Il reato di “Adescamento di minorenne’’, con particolare riferimento ai casi di adescamento “online”

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  1. Introduzione

L’articolo 609 undecies del Codice Penale disciplina il reato di “adescamento di minorenne”.

Si tratta di un reato comune[1] conosciuto anche come “child grooming”.[2]

Le c.d. “condotte child grooming” sono diffuse soprattutto nei paesi informatizzati e vengono realizzate mediante tecniche di manipolazione psicologica atte ad indebolire le volontà della vittima e creare un rapporto di confidenza con l’adescatore per fini di sfruttamento o abuso.[3]

L’articolo in esame è stato aggiunto dall’art. 4 comma 1, lett. z) della Legge 172/2012 (Legge di Ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale).[4]

Il bene giuridico che la norma intende tutelare è la libertà sessuale e di autodeterminazione, anche nello sviluppo sessuale del minore, in relazione alla sua sensibilità, maturazione ed evoluzione psichica e sessuale.[5]

Nel corso degli anni, si sono verificati numerosi casi di “adescamento di minorenne”, soprattutto a causa dell’avanzamento del sempre più insidioso mondo digitale, il quale agevola non solo la commissione di tale fattispecie di reato, ma di molteplici altri illeciti penali.

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  1. Analisi della fattispecie: soggetto passivo, soggetto attivo ed elemento soggettivo del reato

L’art. 609 undecies prende in considerazione e tutela, come soggetto passivo del reato, il minore di anni 16.

Come già accennato, trattandosi di un reato comune, il soggetto attivo può essere chiunque. Solitamente, si tratta di soggetti adulti, di età notevolmente superiore rispetto al minore adescato.

L’elemento soggettivo del reato in esame è il dolo specifico.[6] Si tratta di una forma di dolo che consiste in uno scopo o in una finalità particolare e ulteriore che l’agente prende di mira, ma che non è necessario si realizzi effettivamente perché il reato si configuri.[7]

In particolare, la norma punisce con la reclusione da uno a tre anni, se il fatto non costituisce più grave reato, chiunque adesca un minore di anni 16, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quarter, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’art. 600 quater. 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quarter, 609 quinquies, e 609 octies.

Affinché il reato possa considerarsi integrato, non è necessaria la consumazione, essendo sufficiente che vengano poste in essere condotte meramente preparatorie.

Si tratta, dunque, di un reato di pericolo volto a neutralizzare il rischio.[8]

In altre parole, la fattispecie esaminata sanziona una condotta che precede l’abuso sul minore, anticipando così la soglia della punibilità.[9]

  1. Cosa si intende per “Adescamento”.

L’adescamento di minorenne “online” e le condotte di “victim selection”.

L’articolo 609 undecies specifica che con il termine “adescamento” si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce, posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La Corte di Cassazione[10] ha sottolineato come “le condotte artificiose, lusinghiere o minacciose, volte a carpire la fiducia del minore, seppur moralmente discutibili, sono considerate lecite dal punto di vista giuridico perché inidonee a costituire un pericolo concreto per il corretto sviluppo psico-fisico e la libera autodeterminazione del soggetto adescato. Le stesse perdono il requisito della liceità e diventano sanzionabili a titolo di adescamento , quando risultino finalizzate al compimento di reati di sfruttamento o abuso a danno del soggetto vulnerabile, perché solo in quel caso acquisiscono quel livello di pericolosità idoneo a costituire un rischio concreto per la persona offesa.”

La configurazione di tale reato si ha “soltanto quando la condotta non integra gli estremi del reato-fine neanche nella forma tentata”[11]

Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione[12] ha puntualizzato che l’art. 609 undicies punisce le condotte di “victim selection”, attraverso le quali l’agente, spinto dal movente sessuale, dopo aver selezionato la vittima  e preso contatti con essa, instaura un rapporto intimo e confidenziale , ne carpisce la fiducia, introduce la tematica sessuale e le rivolge i primi inviti.

Successivamente, si passa al c.d. “sexual stage” , ricompreso nell’ambito del tentativo.

