Ad avviso del Collegio sono molteplici gli elementi che precludono la possibilità di addivenire a riconoscere un diritto al risarcimento dei danni a favore delle ricorrenti

Lazzini Sonia 11/11/10
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E’ pertanto da escludere che un eventuale difettoso funzionamento dell’apparato pubblico (non provato, come piú sopra esposto) nel caso in esame possa essere ricondotto ad una volontà di nuocere o ad un comportamento negligente o si ponga in contrasto con le prescrizioni di legalità, imparzialità e buon andamento che debbono presiedere l’attività della p.a., ai sensi dell’art. 97 della Costituzione

Ebbene, osserva il Collegio come difetti nella fattispecie in esame, l’elemento soggettivo in capo alle Amministrazioni resistenti, in base ad un duplice ordine di motivi tra cui .

1. La scusabilità della condotta della p.a. per la rilevante complessità del quadro fattuale.

In ogni caso, “ad abundantiam”, va aggiunto che la responsabilità aquiliana della p.a. non scaturisce dalla sola illegittimità del provvedimento impugnato o dell’inerzia amministrativa, essendo necessario ad integrare la fattispecie il giudizio di imputabilità soggettiva, quanto meno a titolo di colpa dell’apparato amministrativo procedente (vedi CdS, Sez. V, 2 marzo 2009, n. 1162 e 8 settembre 2008, n. 4242) ed a partire dalla fondamentale sentenza n. 500/1999 delle SS.UU. della Cassazione è stato tracciato un criterio di più penetrante indagine sulla valutazione della colpa per imputare il danno alla p.a., che si configura nel caso di violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione.

Ai fini della liquidazione del risarcimento danni deve applicarsi il principio di cui all’art. 2043 c.c., per il quale sono risarcibili i danni derivanti in via immediata e diretta dalla condotta illecita della pubblica amministrazione. Per il risarcimento del danno a carico della p.a. deve quindi sussistere la verifica positiva dei seguenti specifici requisiti:

a) la lesione della posizione giuridica soggettiva tutelata,

b) l’esistenza di un danno patrimoniale ingiusto,

c) il nesso causale tra l’illecito compiuto ed il danno subito,

d) l’elemento soggettivo del dolo o della colpa.

Per consolidata giurisprudenza sul punto, poi, la dimostrazione del danno da attività provvedimentale illegittima proposta nel procedimento amministrativo non soggiace all’onere del principio di prova, ma a quello della piena prova degli elementi costitutivi dell’illecito.

Ebbene, nel caso di specie tale prova non sussiste.

Manca infatti la dimostrazione della lesione di cui al punto a)

Manca infatti la dimostrazione della lesione di cui al punto a), posto che, diversamente da come prospettato dalle ricorrenti, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1108/2006 non ha riconosciuto sussistere la spettanza del maggior sfruttamento edificatorio preteso, in quella sede, dalla Ricorrente due spa, ma si è limitata a rilevare il vizio motivazionale a sostegno del rigetto della variante richiesta (la cubatura in variante non poteva essere accettata perché basata su un ricalcolo incontrollabile, stante l’intervenuta demolizione dell’edificio), ritenendo che gli elaborati in atti (il rilievo di cui al prot. n. 745 del 26 maggio 1983 dell’ Ufficio Coordinamento territoriale ed Urbanistico e la tavola 2 protocollata in data 10 giugno 1982 dal Comune di Bolzano – protocollo generale, entrambi effettuati dagli arch. ******* e ****** per la CO.MO.) “paiono certamente contenere tutti i dati utili a consentire il calcolo della esatta cubatura dell’edificio preesistente”, demandando la verifica della spettanza della maggior volumetria richiesta al Comune. Il Consiglio di Stato nella propria decisione ha anche evidenziato che andavano esaminati: l’aspetto della correttezza o meno del criterio della “media ponderale” per il calcolo della cubatura dell’edificio, la correttezza delle risultanze volumetriche esposte nella richiesta di concessione in variante, la compatibilità dell’intervento proposto con la variante con la disciplina urbanistica applicabile, la configurabilità della concessione in variante come ricostruzione ai sensi dell’art. 12 delle norme di attuazione del PUC di Bolzano e la corrispondenza della cubatura del nuovo edificio a quella dell’edificio demolito.

