sin qui enunciato si assume che, la giurisdizione, in ambito giuridico processuale, è quel potere e/o facoltà di giudicare applicando le norme vigenti; quindi un organo giurisdizionale è tale se gli è riconosciuto dall’ordinamento giuridico  quel potere  e/o quella facoltà di giudicare applicando la legge, a maggior ragione , per chi scrive , non possono ammettersi dubbi circa la congenita e precostituita funzione giurisdizionale del giudice arbitrale giudiziario professionista per le  sue caratteristiche giurisdizionali insite alla professione da lui svolta, e soprattuto per la sua qualità di organo precostituito ( in quanto astrattamente previsto dal codice di rito e soprattutto indirettaemnte richiamato ,quale organo giurisdizionale dall’art.25 Cost., anche se erroenamente chiamato “ arbitro” e dalle normative e pronunciamenti della girisprudenza sin qui  richiamati)all’interno degli istituti del processo civile. Per questi motivi  sarebbe scientificamente impossibile adire ad un organo giurisdizionale se quest’organo non fosse già precostituito, quindi l’arbitrato ( da intendersi in senso tecnico scientifico “ tribunale arbitrale”)non si forma, non si crea fisicamente quando le parti sottoscrivono la convenzione arbitrale ma preesiste alla convezione arbitrale;stessa osservazione è da farsi in merito al giudice arbitrale giudiziario professionista, il quale non è creato e/o istituito con l’atto di nomina e con la convezione arbitrale ( come può invece avvenire per un giudice arbitrale occasionale )  , esso esiste già , è già funzionante, e in quanto  organo giurisdizionale precostituito, oggettivamente e soggettivamente determinato e/o determinabile  è  pronto all’azione ! Da quanto appena detto, è naturale richiamare in questa sede l’istituto del giudice naturale [8] il quale  afferma la necessità costituzionalmente garantita per i consociati di essere giudicati da giudici competenti secondo quanto disposto dalle norme vigenti in base a criteri precostituiti ( che possono essere anche astratti e assoluti )  rispetto alla res iudicanda  . Da quanto appena affermato si assume che, anche l’istituto arbitrale ( in quanto organo giurisdizionale ordinario ) debba rispondere dei suddetti requisiti;nello specifico la portata normativa dell’art.25 Cost. pervade l’intero ordinamento giurisdizionale al fine di garantire ai consociati l’effettiva esistenza di un organo giurisdizionale  precostituito , per  dirimere le controversie.Pertanto, non può svolgersi un procedimento giudiziario ( sia esso civile, penale, amministrativo, tributario ) se precedentemente non sia stato istituito permanentemente l’organo giurisdizionale o ufficio giudiziaro competente a dirimere le suddette controversie . Tale specifica      circostanza  ben si adatta all’istituto arbitrale, in quanto proprio il procedimento arbitrale rappresenta l’esempio tangibile di specifica attuazione del principio costituzionale sopra richiamato.Infatti  come prevede la nostra Costitutizone l’arbitrato ( inteso astrattamente come “Tribunale arbitrale”) è ben identificabile all’interno del codice di rito, le competenze dello stesso sono altamente specifiche e si sostanziano nella tutela giurisdizionale di tutti i diritti disponibili, quindi i criteri anamnestici per affermare la piena attuazione del principio in parola ci sono tutti; inoltre, l’arbitrato, integra un requisito ulteriore  ( il quale  non è espressamente richiesto dalla Carta Costituzionale) e non espressamente imprescindibile ma  che è la diretta conguenza e/o esigenza dell’applicaizone del principio stesso, ovvero la specifica riconducibilità, tramite criteri di competenza estensivi, del caso da dirimere ad uno specifico giudice arbitrale professionista . Questo si rende possibile grazie all’applicaizone dell’istituto previsto dall’art.832[9] c.p.c. “ rinvio a regolamenti arbitrali” il quale specificatamente prevede la possibilità per le parti di fare rinvio ad regolamento arbitrale “precostituito”; tali regolamenti arbitrali sono soliti prevedere e disciplinare le figure dei giudici arbitrali professionisti, ( chiamati erroneamente anche “arbitri”) appartenenti alle Istituzioni arbitrali ( Tribunali arbitrali e/o camere arbitrali )[10]    le quali selezionandoli,  dopo aver accertato le rispettive competenze( per poter svolgere la professione di giudice arbitrale professionista o occasionale è necessario essere in possesso quanto mento dei requisiti previsti dall’art.812 c.p.c I comma , in ogni caso la laurea in Giurisprudenza è fortemente consigliata) li iscrivono ( anche al fine di garantire quell’estensione di garanzia che rappresente in specie il naturale completamento del principio in esame)  in un apposito albo professionale per poi essere eventualmente incaricati ( dalle parti e/o dall’istituzione arbitrale d’appartenenza )  di presiedere in forma monocratica o collegiale determinati processi arbitrali in base alla loro specifica competenza[11].Da quanto appena affermato si evince che l’istituo arbitrale rispetta pienamente i canoni sostanziali del principio del giudice naturale  e questo ne rafforza ancor di più la sua piena natura di organo giurisdizionale precostituto .Pertanto i giudici arbitrali professionisti , per il solo fatto di svolgere ( anche e soprattutto in potenza )  la suddetta funzione giurisdizionale precostituita e quindi la libera professione di giudice ordinario del procedimento arbitrale, sono organi della giurisdizione ordinaria anche senza una specifica nomina[12] ( che in caso di mandato ad un giudice arbitrale professionista avrà unicamente una valenza autorizzativa in quanto il professionita arbitrale è già giudice, è esso stesso, prima di riceve un’eventuale nomina, organo giurisdizionale!) e valga il vero !A nulla, infatti , valgono le recriminazioni fantasiose e  dolosamente  decontestualizzate, provenienti