Adempimento invio telematico elenco clienti e fornitori: il punto al 19/09/2007

Redazione 27/09/07
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Premessa
Manca poco tempo alla prima scadenza telematica previsto per il nuovo adempimento della comunicazione dell’elenco clienti e fornitori, obbligo riesumato dal nostro Legislatore, dopo svariati anni (adempimento che era ormai considerato morto e sepolto).
Ad oggi, come è stato notato da più parti, mancano ancora le istruzioni ufficiali al modello, è stato soltanto diffuso, dall’Agenzia delle Entrate, oltre al provvedimento, il software gratuito della Sogei, e un primo software di controllo.
Mancano i documenti di prassi (circolari, risoluzioni, ecc.), per cui è da dedurne, per quanto sopra, che coloro che già avessero inviato telematicamente gli elenchi clienti e fornitori, potrebbero in seguito a consuntivo risultare come possibili soggetti da sanzionare per possibili violazioni (commesse in buona fede, nell’incertezza interpretativa).
Insomma, se il Legislatore prima, e l’Agenzia delle Entrate poi, almeno per il primo anno di applicazione, non dovessero prevedere dei casi possibili di attenuazione o cancellazione di sanzioni, è il caso di ricordare che, mediante ricorso, le varie commissioni tributarie, di solito, accolgono la richiesta di non fare applicare le sanzioni emesse in sede di controllo dall’Agenzia delle Entrate.
Resta, tuttavia, la considerazione che fino al giorno di scadenza è possibile (oltre che consigliabile) presentare una nuova comunicazione correttiva, se il contribuente sia venuto a conoscenza di diverse modalità di compilazione di tali elenchi, cosa che potrà succedere appena l’Agenzia delle Entrate avrà “il tempo” di diffondere tutto il dovuto (istruzioni, circolari, risoluzioni, note, ecc.).
In attesa di tutto, proviamo di seguito a riepilogare la situazione che si è venuta a creare in atto (almeno al 19.09.2007).
Peraltro, in caso di omessa presentazione degli elenchi, nonché dell’invio degli stessi con dati falsi o incompleti, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa in misura fissa da un minimo di 258 euro a un massimo di 2.065 euro (art. 11, D.Lgs. n. 471/1997).
Ma secondo la circolare 4 agosto 2006, n. 28/E, é, comunque, possibile regolarizzare eventuali violazioni mediante l’istituto del cd. ravvedimento operoso.
Il provvedimento del 25.05.2007
In particolare, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25.05.2007 (pubblicato sulla G.U. n. 136 del 14.06.2007), sono stati definiti i soggetti interessati, i termini e le modalità tecniche per la trasmissione degli elenchi clienti e fornitori di cui all’art. 37, commi 8 e 9, D.L. n. 223/2006 (convertito dalla legge n. 248/2006).
Tale provvedimento ha confermato (quanto contenuto nel precedente comunicato stampa, altra anomalia del nostro Legislatore che si registra in questi ultimi periodi) che:
– Il nuovo obbligo riguarda tutti i contribuenti titolari di partita IVA;
– il termine per la trasmissione degli elenchi è, normalmente (cioè a regime), fissato al 29 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Tuttavia, per il solo 2006, il citato provvedimento ha spostato l’invio:
– Al 15.10.2007, per la generalità dei contribuenti;
– al 15.11.2007, per chi ha realizzato un volume d’affari che consente di optare per la liquidazione trimestrale.
Dati da indicare a regime
In base a detto provvedimento, tutti i soggetti passivi IVA dovranno comunicare i dati delle fatture d’acquisto e di vendita, in particolare:
codice fiscale e partita IVA del soggetto cui si riferisce la comunicazione degli elenchi;
anno cui si riferisce la comunicazione;
– codice fiscale ed eventuale partita IVA dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture;
– codice fiscale e partita IVA dei soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini IVA.
– (per ciascun soggetto cliente o fornitore) importo complessivo delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione e importo dell’imposta afferente;
– importo complessivo delle eventuali note di variazionee dell’eventuale imposta afferente, relative ad annualità precedenti (1).
Cosa non si deve indicare
Non devono essere trasmessi i dati riferiti alle operazioni intracomunitarie, alle importazioni e alle esportazioni.
Vanno, invece, specificati i dati riferiti alle esportazioni “indirette” (cioé le operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali).
In particolare, il provvedimento esclude dall’obbligo:
– cessioni e acquisti intracomunitari di beni e servizi;
– importazioni;
– Esportazioni di cui all’art. 8, comma 1, lett. a) e b) del DPR 633/72.