La sentenza suindicata, quindi, non ha accertato la lesione di una posizione sostanziale sottostante, presupposto necessario per dar luogo ad un risarcimento danni

Non sussistendo quindi, ad avviso di questo Collegio, l’elemento sub a), sia in esito alle sentenze del Consiglio di Stato poste dalle ricorrenti alla base della richiesta, che alla determinazione del Comune di Bolzano, non possono rinvenirsi logicamente gli ulteriori requisiti richiesti ai sensi dell’art. 2043 c.c. e non può esservi il riconoscimento di un qualsivoglia risarcimento del danno.

 

 

A cura di *************

 

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 275 del 6 ottobre 2010 pronunciata dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma per la provincia di Bolzano

 

N. 00275/2010 REG.SEN.

N. 00391/2008 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

sezione autonoma di Bolzano


ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 391 del 2008, proposto da:
Ricorrente Spa, Ricorrente due Spa, Ricorrente tre Sapa e Ricorrente quattro Sapa, tutte in persona del legale rappresentante ***************, rappresentate e difese dagli avv. *************** e ***************, con domicilio eletto presso il loro studio in Bolzano, corso ******à, 36;

contro

Comune di Bolzano, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. **************, *****************, ************************** e ***************, con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Bolzano, vicolo *****, 7;
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del suo presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv. *****************, ***************** e ****** von Guggenberg, con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, via Crispi, 3;

per l’accertamento in giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 7 della I. n. 205/2000, del danno urbanistico provocato alle ditte ricorrenti pro quota per effetto degli illegittimi atti, provvedimenti e comportamenti posti in essere dal Comune di Bolzano e dalla Provincia autonoma di Bolzano come censurati ed annullati dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1108/2006, passata in giudicato, e per il conseguente accertamento della debenza, da parte del Comune di Bolzano e della Provincia autonoma di Bolzano, a favore di Ricorrente Spa, Ricorrente due Spa, Ricorrente quattro Sapa e Ricorrente tre Sapa, pro quota di proprietà, tutte in persona del legale rappresentante in carica ***************, in solido, dell’importo risarcitorio pari ad euro 1.239.493,50.- salvo miglior valutazione giudiziale, e/o comunque dell’importo che verrà accertato mediante espletamento di C.T.U., oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all’effettivo pagamento, nonché

per la condanna

del Comune di Bolzano e della Provincia autonoma di Bolzano, in solido tra loro, al pagamento dei suddetti importi, nonchè

per l’annullamento/disapplicazione

se e per quanto occorrer debba e nella misura in cui possa avere portata lesiva, della nota – provvedimento del Sindaco del Comune di Bolzano 6.10.2008 prot.n. 83044/mf., pervenuta in data 13.10.2008, ad oggetto: “Richiesta pagamento differenza non percepita per contratto di locazione 18.7.1995 – Corso Libertà n. 25 – angolo via Virgilio / sentenza Consiglio di Stato n. 1108/2006”, con cui l’Amministrazione comunale ha respinto la richiesta di pagamento del suddetto importo presentata dalla ricorrente asserendo un proprio preteso difetto di legittimazione passiva al riguardo, nonché di ogni ulteriore atto non conosciuto, presupposto, infraprocedimentale, connesso e conseguente.