da parte della dottrina, della giurisprudenza e di alcuni operatori del diritto, i quali, anche in tempi recenti , continuavano a negare la natura giurisdizionale del fenomeno arbitrale, perché secondo i loro eretici intendimenti il processo arbitrale non è amministrato da organi non appartenenti alla magistratura ordinaria e pertanto tale prcodedimento non può definirsi giurisdizionale ; tale concezione della funzione giurisdizionale ( relegata alla magistratura ordinaria)  risalente agli anni 40 del secolo scorso è stata ampliamente superata , ed è la stessa legge ( oltre alle statuizioni incontrovertibili contenute nel codice di rito )  a segnarne il passo e  ad indicarne le mutazioni genetiche come ci conferma la L. n.87/1953( in materia di ricorso alla Corte costituzionale per dubbi di leggittimità   la quale al capo II art.23 prescrive che <<……..la questione di legittimià costituzionale può essere solelvata, d’ufficio, dall’autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con orinanza…….>> quindi dal disposto della norma appena citata discende chiaramente che la questione di legittimità può essere sollevata d’ufficio dall’autorità giurisdizionale davanti alla quale  pende il giudizio ; pertanto in base agli insegnamenti sin qui proposti , alle evidenze scientifiche enunciate, l’istituto arbitrale in quanto organo giurisdizionale è legittimato a proporre presso il Giudice delle leggi , questioni incidentali  di legittimità costituzionale come già puntualmente previsto dall’art. 819 bis c.p.c al comma II il quale prevede che <<quando rimettono alla Corte Costituzionale una questione di legittimità costituzionale ai sensi dell’art.23 della legge 11 marzo 1953, n.87……..>>[13].Da tale assunto , quindi si percepisce l’importanza processuale dell’arbitrato,  il quale assurge a ruolo di primaria funzione giudicante ordinaria in merito  a contenziosi ad oggetto diritti disponibili.[14]Tale percorso logico-giuridico è stato evidenziato dalla Corte Costituzionale, la quale con sentenza  n.223/2013[15] ha statuito che << l’arbitrato costituisce un procedimento previsto e disciplinato dal codice di procedura civile per l’applicazione obiettiva del diritto nel  caso concreto ai fini della controversia, con le garanzie di contraddittorio e di imparzialità tipiche della giurisdizione civile ordinaria……..>>Da quest’assunto del Giudice delle leggi discende un principio giuridico inequivocabile ovvero che l’istituto arbitrale ( composto da Giudici e tribunali arbitrali  ) rientra a pieno titolo nella giurisdizione ordinaria.Pertanto, in relazione all’aspetto specifico della presente trattazione, il giudice arbitrale ed anche il giudizio da questo presieduto non si differenziano ne in senso soggettivo ( magistratura ) ne in senso oggettivo  ( strutture giudicanti permanenti ) già previste dalla  Costituzione e dall’ordinamento giudiziario, in ordine ai quali  si richiamano all’attenzione  le indicazioni del Giudice delle leggi il quale, nel affermare la natura giurisdizionale dell’istituto arbitrale contestualmente ne conferma la rispondenza al testo costituzionale affermando che :<<….solo la scelta dei soggetti (intesa come uno dei possibili modi di disporre ,anche in senso negativo, del diritto di cui all’art.24 primo comma Cost.) può derogare al precetto contenuto nell’art.102 primo comma Cost.Ciò corrisponde al criterio di interpretazione sistematica del testo costituzionale (nel quale la portata di una norma può essere circoscritta soltantoda altre norme dello stesso testo o da altre ancora ad essa parificate);e corrisponde alla anche alla garanzia costituzionale dell’autonomia dei soggetti (sottolineata con particolare vigore nella sent. n.2 del 1963 di questa Corte) , autonomia, che,…….. nella materia che ne occupa e per le situazioni di vantaggio compromettibili è appunto garantita dall’art.24 primo comma Costituzione>> [16] .Da ultimo , sempre in relazione agli arresti costituzionali in tema di affermazione della qualifica giurisdizionale del giudice arbitrale, si richiama all’attenzione il Quaderno processuale del servizio studi,[17] il quale in materia di teorizzazione dei criteri di legittimazione, ai fini dell ricorso incidentale da parte del giudice a qu, ci segnala degli orientamenti del giudice delle leggi favorevoli ad ammettere come organi di giurisdizione ordinaria anche organi estranei alla giurisdizione statale ( ma non è questo il caso , in quanto l’arbitrato è un procedimento giurisdizionale a tutti gli effetti e il giudice arbitrale professionista è organo giurisdizionale precostituto come il tribunale arbitrale in cui opera)  adibiti a compiti di variegata natura , a condizione che siano stati investiti di tale funzione ai fini di un’obiettiva applicazione della legge quale organo giudicante super partes.Quanto appena richiamato serve in questa sede a confermare ( ove c’è ne fosse ancora bisogno ) la natura giurisdizionale dell’istituto arbitrale , il quale, come si è sin qui dimostrato scientificamente e giuridicamente,è parte integrante della giurisdizione ordinaria per le sue funzioni proprie di organo giudicante ( in senso lato ) e per la genetica appartenenza al corpus degli atti noormativi che disciplinano la procedura civile italiana; quest’ultime risultanze scientifiche non possono essere contraddette o ignorate in quanto la loro esitenza materiale è stratificata principalemnte  nel codice di rito .Quanto sin qui detto trae spunto dai principi Fisica della materia giuridica [18]e si compendia nel seguente assunto scientifico: “ogni singolo atomo dell’istituto arbitrale fa parte sin dal principio  della morfologia giurisdizionale ordinaria e nessun operatore del diritto può prodursi in ipotesi di scissioni nucleari giuridiche al fine di sottrarre l’istituto arbitrale dalla materia giurisdizionale di cui è parte senza