Secondo la tesi di A. Gigliotti (Ipsoa), ai fini dell’individuazione degli elementi informativi da trasmettere nell’anno di riferimento, il soggetto obbligato alla compilazione degli elenchi deve fare riferimento all’anno risultante dalla data della fattura.
Non vanno, quindi, indicate le note di variazione relative a operazioni di anni precedenti (a tal fine, si veda la nota 1, nella parte finale dell’articolo).
Dati da indicare per gli anni 2006 e 2007
Il medesimo provvedimento 25.05.2007 ha stabilito che, limitatamente agli anni di riferimento 2006 e 2007:
– l’elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture comprende i soli titolari di partita IVA;
– è possibile indicare anche solo la partita IVA del soggetto cliente o fornitore;
Inoltre, non occorre comunicare le informazioni relative a fatture:
– di importo inferiore a 154,94 euro registrate cumulativamente;
– per le quali non è prevista la registrazione ai fini IVA;
– emesse annotate nel registro dei corrispettivi;
La legge n. 127/2007 (esonero dall’obbligo di presentazione)
La legge 3.8.2007, n. 127, che ha convertito il D.L. n. 81/2007 ha poi disposto l’esclusione dall’obbligo di presentare l’elenco clienti e fornitori per alcune categorie di contribuenti, che (in virtù del provvedimento 25.05.2007) avrebbero, invece, dovuto adempiere all’obbligo entro il 15.11.2007.
In particolare, per l’anno d’imposta 2006, sono esonerati:
– I soggetti in regime di contabilità semplificata e gli esercenti arti e professioni, di cui rispettivamente agli artt. 18 e 19, D.P.R. n. 600/1973;
– i soggetti iscritti nei registri nazionali, regionali e provinciali istituiti ai sensi della legge n. 383/2000 (associazioni di promozione sociale) e della legge n. 266/1991 (associazioni di volontariato);
– gli iscritti all’anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) istituita ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997.
Peraltro, come ha rilevato A. Gigliotti (Ipsoa) i soggetti in regime di contabilità semplificata sono coloro che, nel 2005, hanno dichiarato ricavi fino a € 309.874,14, se svolgono attività di prestazione di servizi, o fino a € 516.456,90, se svolgono altre attività.
L’esonero sussiste anche se, nel 2006, tali soggetti abbiano superato i limiti sopraindicati.
Riguardo l’anno d’imposta 2007:
Con Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, verranno stabiliti i termini e le modalità per la semplificazione a favore dei suddetti soggetti relativamente all’obbligo di presentazione dell’elenco clienti e fornitori
Chi non ha diritto all’esonero della presentazione
Infine, non hanno, peraltro, diritto all’esonero:
– le società di capitali e gli enti in regime naturale di contabilità ordinaria.
Pertanto, la scadenza del 15.11.2007 rimane valida per gli altri soggetti in contabilità ordinaria, anche per opzione, che rientrano nei limiti per le liquidazioni trimestrali.
Infine, aggiornamenti, informazioni, e-book, nel ramo fiscale sono sempre disponibili nel sito www.studionorme.it, tra cui è disponibile il nuovo libro telematico di V. D’Andò, incentrato sulla disciplina delle autovetture e sui professionisti a seguito delle recenti novità di settembre 2007.
E’ pure disponibile la guida telematica alle novità fiscali 2007, nonché i compendi fiscali (GUIDE IRPEF E IVA).
 
NOTA (1)
Secondo il Prof. E. Zanetti, in Ipsoa, riguardo gli obblighi di presentazione degli elenchi clienti e fornitori, tra cui le note di variazione, dal tenore del Provvedimento del 25 maggio 2007 pare di capire che:
– le note di variazione, che si devono indicare non separatamente, ma a diretta defalcazione delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, sono quelle emesse nell’anno medesimo di effettuazione delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti cui si riferiscono (quindi, ad esempio, una nota di variazione emessa nel novembre 2006 in relazione ad un’operazione fatturata a febbraio 2006);
– le note di variazione da indicare, invece, separatamente, sono quelle emesse nell’anno in relazione a operazioni imponibili, non imponibili ed esenti confluite nella dichiarazione annuale IVA di periodi di imposta precedenti (quindi, ad esempio, una nota di variazione emessa nel maggio 2006 in relazione ad una operazione fatturata a ottobre 2005).
Come osservato dal citato Autore, si tratta di un ipotesi che attende le conferme "ufficiali" alla luce dei chiarimenti e delle istruzioni che dovranno essere diramate dall’Agenzia delle Entrate ai fini della compilazione di tali elenchi.

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