Addebito della separazione, il tradimento provato da una foto

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Ci si chiede se una fotografia possa essere utilizzata come prova di un tradimento al fine di chiedere l’addebito della separazione.

Esempio

Una persona si incontra con un’altra.

I due si danno appuntamento in pieno giorno e si appartano in un angolo della strada in modo da non essere visti da nessuno.

Passa da quella strada un’amica del coniuge della persona appartata e a sua insaputa scatta una foto.

Quando la persona rientra a casa si vede presentare davanti da parte del coniuge la foto che dimostra il tradimento.

Il coniuge immortalato sulla foto ribatte, sostenendo che essendo stata scattata senza il suo consenso, l’immagine sia una violazione della privacy passibile di denuncia.

Chi ha ragione?

È lecito chiedere la separazione portando come prova una foto del tradimento?

La questione è stata portata all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione che,  si è di recente espressa in merito (Cass. ord. n. 4899/20 del 24.02.2020).

Prima di trattare in modo specifico la questione, scriviamo qualcosa sull’addebito della separazione.

Si legga anche:”Separazione giudiziale e presenza di addebito”

L’addebito della separazione

L’addebito può essere attribuito esclusivamente in caso di inosservanza dolosa o colposa dei doveri matrimoniali.

Si deve trattare di inosservanza intenzionale o dovuta a negligenza del coniuge che non abbia osservato l’impegno richiesto all’interno della coppia.

Si deve tenere un comportamento cosciente e volontario contrario ai doveri del vincolo coniugale e si deve escludere l’addebitabilità della separazione in caso di un comportamento che contrasta con i doveri matrimoniali.

La pronuncia di addebito presuppone una valutazione a discrezione del giudice in merito  alla violazione dei doveri che nascono dal matrimonio da parte di uno o entrambi i coniugi.

La valutazione, dipende dalla considerazione delle vecchie ipotesi tassative di colpa, perché coinvolge il comportamento complessivo dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale.

Ai fini dell’addebitabilità della separazione, l’indagine sull’intollerabilità della convivenza deve essere in relazione con la valutazione globale e la comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi.

Il comportamento di uno dei coniugi non può essere giudicato senza che venga confrontato con quello dell’altro, consentendo alla comparazione di riscontrare se e quale incidenza abbiano riservato, in relazione alla crisi coniugale.

Se entrambi i coniugi hanno tenuto un comportamento contrario ai doveri del matrimonio, ai fini della dichiarazione di addebito della separazione si deve procedere a una valutazione comparativa della loro condotta, al fine di accertare in quale misura ognuno di essi abbia contribuito a rendere intollerabile la convivenza.

L’obbligo della valutazione comparativa del comportamento dei coniugi consente di stabilire se il comportamento di uno dei coniugi possa trovare giustificazione nel comportamento dell’altro.

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Separazione e prove dell’infedeltà coniugale

L’infedeltà causa la dichiarazione di responsabilità, da parte del giudice della separazione o del divorzio, in merito alla fine del matrimonio, il cosiddetto “addebito”.

Nonostante questo, l’infedeltà non determina nessuna conseguenza di carattere penale e nessun risarcimento.

Non è un reato e neanche un illecito civile, è una violazione delle regole del matrimonio.

L’unica conseguenza per il coniuge che tradisce è l’impossibilità di chiedere l’assegno di mantenimento o di rivendicare i diritti di erede.

Se durante il processo dovesse risultare che l’infedeltà non è stata la causa della fine del matrimonio ma la conseguenza di una crisi in atto per altri motivi, ad esempio, violenze subite, allontanamento dalla casa coniugale, altrui infedeltà, non determina più l’addebito e non ha conseguenze.

In relazione alle prove a dimostrazione dell’infedeltà, la legge non dice alcunché.

Si deve ritenere che possano essere utilizzate le prove tipiche di un processo civile.

La dimostrazione di infedeltà si può avere con testimonianze di terzi, anche un detective privato, per ammissione dello stesso coniuge, fotografie, messaggi o chat segrete nella misura nella quale non vengano contestate dall’interessato con validi motivi.

Ad esempio, è possibile contestare una foto se i soggetti immortalati non si vedono bene o se non è chiara la data o la circostanza nella quale è stata scattata.

La prova non deve dimostrare il rapporto fisico tra i due amanti.

Sarebbero sufficienti gli scambi di messaggi, con complimenti espliciti o un rapporto sentimentale in atto, perché anche questo può essere considerato tradimento.

Quando una foto è la prova di un tradimento

Una fotografia può essere considerata la prova di un tradimento se le persone immortalate non si stanno baciando e non stanno compiendo atti sessuali esclusivamente quando i due siano in atteggiamenti “intimi”.

Questo è il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione.

Secondo la Corte, la dimostrazione della violazione del dovere di fedeltà può essere dedotta anche da foto che fanno vedere il coniuge “in un atteggiamento di intimità” con un’altra persona.

Un simile comportamento, “secondo la comune esperienza, induce a presumere l’esistenza tra i due di una relazione extraconiugale”.

Foto non autorizzate violazione della privacy

Una foto che immortala due persone che si baciano o che sono in atteggiamenti intimi non viola la privacy se si tratta di un luogo pubblico o aperto al pubblico.

Non sarebbe legittimo arrampicarsi con una fune per arrivare alla finestra di un appartamento e filmare quello che succede dentro lo stesso.

Allo stesso modo, configurerebbe un reato posizionarsi sulla porta di casa e registrare le conversazioni che avvengono dentro l’appartamento.

Quello che avviene in spazi pubblici può essere oggetto di riprese video o audio.

Non configura un reato neppure fotografare due persone che stanno dentro un’auto se non si trovano in un cortile privato, non accessibile al transito delle persone estranee.

Le prove fotografiche in questo modo acquisite possono essere utilizzate nel processo civile durante la causa di separazione al fine di ottenere l’addebito.

La persona della foto potrebbe negare qualsiasi coinvolgimento sentimentale o fisico con l’altra, sostenendo di averla vista un’unica volta.

La foto, secondo la persona in questione, non proverebbe niente se non un appuntamento che poteva anche essere di lavoro, non c’è la dimostrazione dell’infedeltà.

Sempre secondo la persona in questione, essendo stata scattata senza nessun consenso, la foto costituirebbe una violazione della privacy passibile di denuncia.

A questo fine vale la pronuncia della Suprema Corte della quale si è  sopra scritto.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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