Addio all’imposta di bollo sui verbali e sulle multe

Redazione 28/04/16
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Chi paga un multa stradale non deve provvedere pure al bollo. Le contravvenzioni alle regole del traffico sono infatti esenti in modo assoluto da questa imposta.

Lo ha chiarito il Ministero dell’Interno con la circolare n. 300/a/2881/16/127/34 del 21 aprile 2016.

Dopo la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, n. 25/E del 18 aprile 2016, il Ministero ha confermato che le le quietanze di pagamento, emesse dagli organi di polizia stradale a seguito della riscossione dei proventi contravvenzionali, sono esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, ai sensi dell’art. 5, comma 4 della tabella allegata al d.p.r. n. 642/1972.

Pertanto, specifica il Viminale, «non dovrà procedersi alla riscossione dell’imposta di bollo in occasione dei pagamenti su strada dei verbali redatti per le fattispecie previste dagli artt. 202 co 2-bis e 207 cds effettuati in contanti o con strumenti elettronici, nonché del pagamento dei verbali di tutte le fattispecie contemplate dal cds, se effettuati su strada con strumenti elettronici o presso l’ufficio di appartenenza dell’agente accertatore, in contante o con strumenti elettronici». 

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