Con motivi aggiunti depositati in data 6.2.2009

per l’annullamento/disapplicazione

della nota-provvedimento della Direttrice dell’Ufficio Contratti della Provincia Autonoma di Bolzano 5.12.2008 prot. n. 17.00/parere9690/6709048 ad oggetto: “Richiesta pagamento differenza non percepita per contratto di locazione 18.7.1995 registrato 25.7.1995, n. 4618 locali piano terra e 2 piani interrati “Centro il Corso” di Bolzano, Corso Libertà 25 angolo via Virgilio – sentenza Consiglio di Stato n. 1108/2006 passata in giudicato”, pervenuta in data 9.12.2008, con cui è stata rigettata la richiesta 23.5.2008 di risarcimento dei danni prodotti dal tardivo rilascio, “ora per allora”, della concessione edilizia per la realizzazione dell’intera cubatura spettante alle ricorrenti per la ricostruzione dell’ex Cinema Corso, già negata con diniego definitivo dell’Assessore provinciale all’Urbanistica 20.4.1994 n. Sp/1601.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano e della Provincia autonoma di Bolzano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 26 maggio 2010 ****************** e uditi per le parti i difensori: avv. S. Dragogna e F. Mazzei per i ricorrenti e avv. ************, in sostituzione dell’avv. A. Merini, per il Comune di Bolzano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Le società ricorrenti espongono di essere proprietarie delle diverse pp.mm. che costituiscono la p.ed. 4094 CC Gries e che in particolare la Ricorrente SpA, proprietaria delle pp.mm. da 1 a 22, è titolare della concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione del complesso edilizio costituito dall’ex Cinema Corso a Bolzano.

In tale veste le suddette società chiedono l’accertamento del danno urbanistico loro provocato pro quota dalle Amministrazioni intimate attraverso i loro provvedimenti e comportamenti come censurati ed annullati dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1108/2006, con conseguente accertamento della debenza da parte di dette Amministrazioni e quindi loro condanna al pagamento in solido alle ricorrenti dell’importo risarcitorio quantificato in euro 1.239.493,50, salva diversa migliore valutazione giudiziale, oltre ad interessi e rivalutazione ed annullamento, nel caso occorresse, dei provvedimenti di rigetto comunale e quindi, con ricorso integrativo, provinciale, della richiesta di pagamento della differenza non percepita per la locazione dei locali situati a piano terra e 2 piani interrati presso il “Centro il Corso” dalla stipula del relativo contratto (18.7.1995) al rilascio della concessione in variante (18.1.2007).

Si sono costituiti il Comune di Bolzano, producendo copiosa documentazione e chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato e la Provincia di Bolzano, anch’essa chiedendo la reiezione del ricorso.

Con memoria con motivi aggiunti e ricorso integrativo le ricorrenti impugnavano la nota-provvedimento dd. 5.12.2008, con la quale la Direttrice dell’Uffficio Contratti della Provincia di Bolzano rigetta la richiesta di risarcimento danni asseritamente prodotti dal tardivo rilascio della concessione edilizia per la realizzazione della maggior cubatura a loro spettante, a detta delle ricorrenti, per la ricostruzione dell’ex Cinema Corso.

Detta impugnativa poggia sul seguente articolato motivo:

1.Violazione dell’art. 21septies della l. n. 241/1990 per elusione e violazione del giudicato formatosi sulle sentenze del Consiglio di Stato n. 1108/2006 e 4074/2008, che hanno accertato l’illegittimità dei provvedimenti della Provincia Autonoma di Bolzano di rigetto dell’istanza di concessione in variante per la realizzazione aggiuntiva (mc. 1800) accertata giudizialmente come legittima; violazione dell’art. 7 della l. n. 205/2000 e dell’art. 70 della l. prov. n. 13/1997 per illegittimo disconoscimento di responsabilità della Provincia Autonoma di Bolzano pur essendo il tardivo (dopo 12 anni) rilascio di concessione edilizia per la maggior cubatura imputabile anche agli illegittimi provvedimenti provinciali di diniego annullati dal Consiglio di Stato.

Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2009, in vista della quale le parti depositavano memorie ad illustrazione delle rispettive tesi difensive, il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Con ordinanza n. 317/10 questo Tribunale ordinava la produzione in giudizio dei disegni/rilievi a cui fa riferimento la sentenza n. 1108/2006 del Consiglio di Stato, come compilati prima della demolizione del cinema Corso, la perizia asseverata del geom. ***** di data 10.12.1980 e la tavola ed i disegni e calcoli allegati alla perizia asseverata dd. 28.5.1993 dell’ing **********. Le ricorrenti in data 15.4.2010 depositavano atto di riserva d’appello su tale ordinanza, ritenendola in violazione dei giudicati delle sentenze del CdS, poste alla base del ricorso in oggetto e la Provincia di Bolzano adempiva all’incombente istruttorio, salvo che per i disegni e calcoli di cui alla perizia asseverata dell’ing. **********, non reperiti, ma comunque ritenuti coincidere con i rilievi dettagliati eseguiti dagli arch. ******* e ******, protocollati da Comune e Provincia.

