Acquisto immobile con impiego dei soldi avuti dal genitore rientra nella comunione dei beni

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Nel caso di regime patrimoniale in comunione dei beni, la donazione indiretta di un genitore al figlio di una somma di denaro per l’acquisto della casa familiare non costituisce donazione dal genitore al figlio dell’immobile, ma della sola somma di denaro.
Il figlio che impiega tale somma nell’acquisto dell’immobile consentendo l’intestazione al coniuge effettua una donazione a questi del 50% della proprietà.

Decisione: Sentenza n. 19537/2018 Cassazione Civile – Sezione VI

Massima

In tema di regime patrimoniale dei coniugi, nel caso di comunione dei beni la donazione indiretta di un genitore al figlio di una somma di denaro – da utilizzare per l’acquisto della casa familiare – non costituisce donazione indiretta dal genitore al figlio dell’immobile, ma della sola somma di denaro.

Il figlio che impiega tale somma nell’acquisto dell’immobile consentendo l’intestazione al coniuge effettua una donazione a questi del 50% della proprietà.

Osservazioni

Nel caso oggetto di decisione, a giudizio della Corte di Appello non c’è stata alcuna donazione indiretta dell’immobile dalla madre al figlio: la donazione tra madre e figlio aveva riguardato solo una somma di danaro da utilizzare per l’acquisto della casa familiare.

Il figlio, impiegando tale somma nell’acquisto da condividere con la futura moglie, ha in tal modo donato a questa il 50% della proprietà consentendone l’intestazione alla medesima.

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Disposizioni rilevanti.
Codice civile
Vigente al: 24-11-2018
Art. 177 – Oggetto della comunione
Costituiscono oggetto della comunione:
a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
c) i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.
Art. 179 – Beni personali
Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:
a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purchè ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.
L’acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell’articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge.
Art. 769 – Definizione
La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.

Graziotto Fulvio

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