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Indice
- 1. La questione: vizio di motivazione in ordine alla ritenuta utilizzabilità delle analisi tossicologiche
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: l’art. 360 c.p.p. si applica solo all’accertamento tecnico irripetibile sui dati pertinenti al reato, e non alla loro raccolta o prelievo, che non richiede le stesse garanzie procedimentali
- Note
1. La questione: vizio di motivazione in ordine alla ritenuta utilizzabilità delle analisi tossicologiche
La Corte di Appello di Venezia confermava una sentenza di primo grado, che aveva dichiarato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti di cui all’art. 187, comma 1-bis, cod. strada.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva vizio di motivazione in ordine alla ritenuta utilizzabilità delle analisi tossicologiche, limitandosi i giudici ad affermare che gli esami tossicologici non sono equiparabili ad una c.t.u., avendo finalità diverse, che, tuttavia, non sono state precisate.
In particolare, secondo il ricorrente, non sarebbero state rispettate nel caso di specie le garanzie di cui all’art. 360 cod. proc. pen.[1]. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di indagini preliminari, le forme e le garanzie procedimentali previste dall’art. 360 cod. proc. pen. non trovano applicazione in relazione all’attività di raccolta o di prelievo dei dati pertinenti al reato, ma solo in relazione all’accertamento tecnico su quei dati, se ed in quanto qualificabile di per sé come irripetibile (Sez. 1, n. 1059 del 03/10/2024).
Difatti, nel caso di specie, ad avviso dei giudici di piazza Cavour, una volta acquisito il campione di materiale biologico nelle forme previste dalla legge in materia di accertamento urgente sulle persone ai sensi dell’art. 354 cod. proc. pen., l’analisi del campione risultava essere stato eseguito sulla base degli ordinari protocolli sanitari e sul punto, ai fini della verifica della presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope nel sangue, né il codice della strada, né il relativo regolamento di attuazione, prescrivono una specifica modalità di analisi del sangue dato che, ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 del cod. strada), lo stato di alterazione del conducente dell’auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l’espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all’apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato (Sez. 4, n. 43486 del 13/06/2017).
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3. Conclusioni: l’art. 360 c.p.p. si applica solo all’accertamento tecnico irripetibile sui dati pertinenti al reato, e non alla loro raccolta o prelievo, che non richiede le stesse garanzie procedimentali
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando trova applicazione l’art. 360 cod. proc. pen..
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di pregresso indirizzo interpretativo, che, nelle indagini preliminari, le garanzie dell’art. 360 c.p.p. si applicano solo all’accertamento tecnico irripetibile, e non invece alla semplice raccolta o prelievo dei dati relativi al reato.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di comprendere quando sia applicabile l’art. 360 del codice di procedura penale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
Note
[1] Ai sensi del quale: “1. Quando gli accertamenti previsti dall’articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici. 2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 364 comma 2. 3. I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell’incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve. 3-bis. Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell’incarico o agli accertamenti. 4. Qualora, prima del conferimento dell’incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti. 4-bis. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro il termine di dieci giorni dalla formulazione della riserva stessa. 5. Fuori del caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4-bis, se il pubblico ministero, malgrado l’espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell’ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento”.
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