Adempimento dell’obbligo imposto alle imprese dall’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68: è vincolante anche se il bando di gara non ne fa menzione.

Lazzini Sonia 15/03/07
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Il Consiglio di Stato con la decisione numero 700 dell’ 11 febbraio 2003, ci insegna un importante principio in tema di rapporti fra legge e bandi di gara
 
Il supremo giudice amministrativo sancisce infatti che:
 
< un obbligo discendente direttamente dalla legge si impone anche se non è richiamato dalla lex specialis della gara.>
 
 
A cura di *************
 
REPUBBLICA ITALIANA                                      N. 700/03 REG.DEC.
              IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                          N. 2282 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,   Quinta Sezione           ANNO 2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2282 del 2002, proposto da **** s.r.l. rappresentata e difesa dagli avv.ti ****************** e **************, elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, via P. da Palestrina 63;
contro
il Comune di Settimo Torinese, rappresentato e difeso dagli avv.ti *************** e ****************, elettivamente domiciliato nello studio del primo in Roma, via della Mercede 52;
l’**** s.p.a. rappresentata e difesa dagli avv.ti ******************** e ***************, elettivamente domiciliata nello studio del primo in Roma, via Paisiello 55;
la Publi&Service s.r.l. non costituita in giudizio,
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sez. II, 24 gennaio 2002, n. 288, resa tra le parti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Settimo Torinese e della **** s.pa.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del  29 ottobre 2002 il consigliere *************, e uditi gli avvocati ********, *****.
Visto il dispositivo pubblica in data 7 novembre 2002 n. 446/2002.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
Con la sentenza in epigrafe è stato respinto il ricorso proposto dalla s.p.a **** avverso il provvedimento di esclusione dalla gara indetta dal Comune di Settimo Torinese per l’affidamento dell’appalto per la fornitura, posa in opera e gestione degli impianti di segnaletica direzionale privata.
La decisione ha disatteso le censure dedotte, che sono state puntualmente riproposte con l’appello ora in esame.
L’appellante lamenta in primo luogo che si sia proceduto ad un controllo dell’adempimento dell’obbligo imposto alle imprese dall’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 (presentazione di una dichiarazione di essere in regola con le norme che regolano il diritto al lavoro dei disabili nonché relativa certificazione rilasciata dagli uffici competenti), sebbene tale adempimento non fosse previsto dal bando o dal capitolato. L’Amministrazione non avrebbe potuto comunque riesaminare la determinazione già assunta di ammissione alla gara, potendo eventualmente richiedere alla imprese una integrazione della documentazione.
In secondo luogo si deduce che la mancata produzione della dichiarazione non poteva essere sanzionata con l’esclusione dalla gara, perché l’impresa non era tenuta ad alcun tipo di assunzione di disabili, avendo un numero di dipendenti inferiore a 15.
Si sono costituiti per resistere all’impugnazione sia il Comune di Settimo Torinese sia l’impresa aggiudicataria **** s.r.l..
Alla pubblica udienza del 29 ottobre 2002 la causa veniva trattenuta in decisione.
L’appello non può essere accolto.
Il primo gruppo di doglianze non tiene conto del principio generalissimo per cui un obbligo discendente direttamente dalla legge si impone anche se non è richiamato dalla lex specialis della gara.
E’ anche da condividere l’avviso dei primi giudici che la verifica in questione, sebbene compiuta dopo l’ammissione delle imprese, non ha determinato la violazione di alcuna norma o principio, essendosi svolta prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte.
Circa il preteso divieto di escludere le partecipanti che non avevano adempiuto e il connesso obbligo di invitare le medesime a regolarizzare la documentazione, basti sottolineare che l’art. 17 impone che la dichiarazione sia presentata “preventivamente” e “a pena di esclusione” (Cons. St. Sez. V, 17 aprile 2002 n. 2020).
Anche il secondo motivo non ha pregio.
La circostanza che la norma preveda sia la dichiarazione del rappresentante legale dell’impresa, sia la certificazione dell’ufficio, non può essere interpretata nel senso che, quando la certificazione non vi può essere per insussistenza dell’obbligo di assumere disabili, cadrebbe anche l’obbligo di effettuare la dichiarazione preventiva di essere in regola.
I due adempimenti infatti rispondono ad esigenze diverse.
La dichiarazione è destinata a garantire che al procedimento partecipino solo imprese consapevoli dell’obbligo di osservare le norme sulle assunzioni dei disabili, mentre la certificazione accerta che tali norme sono state effettivamente osservate.
La dichiarazione, quindi, non diversamente da quanto accade, ad esempio, per gli obblighi militari nei pubblici concorsi, risponde essenzialmente all’esigenza della speditezza della gara e dell’economia dei mezzi giuridici, al cui soddisfacimento debbono cooperare anche le imprese che non sono tenute ad assumere.
In conclusione l’appello deve essere respinto, ma le spese possono essere compensate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, rigetta l’appello in epigrafe;
dispone la compensazione delle spese;
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2002 con l’intervento dei magistrati:
***************                     Presidente
******************                  Consigliere
*****************                  Consigliere
*********                    Consigliere
*************                                    Consigliere est.
 
L’ESTENSORE         IL PRESIDENTE
F.to *************     ********************
           
IL SEGRETARIO
F.to ***************
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il…………………. 11/02/2003………………………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
F.to **************
 

Lazzini Sonia

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