Adozioni per le coppie omoaffettive: ultimo intervento della Corte di Cassazione

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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n° 9006 del 2021, depositata in cancelleria il 31 marzo 2021, hanno sancito un principio innovativo con riferimento alle adozioni per le coppie omosessuali.

Il caso sottoposto alla Suprema Corte (il cui ricorso era stato effettuato dal sindaco di un comune della Lombardia) concerneva la trascrizione nei pubblici registri italiani di un’adozione, avvenuta in America (New York) di un bambino di circa dieci anni da parte di una coppia omosessuale composta da un cittadino americano e da uno naturalizzato italiano, a seguito del consenso preventivo dei genitori biologici e della valutazione positiva da parte dei Servizi Sociali.

Le Sezioni Unite, con la decisione in esame, hanno sottolineato il fatto che il bambino è stato adottato a seguito del provvedimento messo dall’autorità straniera; dunque, l’adozione deve ritenersi senza alcun dubbio valida anche nel territorio italiano.

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L’iter logico-giuridico della Corte di Cassazione

Gli Ermellini giungono alla suddetta decisione ponendo le differenze tra l’adozione per le coppie omoaffettive e la c.d. procreazione medicalmente assistita eterologa, ossia la gestazione per altri. Quest’ultima, infatti, è penalmente vietata dall’ordinamento giuridico italiano poiché in netto contrasto con la normazione vigente di ordine pubblico.

La Corte evidenzia come il principio aperto e universalistico di ordine pubblico internazionale si estrinsechi non soltanto nella garanzia e tutela dei diritti fondamentali della persona (Cass. Civ. n° 19405 del 2013, ma finanche nel riconoscimento di atti e provvedimenti stranieri (art. 64 della Legge n° 218 del 1995), attraverso i princìpi del diritto dell’Unione Europea, delle convenzioni sui diritti della persona, della giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Europea dei diritti umani.

In altri termini la Corte di Cassazione ha effettuato un’operazione di bilanciamento dei valori condivisi dalla comunità internazionale alla ricerca di un’armonia tra i diversi ordinamenti giuridici.

Quest’analisi ha abbracciato temi fondamentali, quali il principio di autodeterminazione, il principio del preminente interesse del minore (riaffermato con la recente riforma della filiazione a mezzo del decreto legislativo n° 153 del 2013), il principio di non discriminazione con riferimento sia alle disparità di trattamento nello status filiale dei minori, sia al diritto di crescere nel nucleo familiare che permette un adeguato sviluppo psico-fisico e relazionale e sia al fatto che non possano esserci limiti alla genitorialità che dipendono dall’orientamento sessuale della coppia richiedente.

La Suprema Corte, altresì, riprende un excursus logico-giuridico della sua sentenza a Sezioni Unite n° 12193 del 2019[1] con la quale aveva dichiarato che unico limite concernente il riconoscimento di status genitoriale contenuto in provvedimenti stranieri, si rileva unicamente con riferimento al ricorso alla gestazione per altri. Detto limite è comune tanto alle coppie omoaffettive quanto alle coppie eterosessuali, poiché in netto contrasto con i princìpi di ordine pubblico internazionale. Per di più, a dire della Corte, non possono ritenersi ostativi al caso in esame i dettami normativi della legislazione italiana in tema di accesso all’adozione legittimante – art. 6 della Legge n° 184 del 1983 – previsto solo per le coppie eterosessuali coniugate e quelli della legge sulle unioni civili – Legge del 20 maggio 2016 n. 76 (c.d. Legge Cirinnà) – che non ha espressamente esteso la possibilità per le coppie omoaffettive l’accesso all’adozione legittimante; salvo in casi particolari.

I motivi della decisione

Alla luce di quanto suesposto, dunque, la Corte di Cassazione dichiara la validità in Italia del provvedimento estero riguardante l’adozione di un bambino nei confronti di una coppia omosessuale composta da due genitori di sesso maschile tenendo presente, prima di ogni cosa, la tutela e il preminente interesse del minore.

Il principio del preminente interesse del minore trova la sua ragion d’essere nell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nell’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e, particolarmente, nello status filiationis.

Detto principio si ricollega, altresì, al principio di parità di trattamento tra tutti i figli, ossia quelli nati all’interno del matrimonio, fuori dallo stesso e adottivi nel rispetto dell’art. 3 della Carta Costituzionale.

A sostegno della sua tesi la Corte di legittimità ha posto la sua attenzione a quanto dedotto dal ricorrente con riferimento all’art. 29 Cost., ossia al fatto di voler considerare detta disposizione un parametro utile a delineare i confini del principio di ordine pubblico internazionale da applicarsi al caso de quo. La Corte, a tal riguardo, ha affermato che l’art. 29 della Costituzione, a seguito della riforma sulla filiazione, non delinea più l’unico modello familiare idoneo per la nascita e la crescita dei figli/minori. Di talché, non può lo stesso essere utilizzato come sbarramento al riconoscimento degli effetti e/o efficacia di un provvedimento straniero di adozione i cui genitori risultino essere omosessuali.

Il principio di diritto

Orbene, la Corte di Cassazione enuclea il seguente principio di diritto: “Non contrasta con i princìpi di ordine pubblico internazionale il riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello dell’adozione piena o legittimante, non costituendo elemento ostativo il fatto che il nucleo familiare del figlio minore adottivo sia omogenitoriale ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione”[2].

Vuoti normativi

Detto innovativo orientamento avallato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha gettato le basi per un importantissimo indirizzo giurisprudenziale in materia di adozione per le coppie omoaffettive (c.d. stepchild adoption).

Inoltre, in linea con le succitate coordinate ermeneutiche si è espressa finanche la Corte Costituzionale nel mese di gennaio 2021[3].

La consulta, quale organo supremo di garanzia costituzionale, ha dichiarato la sussistenza di un grave vuoto di tutela normativo atto alla tutela e al preminente interesse del minore, vuoto non più tollerabile.

Il legislatore, e dunque il Parlamento, deve improrogabilmente fare i conti con la realtà e con i nuovi modelli familiari che via via stanno consolidandosi; quest’ultimo ha il dovere di provvedere ad un bilanciamento degli interessi coinvolti e dei diritti costituzionalmente garantiti nel rispetto della dignità dell’uomo tout court.

Il fine cui l’attento e delicato operato del legislatore deve giungere si identifica prevalentemente con l’evitare il formarsi di discriminazioni tra bambini. Ciò affinché l’ordinamento interno riconosca i diritti spettanti al figlio delle coppie dello stesso sesso.

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Note

[1] Cass. sent. n°12193/2019

[2] Cass. S.U. sent. n° 9006/2021

[3] Corte Costituzionale, sent. n° 33 del 28/01/2021

Alessia Baldari

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