Accesso agli atti: documentazione propedeutica a un servizio giornalistico

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Legittimo il diniego di accesso alla documentazione propedeutica ad un servizio giornalistico, la quale, a dir dell’istante, conterrebbe informazioni false ed errate in relazione alla tutela del proprio onore, ove nell’istanza non risulti spiegato quale nesso di strumentalità sussista tra l’accesso ai documenti preparatori e la lesione dell’onore asserita dall’istante, considerato che si tratta di documentazione non diffusa all’esterno. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato (Sezione VI, n. 2655 dell’11 aprile 2022). 

Le direttrici dell’accesso difensivo secondo la giurisprudenza amministrativa

Per il collegio del Consiglio di Stato il faro è rappresentato dalla sentenza n. 4 del 2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che spiega l’accesso difensivo, il quale presuppone:

  • la sussistenza del solo nesso di necessaria strumentalità tra l’accesso e la cura o la difesa in giudizio dei propri interessi giuridici;
  • la verifica della sussistenza di un interesse legittimante, dotato delle caratteristiche di immediatezza, concretezza e attualità.

La sussistenza di un nesso di necessaria strumentalità

Impone all’istante di motivare la propria richiesta di accesso, rappresentando in modo puntuale e specifico, nella domanda di ostensione, elementi che consentano all’amministrazione detentrice del documento il vaglio del nesso di strumentalità necessaria fra la documentazione richiesta sub specie, di astratta pertinenza, con la situazione “finale” controversa. Per l’Adunanza Plenaria non è a detto fine sufficiente il generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente, ovvero ancora instaurando.

L’accesso agli atti e il servizio giornalistico

Il collegio amministrativo ha osservato che, se evidente il nesso di strumentalità tra l’accesso e il servizio giornalistico, che conterrebbe informazioni false ed errate in relazione alla tutela dell’onore dell’istante e del suo studio, nell’istanza non era stato spiegato quale nesso di strumentalità sussistesse tra l’accesso ai documenti preparatori e la lesione dell’onore paventato dall’istante, considerato che la documentazione non era stata diffusa all’esterno. Specificazione che, secondo i giudici, risulta necessaria, e difetta nel caso in esame, anche se non deve spingersi nel senso di offrire elementi per un’indagine da parte dell’amministrazione, ovvero del giudice, in ordine all’utilità ed efficacia del documento medesimo in prospettiva di tutela giurisdizionale. Infine, i giudici hanno specificato che non si chiede all’istante una probatio diabolica in termini di utilità, bensì una prospettazione delle ragioni che rendono la documentazione oggetto dell’accesso necessaria a tutela della posizione giuridica tutelanda.

 

 

Sentenza collegata

117965-1.pdf 217kB

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Avv. Biarella Laura

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