Così la Corte di Cassazione, quinta sezione civile, con sentenza n. 17148 del 28 giugno 2018, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e respinto le ragioni di un contribuente che si era visto revocare l’agevolazione Iva per l’acquisto della prima casa. In particolare, il contribuente, dopo aver alienato prima del decorso dei cinque anni l’immobile acquistato con il beneficio prima casa, aveva poi comperato, entro un anno da tale alienazione, la nuda proprietà (per la quota pari ad un quarto) di un altro immobile.
Non rileva la destinazione ad abitazione principale
La Cassazione ritiene, dando ragione all’Amministrazione finanziaria, che il nuovo acquisto effettuato non assuma rilievo ai fini del mantenimento dell’agevolazione fruita, a nulla rilevando la destinazione dell’immobile oggetto dell’acquisto a propria abitazione principale, in quanto non strumentalmente e direttamente collegata all’atto di acquisto. E ciò indipendentemente da ogni considerazione sul fatto che tale acquisto abbia interessato solo una quota dei diritti di nuda priorità (il che renderebbe poco probabile la destinazione ad abitazione principale).
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