Alla pubblica udienza del 26.5.2010, in prossimità della quale le ricorrenti depositavano una memoria difensiva, il ricorso veniva nuovamente trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Per una migliore intelligenza della controversia occorre svolgere un riepilogo delle vicende relative alla concessione edilizia per la demoricostruzione dell’edificio ex cinema Corso di Bolzano e successive varianti fino alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1108/2006, alla concessione in variante rilasciata in data 24.10.2006 dall’assessore comunale all’urbanistica ed infine alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4704/2008.

Dopo che il Comune di Bolzano non si era determinato sulle richieste della società ****** (di data 4.7.1986, 27.1.1987 e 16.4.1987) di riattivazione della concessione edilizia n. 305/1982, l’assessore provinciale all’urbanistica in data 15.2.1988 rilasciava, in via sostitutiva, a detta società concessione edilizia per la demolizione e successiva ricostruzione del complesso edilizio costituente l’edificio storico ex cinema Corso, sito in via Virgilio – angolo ************à. Il volume preesistente e quindi edificabile con la nuova costruzione, a seguito dei rilievi effettuati dagli originari progettisti arch. Sulligi e ******, ancora in sede di progetto concessionato dal Comune di Bolzano, era stato calcolato in mc 2900,46. In data 2.4.1990 la concessionaria presentava al Comune di Bolzano una prima istanza di variante, che, dopo un lungo iter in sede di Commissione edilizia, veniva respinta considerato che la cubatura originaria autorizzata dalla Provincia il 15.2.1988 ammontava al massimo a mc 22900. In data 31.7.1991 veniva presentata una nuova istanza in variante, a cui era allegato un calcolo analitico delle superfici e dei volumi, ove l’arch. ********* (nuovo progettista) ricalcolava il volume esistente fuori terra in mc. 22.900,46 ed in data 6.12.1991 veniva rilasciata la concessione edilizia n. 297/91.

In data 7.10.1993 la CO.MO., sulla base di una perizia asseverata dell’ing. **********, che, con il calcolo effettuato con il metodo della media ponderale, dichiarava che il volume preesistente dell’edificio (ormai demolito) ammontava a mc. 24.713, chiedeva al Comune un’ulteriore concessione in variante per mc. 1813,77, derivanti dalla differenza tra tale volumetria e quella di mc. 22.882 assentita con la concessione di data 6.12.1991. Trascorsi 60 giorni senza riscontro comunale, l’interessata presentava istanza di intervento sostitutivo al competente assessore provinciale, che respingeva la richiesta con provvedimento di data 20.5.1994.

La società proprietaria degli immobili presentava ricorso contro tale rigetto al TRGA di Bolzano, che, con sentenza n. 213/95, lo dichiarava inammissibile e la CO.MO., cui poi (nel corso del giudizio avanti al Consiglio di Stato) succedeva la Ricorrente due SpA, proponeva appello avverso tale decisione.

Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza n. 1108/2006, statuiva che il conseguimento di un titolo abilitativo all’edificazione non ha effetto preclusivo del successivo sfruttamento della residua potenzialità edificatoria astrattamente disponibile, riformando la decisione di questo Tribunale di inammissibilità del ricorso per l’intervenuta acquiescenza al calcolo volumetrico posto alla base dell’originaria concessione edilizia. Proseguiva il Consiglio di Stato affermando che ad esso era preclusa ed invero era onere dell’amministrazione comunale, e rientrava nell’ambito della sua discrezionalità, la verifica dell’effettiva spettanza del maggior sfruttamento edificatorio richiesto dall’appellante.

A seguito di tale sentenza la Ricorrente Spa, fornendone un’interpretazione, che riconoscendo il proprio diritto allo sfruttamento di tutta la potenzialità edificatoria esistente, lo identificava nell’ammontare della volumetria di cui al calcolo dell’ing. **********, in data 21 marzo 2006 diffidava il Comune (cfr. doc. 20 del Comune) a voler rilasciare la concessione dell’intero piano terra con la sua destinazione commerciale, facendo riserva di richiesta dei danni subiti per mancata utilizzazione dell’intero negozio ed in data 14 giugno 2006 comunicava al Comune di Bolzano di ritenere che la propria richiesta fosse stata accolta ai sensi dell’art. 69 della LP 11/8/97 n. 13, sempre facendo riferimento alla volontà di richiedere un risarcimento danni.