distruggere la materia stessa[19] ; da tale assunto discende che l’istituto arbitrale ( inteso con tutte le sue componenti oggettive e soggettive ) è scolpito negli atti normativi e giurisprudenziali ( di senso affermativo ) statali e ne consegue quindi l’impossibilità materiale erga omnes di negarne l’esistenza ( all’interno del sistema giurisdizionale ordinario ) e/o di confutarne l’univoco significato.3) Terzo motivo di doglianza e al contempo imperdibile opportunità per affrontare il problema relativo alla genesi e alla evoluzione clinica della patologia antinomica invalidante[20] riguardante l’art.824 bis c.p.c. in combinato disposto con l’art. 825 c.p.c. .Tale patologia , di eziologia codicistica , tende ad intaccare, con il suo decorso clinico[21], la funzione genetica primaria dell’istituto arbitrale ovvero l’emissione della sentenza produttiva ex tunc di effetti  di sindacato giurisdizionale ordinario.Nella specie, la patologia antinomica pervade la sfera esecutiva della procedura arbitrale al fine di inibirne i suoi naturali effetti  esecutivi di cosa giudicata, costrigendo le parti interessate dagli stessi a richiederne specifica omologazione al presidente del Tribunale tramite exequatur.Tale decorso clinico , nel caso di specie , porterebbe ad una evoluzione nefasta del procedimento arbitrale , il quale perderebbe una delle sue funzioni tipiche quale quella di emissione di sentenza con efficacia di giudicato. Sul punto , si riscontrano ulteriori focalai endemici della patologia antinomica sopra descritta, nella specie è necessario riferisi all’art.818 c.p.c il quale nega la competenza arbitrale in materia cautelare tranne in casi espressamente previsti dalla legge; anche in questo caso, nel riaffermare la natura giurisdizionale dell’istituto arbitrale, si inovca l’abrogazione del suddetto articolo perché totalmente in contrasto con la natura e i principi fondanti l’isituto in commento e con l’intero sistema giurisdizionale in quanto nega [22]la possibilità ad un giudice ordinario ( quale è appunto il giudice arbitrale come sin qui sicentificamente dimostrato anche in base ai definitivi arresti giurisprudenziali di legittimità) di decidere su istanze cautelari in materia di diritti disponibili.In ogni caso, in sede di clinica processuale applicata, il giudice arbitrale ha il dovere di applicare la giurisdizione in materia cautelare  anche in considerazione dell’obbligo, in capo al suddetto giudice come ad ogni organo giurisdizionale giudicante, di non applicare  norme che siano in contrasto con la carta costituzionale e tale norma manifesta  ( tra le sue altre anomalie genetiche invalidanti ) chiari sintomi di incostituzionalità. In ordine a quanti sin qui affermato , ne discende che, a parere dell’autore, ogni contibuto della dottrina negazionista riversato in saggi di letteratura giuridica ( o per di più in articoli scientifici ) debba essere necessariamente revisionato ( anche e soprattutto a beneficio degli studenti di Giurisprudenza , i quali hanno il diritto di essere formati dai loro docenti  secondo diritto e verità , quindi seguendo i principi cardini della scienza giuridica che non ammette visioni eretiche e/o  opinioni , teorie negazioniste figlie dell’ignoranza e/o di convizioni personali giuridcamente egoistiche e antidemocratiche)  alla luce delle evidenze scientifiche sin qui prodotte e dei pronunciamenti giurisprudenziali del Giudice delle leggi e della corte di legittitmià ( sin qui richiamate ) che hanno definitivamente restituto la dignità giurisdizionale all’istituto arbitrale. I sistemi di terapia elettiva a contrasto della genesi e/o dell’evolversi della suddetta patologia antinomica risiedono nella stessa appartenenza dell’istituto arbitrale al genus giurisdizionale statale  in quanto tale ed anche nella pronuncia della Suprema Corte ordinanza n.24153 del 25 ottobre 2013 , con sentenza emessa da sez.I n.7198 del 13 marzo 2019 , nel d.l. 12 settembre 2014  n.132 recante misure urgenti in materia di processo civile converito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014 n. 162[23] ; tali strumenti terapeutici devono essere usati dall’interprete nella clinica pratica ( al fine di dirimere eventuali  dubbi interpretativi dell’istituto in commento )proprio per il loro naturale principio attivo dal quale discende che ( dato per certo ormai che il giudice arbitrale e il relativo processo sono organi giuridisdizionali ordinari ) le sentenze emesse dal giudice arbitrale, quale giudice ordinario, sono immediatamente esecutive senza alcuna necessità di omologazione ex nunc da parte di un altro organo giurisdizionale ordinario, se così non fosse si negherebbere in fatto e in diritto la totale esistenza e genetica funzione dell’istituto arbitrale, o meglio, si negherebbe l’esistenza stessa di un processo giurisdizionale ordinario ( spceciale)  all’interno dell’ordinamento giuridico vigente.Pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, delle rilevanze scientifiche prodotte nei capi precedenti, l’istituto disciplinato dall’art.825 c.p.c. non ha motivo di esistere e deve essere espunto dal codice di rito in quanto esso , subordinando l’esecutività della sentenza arbitrale  all’omologazione di altro organo giurisdizionale, rappresenta la  negazione materiale dell’antecedente art 824 bis ( fulcro del procedimento arbitrale ) e di conseguenza può essere altamente produttivo di efffetti patogeni invalidanti sull’intero procedimento arbitrale con il fondato rischio clinico di perdita di funzione primaria dello stesso; in ogni caso non può trovare applicazione pratica in quanto la sua attuazione  costiturebbe un’insanabile antinomia degradante dell’istitto arbitrale ( in linea generale)  in commento e, al contempo  una mutilazione di diritti costituzionali  tesi alla difesa dei diritti soggettivi e legittimi dei consociati.

