Separazione giudiziale e presenza di addebito

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Secondo la legge la separazione personale dei coniugi può essere in forma giudiziale o consensuale.

La prima presuppone una situazione di contrasto tra i coniugi che, non avendo raggiunto un accordo, si rivolgono al giudice.

La separazione giudiziale può essere richiesta da uno o da entrambi i coniugi quando si verificano fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza oppure che recano grave pregiudizio all’educazione dei figli.

In che cosa consiste la separazione consensuale

Il presupposto della separazione consensuale è un accordo dei coniugi, avente in oggetto sia l’opportunità di procedere alla separazione, sia la regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali e le decisioni relative all’affidamento dei figli e al loro mantenimento.

Questo accordo diventa efficace se vine sottoposto alla valutazione del giudice.

Precisamente, deve essere omologato dal tribunale, perché una separazione non omologata non ha conseguenze legali e resta una semplice separazione di fatto.

Anche se i coniugi sono d’accordo nel volere procedere alla separazione, è necessario che la pattuizione venga valutata dal giudice il quale, se ritiene che sia conforme alla legge, omologa l’accordo, in caso contrario lo restituisce alle parti.

La richiesta di separazione giudiziale

La separazione giudiziale può essere richiesta da ognuno dei due coniugi quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi, fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o che recano grave pregiudizio all’educazione della prole (art.151 c.c.).

Se la loro vita matrimoniale è diventata insopportabile, i due coniugi si possono rivolgere al giudice per chiedere e ottenere la separazione giudiziale se la loro vita matrimoniale è diventata impossibile, vale a dire, quando non riescono più a vivere in modo sereno sotto lo stesso tetto, oppure quando la situazione è diventata insostenibile per il bene dei figli.

Ad esempio marito e moglie che litigano di continuo, mattina, sera e notte.

Oppure l’atteggiamento apatico della coppia, quando i due coniugi diventano due estranei separati in casa.

La legge ha voluto specificare che si può ricorrere alla separazione giudiziale anche quando la fine del matrimonio non sia imputabile a nessuno dei due coniugi.

La separazione giudiziale secondo la giurisprudenza

La giurisprudenza, dal canto suo, avalla quello che si è sopra scritto a proposito dei presupposti della separazione giudiziale.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, al fine di accertare una situazione di intollerabilità della convivenza che si possa apprezzare in modo oggettivo, non è necessario che ci sia un contrasto determinato da entrambi i coniugi, la frattura potrebbe dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una delle parti (Cass. sent. n. 7148/1992).

Sempre la Corte di Cassazione, nel sottolineare che ognuno dei coniugi possiede un autentico diritto di ottenere la separazione personale e interrompere la convivenza, se la convivenza sia diventata intollerabile, ha stabilito che il concetto di intollerabilità è di tipo soggettivo, perché costituisce un fatto psicologico individuale, che potrebbe essere riportato alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto della vita dei coniugi (Cass., sent. n. 21099/2007).

Secondo la giurisprudenza di merito, il fallimento del tentativo di conciliazione tentato dal presidente, la natura delle doglianze esposte dalle parti con istanze reciproche di addebito e la elevata conflittualità le stesse, sono elementi idonei alla presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale (Trib. Milano, sent. del 24/01/2012).

La richiesta della separazione giudiziale

Il diritto di chiedere la separazione personale spetta esclusivamente ai coniugi.

Nessuno si può  sostituire a loro, neanche il legale rappresentante, ad esempio, il tutore, se uno di loro sia diventato incapace di intendere e di volere.

La giurisprudenza considera il diritto di richiedere la separazione un diritto indisponibile, di conseguenza non può essere esercitato da altri, non si può rinunciare ad esso e sullo stesso non è ammessa né la confessione né il giuramento.

Le modalità della separazione giudiziale

In questa sede vedremo in che modo funziona la procedura della separazione giudiziale.

Il procedimento di separazione giudiziale si sviluppa, nel contraddittorio tra le parti, in due fasi:

La prima fase si svolge davanti al presidente del tribunale del luogo nel quale ha la residenza o il domicilio il coniuge convenuto, ed è la cosiddetta udienza presidenziale.

Nella prima udienza il presidente deve tentare la conciliazione tra i coniugi.

Se non riesce o se il convenuto non compare, il presidente detta i provvedimenti temporanei e urgenti, ad esempio, quelli diretti a fare cessare la coabitazione, oppure a stabilire l’affido dei figli.

La  seconda fase si svolge davanti al tribunale secondo le normali regole del processo ordinario di cognizione, con la presenza obbligatoria del magistrato del pubblico ministero.

Il procedimento di separazione giudiziale termina con la sentenza emessa dal tribunale in composizione collegiale, soggetta ai mezzi di impugnazione, vale a dire appello e ricorso per Cassazione.

La separazione giudiziale con addebito

Una caratteristica della separazione giudiziale è la possibilità che il giudice riconosca l’addebito della separazione.

Il codice civile dice che il giudice, quando pronuncia la separazione, dichiara, se ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi debba essere addebitata la separazione, considerando il suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.

I presupposti che riconoscono l’addebito della separazione sono:

L’espressa richiesta da parte di uno dei coniugi

La violazione, da parte dell’altro, dei principali doveri che derivano dal matrimonio, come ad esempio quello di fedeltà o di coabitazione.

L’addebito è una specie di riconoscimento di responsabilità che il giudice fa quando uno dei due coniugi sia colpevole della fine del matrimonio, e comporta due fondamentali conseguenze giuridiche:

La perdita del diritto al mantenimento, anche se ricorrano in astratto le condizioni economiche per la sua concessione.

Non si perde il diritto agli alimenti, che rappresentano un minimo sostegno economico per vivere.

La perdita dei diritti di successione nei confronti dell’altro coniuge.

Con la separazione tra i coniugi, al coniuge separato e non divorziato, al quale non sia stata addebitata la separazione con sentenza definitiva, spettano gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

Al coniuge al quale è stata addebitata la separazione con sentenza definitiva spetta  un assegno vitalizio se all’apertura della successione, godeva degli alimenti a carico del defunto.

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