Seguiva la determinazione della Giunta comunale, sulla base della relazione dell’assessore comunale all’urbanistica, di dare una definitiva soluzione alla vertenza, riconoscendo l’ormai avvenuta maturazione del silenzio-assenso a favore dell’uso commerciale di tutte le superfici a suo tempo “congelate” e quindi il rilascio della concessione in variante, come richiesta, “considerata l’impossibilità tecnica di verificare oggi con esattezza le cubature del complesso preesistente secondo i criteri dettati dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1108/2006”.

Ottenuta la concessione in variante, la Ricorrente in data 23.5.2008, dopo quasi un anno e mezzo, inviava al Presidente della Provincia autonoma di Bolzano ed al Sindaco del Comune di Bolzano una richiesta risarcitoria per la perdita annua sul canone di locazione dal 1995 al 2007 per il piano terra dell’immobile di corso ******à 25, per un importo annuo di euro 103.291,137.

In data 30.10.2008 veniva depositata la sentenza del Consiglio di Stato n. 4704/2008, relativa all’impugnazione della sentenza n. 44/2002 di questo Tribunale, che aveva rigettato il ricorso avverso il diniego opposto dal Comune di Bolzano alle istanze di condono presentate dalle odierne ricorrenti, aventi ad oggetto l’ampliamento di negozi al piano terra del complesso “Corso”.

In esito ai negativi riscontri alla richiesta di danni da parte delle amministrazioni, in data 5.12.2008 veniva notificato il ricorso in oggetto ai sensi dell’art. 7 legge n. 205/2000.

Ad avviso del Collegio sono molteplici gli elementi che precludono la possibilità di addivenire a riconoscere un diritto al risarcimento dei danni a favore delle ricorrenti.

Ai fini della liquidazione del risarcimento danni deve applicarsi il principio di cui all’art. 2043 c.c., per il quale sono risarcibili i danni derivanti in via immediata e diretta dalla condotta illecita della pubblica amministrazione. Per il risarcimento del danno a carico della p.a. deve quindi sussistere la verifica positiva dei seguenti specifici requisiti:

a) la lesione della posizione giuridica soggettiva tutelata,

b) l’esistenza di un danno patrimoniale ingiusto,

c) il nesso causale tra l’illecito compiuto ed il danno subito,

d) l’elemento soggettivo del dolo o della colpa.

Per consolidata giurisprudenza sul punto, poi, la dimostrazione del danno da attività provvedimentale illegittima proposta nel procedimento amministrativo non soggiace all’onere del principio di prova, ma a quello della piena prova degli elementi costitutivi dell’illecito.

Ebbene, nel caso di specie tale prova non sussiste.

Manca infatti la dimostrazione della lesione di cui al punto a), posto che, diversamente da come prospettato dalle ricorrenti, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1108/2006 non ha riconosciuto sussistere la spettanza del maggior sfruttamento edificatorio preteso, in quella sede, dalla Ricorrente due spa, ma si è limitata a rilevare il vizio motivazionale a sostegno del rigetto della variante richiesta (la cubatura in variante non poteva essere accettata perché basata su un ricalcolo incontrollabile, stante l’intervenuta demolizione dell’edificio), ritenendo che gli elaborati in atti (il rilievo di cui al prot. n. 745 del 26 maggio 1983 dell’ Ufficio Coordinamento territoriale ed Urbanistico e la tavola 2 protocollata in data 10 giugno 1982 dal Comune di Bolzano – protocollo generale, entrambi effettuati dagli arch. ******* e ****** per la CO.MO.) “paiono certamente contenere tutti i dati utili a consentire il calcolo della esatta cubatura dell’edificio preesistente”, demandando la verifica della spettanza della maggior volumetria richiesta al Comune. Il Consiglio di Stato nella propria decisione ha anche evidenziato che andavano esaminati: l’aspetto della correttezza o meno del criterio della “media ponderale” per il calcolo della cubatura dell’edificio, la correttezza delle risultanze volumetriche esposte nella richiesta di concessione in variante, la compatibilità dell’intervento proposto con la variante con la disciplina urbanistica applicabile, la configurabilità della concessione in variante come ricostruzione ai sensi dell’art. 12 delle norme di attuazione del PUC di Bolzano e la corrispondenza della cubatura del nuovo edificio a quella dell’edificio demolito.