 

Qualifica di pubblico ufficiale del giudice arbitrale quale organo giurisdizionale precostituito: terapie elettive a contrasto di fenomeni antinomici giuridici invalidanti.

Sin qui si è avuto modo di affermare, provare, dimostrare oltre ogni ragionevole e/o irragionevole dubbio la natura giurisdizionale dell’istituto arbitrale e di ogni suo organo interno precostituito ( giudice arbitrale, istituzione arbitrale: Tribunale arbitrale, Camera arbitrale ) . Nonostante le annunciate (nei capi precedenti )  evidenze di carattere scientifico, il G.I.P. di Milano[24] emette decreto di archiviazione in materia di corruzione in atti giudiziari in arbitrato;la linea argomentativa seguita dall’organo giudicante della fase investigativa, fonda le proprie ( immotivate ragioni ) sul rapporto in forza del quale il giudice arbitrale esercita le proprie funzioni giurisdizionali su incarico  di natura privatistica e quindi l’organo giudicante  non può rivestire il ruolo di pubblico ufficiale . Le opposizioni da muovere a tale arresto penalistico sono molte e , per chi scrive , tutte fondate, molte delle quali sono state già prodotte nei capi precedenti. Sul punto, l’autore  tiene a specificare quanto segue: in ordine alla definizione di pubblico ufficiale la strada maestra da seguire è indicata principalmente dall’art.357 c.p. I comma il quale prescrive che:<< Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali(1) coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.>>; basterebbe la semplice lettura del suddetto comma per determinarsi positivamente ( ove la condotta del reo indagato per il reato di cui al 357 c.p., possa qualificarsi come antigiuridica in presenza di ogni requisito previsto dalle norme penali  di parte generale e di parte speciale ) in ordine ad una prognosi positiva rispetto alla commissione del suddetto reato.Ad ulteriore conferma della strada tracciata dalla norma penalistica in commento, è necessario richiamare in questa sede le modifiche legislative che hanno sostanzialmente cambiato il quadro giuridico di riferimento in ordine al ruolo e alla funzione di pubblico ufficiale.Infatti, se prima degli anni 90, tale funzione era riconosciuta soltanto ai dipendenti statali , quindi a soggetti giuridici impiegati della pubblica amministrazione, con la L.86/90 che ha novellato il II comma dell’art.357 c.p. modificato successivamente dalla L.181/1992[25].Dal combinato disposto delle citate norme giuridiche riformatrici si evince chiaramente che il criterio soggettivo di attribuzione della fuzione di pubblico ufficiale sia stata totalmente superato e in sostituzione sia entrato in uso il criterio oggettivo di attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale ,  che va attribuita ex tunc  a tutti quei soggetti che concorrono a formare la volontà di una pubblica amminitrazione , a coloro che sono muniti di poteri decisionali, di certificazione, di attestazione e di coazione[26] ( come puntualmente affermato dalla Suprema Corte in Cass.Pen. n.148796/81) di collaborazione[27].Da quanto appena descritto, è facilmente comprensibile , a fronte dei superiori ragionamenti, che il giudice arbitrale  ( anche precostituito [28])rientra a pieno titolo tra i soggetti giurisdizionali a cui è attribuita di diritto la qualifica di pubblico ufficiale anche fuori udienza. .A nulla valgono le recriminazioni di giurisperiti maldestri che invocano l’applicazione dell’art.813 c.p.c. in quanto anche in questo caso siamo in presenza di una patologia antinomica di eziologia codicistica la cui applicazione pratica negherebbe l’esistenza stessa dell’istituto arbitrale;in altri termini , in sede di clinica processuale applicata, non si può far ricorso al suddetto articolo per negare la pubblica funzione in capo a un giudice arbitrale in quanto la pubblica funzione è in re ipsa alla funzione giurisdizionale stessa che contraddistigue ogni organo giudiziario ( quindi anche il giudice arbitrale ) con facoltà e poteri di giudicare da altri organi appartenenti al C.S.M. con specifici poteri requirenti.A conclusione del ragionamento sin qui prodotto, è opportuno sottolineare l’importanza del disposto del 357 c.p. quale linea guida di riferimento( non può una norma di rango inferiore derogare ad una norma superiore di carattere imperativo )  generale per quanto attiene alla qualifica di pubblico ufficiale.[29]Quanto sin qui esplicato , è il risultato di immane attività di ricerca scientifica  che è stata condotta dall’autore in via principale sugli eterogeni tessuti normativi viegenti e dall’applicazione pratica degli istituti giuridici del procedimento arbitrale da parte del  suddetto autore, nello svolgimento dell’avvocatura d’affari e dell’attività di Giudice arbitrale giudiziario professionista ; i risultati delle ricerche sin qui eseguite vi sono stati resi noti con il presente elaborato scientifico, e dimostrano oltre ogni ragionevole dubbio, oltre ogni tentativo di distorsione del sistema giurisdizionale posto in essere da giuristi negazionisti,che la figura del Giudice arbitrale professionista ( e sotto un profilo oggettivo anche del giudice arbitrale occasionale)  ha natura giurisdizionale precostituita ( anche per essere astrattamente prevista dal codice di rito vigente  ) sia se l’organo giudicante appartenga ad un Istituzione arbitrale ( ufficio giudiziario ex.art. 832 c.p.c.) sia che operi come singolo organo giudicante ( essendo esso stesso Istituzione arbitrale , quindi rappresentando ovunque egli si trovi , in ogni momento, Il tribunale arbitrale ovvero “l’ufficio giudiziario arbitrale.”  ).Stesso discorso è da farsi in merito alla figura del Giudice arbitrale occasionale ( che, stante le insuperabili prescrizioni dell’art.25 Cost. deve presumersi in “scienza giuridica” precostituito , in caso contrario non potrebbe celebrarsi il processo arbitrale per la mancanza di un istituzione arbitrale precostituita a cui inoltrare l’istanza di giustizia ) .In conclusione, l’autore confida di aver prodotto sufficienti elementi di certezza scientifica al fine di dimostrare la verità dei fatti, che è lo scopo  principale di ogni attività di ricerca;  in ogni caso l’autore, senza alcuna presunzione ,  è  consapevole di aver rivelato ( ove fosse necessario ) l’essenza oggettiva della materia trattata , oltre questo , ogni altro tentativo negazionista[30] non potrà mai oscurare l’evidenza scientifica  del diritto .

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È autore di pubblicazioni su condominio e locazioni.Serena SibonaDottoressa, laureata nel 2017 presso l’Università di Torino, ha maturato esperienze accademiche all’estero. Da gennaio 2018 si dedica prevalentemente al diritto commerciale e al trattamento dei dati personali.Caterina Sola Avvocato, partner dello studio R&P Legal, da oltre 25 anni svolge la propria attività nell’ambito del contenzioso civile, avendo maturato particolare esperienza soprattutto nei procedimenti cautelari ed esecutivi.Stefania Tiengo Avvocato, partner dello studio R&P Legal, si occupa principalmente di contenzioso civile e di assistenza alle imprese nell’ambito della contrattualistica, soprattutto nel settore immobiliare e delle locazioni.Monica Togliatto Avvocato, partner dello studio R&P Legal, dottoressa di ricerca in diritto civile presso l’Università degli Studi di Torino. Si occupa di diritto della pubblicità, proprietà intellettuale ed industriale, diritto dei consumatori.Margherita Vialardi Avvocato, si occupa prevalentemente di contenzioso civile ordinario e arbitrale, con particolare esperienza nel settore della responsabilità professionale.Matteo Visigalli Avvocato, si occupa di diritto civile prestando assistenza giudiziaria, ordinaria e arbitrale, con particolare specializzazione nel contenzioso commerciale e societario.