La sentenza suindicata, quindi, non ha accertato la lesione di una posizione sostanziale sottostante, presupposto necessario per dar luogo ad un risarcimento danni; tale decisione, ben lungi dal riconoscere la spettanza del preteso maggior sfruttamento edificatorio, obbligava il Comune di Bolzano ad un’attenta valutazione urbanistica del preesistente, di quanto concessionato, prima dal Comune di Bolzano (concessione sospesa o decaduta?), poi dalla Provincia autonoma di Bolzano, in via sostitutiva e successivamente ancora dal Comune e dell’eventuale ulteriore residua edificabilità, con i molteplici aspetti urbanistico-giuridici che si ponevano. (Rileva, ad esempio, il Collegio la problematica sorta nella riunione della Commissione edilizia dell’8 agosto 1991 (vedi doc. 17 del Comune), contenuta nel parere favorevole, che ha condotto alla concessione del 6 dicembre 1991, parere che si riporta testualmente: “La C.E. viste le modifiche apportate esprime parere favorevole al progetto che deve essere considerato come nuovo progetto e non variante. Per quanto riguarda la cubatura la C.E. ritiene che, benchè allo stato attuale l’intervento progettato non costituisca più una demoricostruzione, in virtù dell’edificio preesistente, sia ammissibile la sua ricostruzione osservando i limiti della cubatura demolita, ma non gli altri attuali parametri urbanistici che un nuovo progetto sarebbe tenuto a rispettare. Questo in quanto la demoricostruzione era stata già precedentemente autorizzata. Per quanto riguarda la destinazione d’uso, la C.E. esprime parere favorevole alla progettata destinazione a terziario, in quanto l’atto unilaterale d’obbligo che imponeva la percentuale a residenza era strettamente connesso alla precedente concessione edilizia ormai scaduta, e non ha quindi effetto nei confronti dell’attuale progetto….omissis”).

In sede di riesercizio del potere, l’amministrazione comunale, nel determinarsi sulla richiesta in variante di un aumento di cubatura di circa 1.800 mc., in esito alle indicazioni di cui alla sentenza n.1108/2006, non ha inteso rimettere mano con ulteriori ricalcoli ed altro, al complesso iter concessorio, che aveva visto più passaggi dal Comune alla Provincia e viceversa, con la consapevolezza di non riuscire allo stato, ad edificio demolito, a verificare correttamente l’entità della volumetria demolita e, viste le richieste della proprietà corredate da riserva di azione per danni, ha ritenuto opportuno assentire la cubatura nell’ammontare richiesto. Infatti la concessione edilizia in variante rilasciata dall’assessore comunale all’urbanistica, nella parte motiva recita testualmente: “…considerata la volontà della Giunta Municipale, che nella seduta di data 27.6.2006 decideva di riconoscere alla società in indirizzo (ndr: Ricorrente Spa) l’uso commerciale di tutte le superfici a suo tempo congelate; considerata l’impossibilità tecnica di verificare oggi con esattezza le cubature del complesso preesistente secondo i criteri dettati dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1108/2006…”.

Neppure il Comune di Bolzano, pertanto, è addivenuto ad un accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale (la cubatura richiesta con la variante): ha solamente dichiarato la propria “impotenza” e dimostrato una chiara volontà di chiudere un’annosa vicenda che aveva comportato spese giudiziarie, che poteva comportarne di ulteriori, oltre a richieste di danni.

Successivamente al rilascio di detta autorizzazione edilizia è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato n. 4704/2008. In tale pronuncia, che le ricorrenti pongono a supporto della propria tesi difensiva, il Collegio si è limitato a prendere atto dell’intervenuta concessione in variante, dichiarando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. L’elemento che le ricorrenti evidenziano ed utilizzano per la richiesta di risarcimento è l’inciso “ora per allora”, collegato all’autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune per tutta la cubatura, come richiesta. Ebbene, tale inciso costituisce, ad avviso del Collegio, un semplice “obiter dictum” senza alcun valore decisionale, visto che nel procedimento sub RG n. 4063/2002, deciso con sentenza n. 4704/2008, non è stato effettuato alcun vaglio nel merito della questione oggetto del giudizio e che dal provvedimento dell’assessore comunale all’urbanistica in alcun modo è dato ricavare quel “ora per allora”. Al contrario, dal provvedimento si ricava esplicitamente che ora si addiviene a tale determinazione per l’impossibilità tecnica di effettuare quel vaglio della cubatura seguendo i dettami indicati dalla sentenza n. 1108/2006 e si evince implicitamente che aderire alla richiesta di concessione in variante è nell’interesse pubblico, date le ventilate pretese risarcitorie e la possibilità di vicende giudiziarie che potrebbero riprendere.

Non sussistendo quindi, ad avviso di questo Collegio, l’elemento sub a), sia in esito alle sentenze del Consiglio di Stato poste dalle ricorrenti alla base della richiesta, che alla determinazione del Comune di Bolzano, non possono rinvenirsi logicamente gli ulteriori requisiti richiesti ai sensi dell’art. 2043 c.c. e non può esservi il riconoscimento di un qualsivoglia risarcimento del danno.

In ogni caso, “ad abundantiam”, va aggiunto che la responsabilità aquiliana della p.a. non scaturisce dalla sola illegittimità del provvedimento impugnato o dell’inerzia amministrativa, essendo necessario ad integrare la fattispecie il giudizio di imputabilità soggettiva, quanto meno a titolo di colpa dell’apparato amministrativo procedente (vedi CdS, Sez. V, 2 marzo 2009, n. 1162 e 8 settembre 2008, n. 4242) ed a partire dalla fondamentale sentenza n. 500/1999 delle SS.UU. della Cassazione è stato tracciato un criterio di più penetrante indagine sulla valutazione della colpa per imputare il danno alla p.a., che si configura nel caso di violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione.

Ebbene, osserva il Collegio come difetti nella fattispecie in esame, l’elemento soggettivo in capo alle Amministrazioni resistenti, in base ad un duplice ordine di motivi.

1. La scusabilità della condotta della p.a. per la rilevante complessità del quadro fattuale.

a) Nel tempo si sono succeduti diversi calcoli sulla volumetria preesistente, che hanno tutti fornito risultati diversi.

b) Non esistono rilievi o calcoli effettuati sulla volumetria dell’ex Cinema Corso a cura dell’amministrazione e la concessione edilizia rilasciata in data 15.2.1988 si basa sul conteggio firmato dai progettisti della proprietà (cfr. doc. 7 della Provincia).

c) Nella vicenda concessoria si sono succeduti provvedimenti e richieste di volta in volta a Comune e Provincia, con conseguenti incertezze sui presupposti delle rispettive determinazioni.

d) Il cospicuo aumento di cubatura (mc. 1.800) è stato richiesto su di un calcolo effettuato dopo la demolizione su precedenti rilievi (sempre di tecnici incaricati dalla proprietà), quando non era più possibile effettuare un controllo sulla realtà di tale cubatura.

e) Per i blocchi A, B e C del preesistente sono stati aggiunti alle altezze dei singoli blocchi 50 cm. a compensazione dei volumi fuori terra che si trovavano al di sotto della quota 0 e per i blocchi D1 e D2 il calcolo è stato fatto con il metodo della media ponderale delle altezze. La differenza di 1.800 mc eseguendo il calcolo con il sistema della media ponderale applicato anche ai blocchi A, B e C appare notevole.

f) Infine la difficilmente ipotizzabile “scientificità” dei calcoli effettuati dai vari tecnici nella vicenda che ci occupa.