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Note

[1] Sul punto l’autore intende fare riferimento ad un tribunale arbitrale astrattamente precostituito pienamente vigente che trae origine giurisdizionale  da tutto il titolo VIII del libro IV in particolaredall’art. 806 c.p.c. il quale al primo comma prevede appunto che :<< Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte…..>>con tale norma il legislatore codicistico introduce un nuovo tipo di processo civile, diretto (nella maggior parte dei casi) da giudici precostituiti ( in quanto giudici professionisti del processo arbitrale, non dipendenti dal C.S.M, che esercitano la professione giudicante quale giudice monocratico arbitrale o come colleggio arbitrale giudicante con partita iva anche tramite stituzioni arbitrali ) a conferma che al giorno d’oggi si è ormai affermata la libera professione di giudice arbitrale giudiziario il quale è già giudice dell’arbitrato, è già organo giurisdizionale in quanto ha facoltà e potere di esrecitaare la giurisdizione ordinaria,quindi l’eventuale sua  nomina non determina l’assunzione di una funzione giurisdizionale ex nunc dell’ organo arbitrale ( in tal caso  nomina non serve ad istituire ma ha una valenza meramente autorizzativa )  proprio perché esso è già giudice , svolge già la professione di giudice arbitrale, è portatore di un innata funzione giurisdizionale appartiene quindi al tribunale arbitrale in senso genericamente determinato ( ove vi  sia un giudice arbitrale giudiziario professionista li c’è un tribunale arbitrale!) che non necessita di una nomina di parte  per diventare giudice arbitrale,come precedentemente espresso la nomina di un giudice arbitrale giudiziario professionista ( Giudice arbitrale ) non ha in rito una valenza institutoria bensì autorizzativa  vi sono anche giudici arbitrali che lo diventano occasionalmente in seguito alla nomina di parte (anche se solitamente le parti preferiscono affidarsi a un giudice arbitrale professionista )  ,ciò nonostante  questo non deve distogliere l’attenzione dell’interprete dall’evidenza scientifica dell’art.806 c.p.c nel quale appunto non si afferma che le parti possono nominare gli arbitri i quali dopo l’atto di nomina e alla  conseguente eventuale accettazione assumo la funzione giurisdizionale ( cosa assolutamente lecita ma di scarsa consuetudine),bensì dal prologo dell’articolo in commento il legislatore fa riferimento ad una figura giurisdizionale già formata, già  precostituita, pronta all’agire, giurisdizionalmente precostituita in caso contrario non potrebbe nascere il procedimento arbitrale,infatti sul punto è bene ricordare all’interprete che il legislatore prevede si l’opportunità per i consociati di scegliere il giudice arbitrale ma non certo di “creare” ex novo l’istituto dell’arbitrato ( il quale anche astrattamente è già composto da Giudici e Tribunali) proprio in ossequio al principio del “ giudice naturale” il quale prevede che l’organo giudicante  di un processo giurisdizionale( globalmente inteso nella sua componente oggettiva e soggettiva) deve preesistere alla nascita della controversia e quindi alla presentazione dell’istanza di giustizia.

[2] Tale definizione serve a non confoderlo con il giudice arbitrale occasionale ( erroneamente chiamato “arbitro”) il quale non svolge la professione di giudice arbitrale in senso professionale e  continuativo e quindi in forma  soggettivamente precostituita , ma viene nomianto occasionalmente dalle parti .

[3] Con tale termine  si indientificano le camere arbitrali nazionali e/o internazionali , i tribunali arbitrali autonomi o afferenti alle predette camere arbitrali ( che sono ab origine organi giurisdizonali in quanto puntualmente richiamate dal codice di rito negli artt. 832 e ss.), quindi prima ancora di essere richiamati nella convenzione arbitrali ), ai guidici arbitrali giudiziari professionisti in composizione monocratica o collegiale i quali ex tunc sono geneticamente organi giurisdizionali come le suddette istituzioni arbitrali.

[4] Sul punto si rimanda l’inteprete al sito dell’istituzione arbitrale dell’ENAAC( Ente Nazionale di Qualificazione e Certificazione dei Giudici Arbitri Giudiziari): arbitratogiudiziario.sitonline.it/1/

al fine di meglio comprendere come è organizzata un’istituzione arbitrale giurisdizionale nazionale e l’importanza del ruolo svolto dal giudice arbitrale giudiziario professionista.

[5] L’autore ha deciso specificatamente, al fine di non compromettere la chiarezza dell’esposizione e la genuinità dei dati scintifici riportati, di non richiamare dati giurisprudenziali fondati su assiomi giuridici totalmente errati , palesemente anti scientifici provenienti sia da pronuncie di merito sia di legittimità.

[6] Secondo le comuni opinioni degli organismi indicati dall’autore il fenomeno arbitrale è quasi ( date le definizioni altamente degradanti dell’istituto arbitrale da parte dei suddetti organismi)  assimilato  o in facto ad una direzione di una mera assemblea condominiale, ma tutto questo per un professionista del diritto, per un giurista coscienzioso, era ed è inaccettabile.

[7] Sul punto si rinvia l’inteprete alle illustri ed esaustive definizioni del termine in commento proposte dal Garzanti in https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=giurisdizione e da TRECANI inwww.treccani.it/enciclopedia/giurisdizione

al fine di apprenderne e percepirne l’univoca portata conenutistica e di contestualizzarle nell’ambito giuridico che qui ci occupa.