– Nella perizia asseverata del geom.Valer di data 20 ottobre 1980 si legge: “dopo aver attentamente calcolato la cubatura esistente pari a mc. 23.082 e la superficie coperta pari a mq. 1.358”, mentre nei rilievi svolti dagli arch. ******* e ****** per la CO.MO. nel 1982, la cubatura dell’esistente viene calcolata prima in mc. 22.900,46 e la superficie in mq. 1.404,77 e poi la cubatura viene aumentata a mc. 23.201,62. Successivamente il geom. *****, per la proprietà, dichiarerà di non aver utilizzato il metodo della media ponderale delle altezze delle facciate per il calcolo del 1980, mentre risulta che i calcoli Sulligi-****** abbiano utilizzato tale metodo per i blocchi D1 e D2, giungendo dapprima ad una cubatura inferiore, seppur di poco, a quella calcolata dal geom. *****.

– Il calcolo della volumetria con il metodo della media ponderale delle altezze sul preesistente è stato effettuato per conto dell’allora ******, prima che con la perizia dell’ing. **********, dal geom. ***** con perizia asseverata del 19.11.1991, che ha riscontrato una volumetria del complesso Cinema Corso ammontante a mc 23.685,30 (cfr. doc. 10 della Provincia), di oltre mille mc. inferiore alla volumetria che verrà asseverata (sulla base della stessa documentazione) dall’ing. **********.

Tale quadro fattuale, che ha determinato innumerevoli riunioni e rinvii per ulteriore trattazione della C.E. sul punto, con richieste di documentazione e chiarimenti all’assessore provinciale competente, nonché pareri di ordine giuridico all’avvocatura del Comune, esonera comunque l’amministrazione da ogni responsabilità, per la particolare complessità e difficoltà dell’azione amministrativa.

2. La “copertura” della sentenza n. 213/95 del TRGA Bolzano.

La sentenza n. 213/95 ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il rigetto della variante richiesta ed in seguito all’appello, solo in data 6 marzo 2006 è intervenuta la decisione del Consiglio di Stato n. 1108/2006, che annullava la sentenza di primo grado e rimetteva la verifica dell’eventuale spettanza dell’aumento di cubatura al Comune di Bolzano secondo gli aricolati criteri più sopra esposti. La suindicata pronuncia di questo Tribunale, unitamente a quella n. 44/2002, che ha respinto il ricorso avverso il rigetto delle istanze di condono per l’ampliamento di negozi al piano terra del complesso “Corso”, hanno creato un legittimo affidamento nelle amministrazioni ed il comportamento della Provincia e del Comune di Bolzano appare essere stato improntato ai canoni di correttezza che presiedono all’attività della p.a., attendendo l’esito definitivo del giudizio ed infine, pur non sentendosi in grado (il Comune) di effettuare con sufficiente esattezza, ad edificio demolito, il calcolo della volumetria spettante secondo i criteri impartiti dal Consiglio di Stato, rilasciando l’autorizzazione edificatoria nell’esatta misura richiesta, evidentemente nell’intento di chiudere l’annosa vicenda giudiziaria ed evitare ulteriori spese nell’interesse pubblico.

E’ pertanto da escludere che un eventuale difettoso funzionamento dell’apparato pubblico (non provato, come piú sopra esposto) nel caso in esame possa essere ricondotto ad una volontà di nuocere o ad un comportamento negligente o si ponga in contrasto con le prescrizioni di legalità, imparzialità e buon andamento che debbono presiedere l’attività della p.a., ai sensi dell’art. 97 della Costituzione.

In conclusione, per quanto sin qui esposto, non ravvisandosi i presupposti richiesti per il riconoscimento di un danno risarcibile da parte delle Amministrazioni resistenti nei confronti delle ricorrenti, vanno rigettate le domande tutte, formulate con il ricorso in epigrafe e con l’atto recante motivi aggiunti.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma per la provincia di Bolzano, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, RIGETTA il ricorso in epigrafe e l’atto recante motivi aggiunti, con conseguente rigetto dell’istanza risarcitoria ivi avanzata.

Condanna le ricorrenti in solido a rifondere le spese del giudizio alle Amministrazioni resistenti, spese che vengono liquidate nell’importo di euro 4000,00 (quattromila/00) in favore della Provincia autonoma ed euro 4000,00 (quattromila) in favore del Comune di Bolzano, sempre oltre ad IVA e CNPA, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

*****************, Presidente

Marina ***********, ***********, Estensore

***********, Consigliere

Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/10/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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