[8] Cfr.art.25 Costituzione della Repubblica Italina il quale prescrive che :<< Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.  .>> estratto da https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/pdf/Costituzione_della_Repubblica_italiana.pdf

[9] Cfr.sul punto art.832 c.p.c. il quale prevede che:<< La convenzione d’arbitrato può fare rinvio a un regolamento arbitrale precostituito.Nel caso di contrasto tra quanto previsto nella convenzione di arbitrato e quanto previsto dal regolamento, prevale la convenzione di arbitrato.Se le parti non hanno diversamente convenuto, si applica il regolamento in vigore al momento in cui il procedimento arbitrale ha inizio.

Le istituzioni di carattere associativo e quelle costituite per la rappresentanza degli interessi di categorie professionali non possono nominare arbitri nelle controversie che contrappongono i propri associati o appartenenti alla categoria professionale a terzi.Il regolamento può prevedere ulteriori casi di sostituzione e ricusazione degli arbitri in aggiunta a quelli previsti dalla legge.Se l’istituzione arbitrale rifiuta di amministrare l’arbitrato, la convenzione d’arbitrato mantiene efficacia e si applicano i precedenti capi di questo titolo.>> estratto da Commentario breve al codice di procedura civile, Carpi -Taruffo, ottava ed.Cedam.

[10] Sul punto si specifica che tali regolamneti  delle Istituzioni arbitrali ( sia collegiali , sia unipersonali ) possono essere anche richiamati dalle parti in sede di arbitrato “ad hoc”  che può anche essere diretto da Giudici arbitrali occasionali.

[11] Sul punto si rimanda l’interprete al regolamento arbitrale della Camera arbitrale internazionale : https://www.cameraarbitraleinternazionale.com/modulistica/regolamento-camera-arbitrale

[12] Sul punto si invita l’interprete alle spiegazioni proposte dall’autore alle note 1 e 2 della presente trattazione.

[13] Cfr. sul punto art.819 bis c.p.c. il quale prevede che :<< Ferma l’applicazione dell’articolo 816-sexies, gli arbitri sospendono il procedimento arbitrale con ordinanza motivata nei seguenti casi:1) quando il processo dovrebbe essere sospeso a norma del comma terzo dell’articolo 75 del codice di procedura penale, se la controversia fosse pendente davanti all’autorità giudiziaria;2) se sorge questione pregiudiziale su materia che non puo essere oggetto di convenzione d’arbitrato e per legge deve essere decisa con autorità di giudicato;

3) quando rimettono alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale ai sensi dell’articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.Se nel procedimento arbitrale è invocata l’autorità di una sentenza e questa è impugnata, si applica il secondo comma dell’articolo 337(1).Una volta disposta la sospensione, il procedimento si estingue se nessuna parte deposita presso gli arbitri istanza di prosecuzione entro il termine fissato dagli arbitri stessi o, in difetto, entro un anno dalla cessazione della causa di sospensione. Nel caso previsto dal primo comma, numero 2), il procedimento si estingue altresì se entro novanta giorni dall’ordinanza di sospensione nessuna parte deposita presso gli arbitri copia autentica dell’atto con il quale la controversia sulla questione pregiudiziale e’ proposta davanti all’autorità giudiziaria(2).>> estratto da Commentario breve al codice di procedura civile, Carpi -Taruffo, ottava ed.Cedam.

[14] Sono diritti disponibili quelli di cui il titolare può liberamente disporre mediante atti giuridici di trasferimento , rinuncia, ecc;  ad esempioappartengono alla suddetta categoria  i diritti patrimoniali quali i diritti di proprietà su beni immobili e mobili.

[15] Cfr.sul punto sentenza Corte Costituzionale n.223/12

[16] Estratto da : https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=223

[17] Cfr. sul punto Quaderno processuale del servizio studi della Corte Costituzionale anno 2016 in : https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/STU_299_Giudice_processo_quo.pdf

[18] Settore della scienza giuridica coniato dall’autore, afferente alla Teoria generale del diritto e dell’interpretazione,  che trae spunto per  la sua connotazione scientifica dai principi  dell studio della Fisica deli materiali.

[19] Sul punto l’autore intende affermare che dato per certo che l’istituto arbitrale , in tutte le sue componenti oggettive e soggettive, ha piena natura giurisdizionale , è impossibile scientificamente e giuridicamente espungerlo dalla materia a cui appartiente ( ovvero la giurisdizione ordinaria) se fosse stato possibile la giurisdizione stessa ne sarebbe stata irrimediabilmente mutilata.

[20] Termini metagiuridici usati dall’autore al fine di esplicare con metodo scientifico la materia in esame.

[21] Da intendersi come nella nota appena precedente.

[22] Termine coniato dall’autore per indicare il fenomeno processuale genericamente inteso  quale attività propulsiva finalizzata all’accertamento e alla conseguente decisione della controversia.

[23] Sul punto si segnala all’interprete che la legge in commento(nella parte  converte il precedente d.l.132/2014 capi I art,1)  è pervasa da patologie antinomiche invalidanti che in sede applicativa rischiano di minare duramente i diritti costituzionali disciplinati dall’art.24 Cost.Purtroppo ancora una volta   il legislatore disattento, scrive un testo normativo nettamente in contrasto con lo stesso istituto arbitrale , negando in specie, ogni possibilità per le parti di un processo civile “ ordinario “ di poter adire in corso di causa il rito abitrale se non tramite una selezione  obbligatadell’ organo arbitrale tra professionisti forensi con determinate caratteristiche iscritti all’albo da almeno 5 anni,  vietandole quindi scegliere  in totale libertà il giudice arbitrale o il collegio arbitrale ex.art.806 c.p.c. tra persone di loro fiducia ( anche e soprattutto tra professionalità extra forensi ) ;eppure il suddetto decreto legge, convertito con modificazioni dalla L.162/2014 , prevede l’effettiva applicazione dell’ arbitrato forense “ secondo le disposizioni del codice di rito in materia di arbitrato.Per quanto sin qui detto e ritenuto , tale norma  deve essere espunta totalmente dall’ordinamento giuridico in quanto , la sua applicazione determinerebbe una patologica , insanabile compromissione dei diritti costituzionali dei contendenti ex.art. 24 Cost, che hanno il diritto di scegliere, nel rito arbitrale , il loro organo giudicante ( sia esso monocratico o collegiale ) tra persone di loro fiducia o tra giudici arbitrali professionisti anche  iscritti in appositi albi presso le istituzioni arbitrali ( uffici giudiziari arbitrali ) nazionali o internazionali.Date queste considerazioni,  finchè la disposizione normativa in commento non sarà abrogata ,l’autore, in qualità di giurista, ricercatore e giudice Arbitrale professionista, afferma la piena competenza del giudice arbitrale professinista o occasionale ( che non appartenga a nessun albo forense ) di decidere e dirimere controversie in procedimenti arbitrali anche nei casi previsti dal decreto in esame.

[24] Cfr. GIP Milano, decr. arch. 24 ottobre 2017, Giud. Accurso Tagano.

[25] Si rimanda l’interprete al disposto normativo in : https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/03/02/092G0171/sg

[26] Sul punto , in ordine all’acclarato status di publico ufficiale del giudice arbitrale si rinvia , ( quale nota di collegamento ) alla nota n. 26 del presente articolo scientifico al fine confermare ulteriormente ( in merito all’organo giudicante del’’arbitrato)la funzione di giudice ordinario e quindi la sua potestà di certificazione, attestazione , coazione.

[27] Cfr.sul punto Cass.Pen.166013/84.

[28] Con tale termine si far precipuo riferimento alla precostituzione dell’organo giudicante ex.art.806 c.p.c. quale giudice arbitrale giudiziario professionista anche  se non appartenente a nessuna istituzione arbitrale , ma che svolga la professione di giudice arbitrale almeno come libero professionista.

[29] Sul punto si invita l’interprete alla lettura dell’articolo pubblicato in Diritto Penale contemporaneo , 30 marzo 2018 “ Corruzione in atti giudiziari e arbitrato: per il tribunale di milano corromepre un arbitro non è reato”  a cura di Maria Chiara Ulbiali, la cui anamnesi del caso di specie trova precisa concordanza con le tesi sostenute e dimostrate scientificamente dall’autore del presente testo monografico.

[30] Sul punto ancora oggi, si assiste ad esibizioni dottrinali discutibili volte a negare la competenza del giudice arbitrale su istanza giudiziarie di limitato coefficiente di difficoltà quali possono essere le istanza per riconoscimento di scrittura privata;tale intento inibitorio non può trovare accoglimento , per tutte le ragioni enunciate nel presente elaborato che dimostrano la genetica natura giurisdizionale del procedimento arbitrale e la contestuale natura giurisdizionale del giudice del procedimento arbitrale che è ad ogni effeto di legge un giudice ordinario.Per di più , l’azione di  riconoscimento di scrittura privata rientra tra l’esercizio di tutela di diritti disponibili e pertanto nulla può vietare al giudice arbitrale di procedere all’istruttoria di accertamento e alla conseguenziale sentenza.Stesso ammonimento si rivolge a quella parte di dottrina che ancora ritiene che il giudice arbitrale non possa sic et simpliciter,in sede di arbitrato rituale,  ordinare ( data la sua riconosciuta funzione giurisdizionale ordinaria ) la comparizione ( tramite ricorso alla forza pubblica ) al testimone che si rifiuta di comparire senza giustificato motivo; sul punto è bene ricordare, che l’art. 816 ter c.p.c. al terzo comma prevede la possibilità e non l’obbligo  per il giudice arbitrale di ricorrere al presidente del tribunale per ordirnarne la comparizione, pertanto il suddetto organo giurisdizionale arbitrale è libero di poter esercitare i poteri coercitivi tipici dell’autorità giudiziaria ai fini della comparizione del testimone reticente anorma dell’art.255 c.p.c.

Avv. Cristiano Tripodi

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