In questa fase, sottolinea la Cassazione, l’agente inizia ad esercitare pressioni nei confronti del minore vittima, al fine di organizzare un vero e proprio incontro.

La condotta appena descritta (sexual stage) come già detto, rientra nell’ambito del tentativo, in quanto “cronologicamente più vicina alla consumazione del reato a sfondo sessuale”, ed essendo considerata più rischiosa per l’effettiva lesione del bene giuridico tutelato, viene punita con una sanzione più severa.

Il dirompente avanzamento del mondo digitale, come già detto, ha portato un clamoroso aumento dei casi di abusi su minori, soggetti particolarmente vulnerabili e sempre più esposti ai pericoli derivanti dal web.

La Corte di Cassazione, nel corso degli anni, ha affrontato numerosi casi di adescamento di minorenne.

Tra le sentenze più recenti della Suprema Corte si può ricordare, a titolo di mero esempio, la n. 7006 del 14 febbraio 2018.

Si tratta di un caso di adescamento e di atti sessuali con minore di anni 14.

Nel caso di specie, l’imputato finse di avere 17 anni e, con l’utilizzo di un profilo falso su facebook, adescò una minorenne, consumando con quest’ultima un rapporto sessuale completo.

L’uomo confessò di aver consumato il rapporto, aggiungendo di averlo fatto in quanto innamorato della minore. A prova di ciò, intervenne un amico dell’imputato, in veste di testimone, dichiarando che l’imputato stesso gli aveva confessato i sentimenti provati nei confronti della ragazza.

Il giudice delle indagini preliminari condannò l’imputato a 4 anni di reclusione, oltre spese anche di custodia cautelare, pene accessorie e risarcimento del danno alla parte civile.

Successivamente, la sentenza di primo grado fu confermata dalla Corte d’Appello.

L’imputato fece ricorso in Cassazione, lamentando, innanzitutto, la “violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione alla violazione dell’art. 192 c.p.p , quanto al verbale delle dichiarazioni rese dal testimone oculare, il cui contenuto era differente e logicamente incompatibile con quanto argomentato nella sentenza impugnata, sì da portare a un giudizio di natura completamente diverso…”

Come secondo motivo, l’imputato addusse la mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 609 quater, comma 4, c.p.

La Suprema Corte dichiarò il ricorso manifestamente infondato, confermando integralmente la sentenza impugnata e sottolineando non solo la modalità ingannevole dell’adescamento tramite il falso profilo Facebook, ma anche la fragilità della minore “soggiogata da un uomo più grande, desiderosa di apparire agli occhi di questi più matura ed attraente della sua età anagrafica”.

Più nello specifico, la Suprema Corte di Cassazione considerò del tutto irrilevante il primo motivo di ricorso, riguardante l’interpretazione della testimonianza del testimone oculare.

L’imputato, infatti, (spiega la Cassazione) nonostante il reale sentimento provato nei confronti della minore, aveva comunque ammesso gli addebiti, creato un falso profilo Facebook ed adescato l’adolescente, consumando con quest’ultima un rapporto sessuale. Tali circostanze, spiega la Cassazione, sono sufficienti a ritenere integrata la fattispecie di cui all’art. 609 undecies c.p.

Riguardo il secondo motivo, con il quale si lamentava la negazione dell’attenuante del fatto di minore gravità e delle attenuanti generiche, la Cassazione ha reputato le motivazioni della sentenza impugnata sufficienti, sottolineando in particolare la modalità subdola dell’adescamento con il falso profilo facebook, volta ad ottenere  da parte della minore delle foto spinte, instaurando poi con l’adolescente una relazione di fiducia, al fine di compiere con la stessa atti sessuali completi.

La Cassazione ha evidenziato non solo la gravità oggettiva del fatto, ma anche la lesività dell’equilibrio psicofisico della minore, dichiarando il ricorso inammissibile.

  1. Consumazione e tentativo

Con riferimento alla consumazione del reato in esame, si potrebbe affermare che la fattispecie di adescamento di minorenne si consumi nel tempo e nel luogo in cui il reo compie le condotte di cui all’art.609 undecies.

Tuttavia, tale considerazione non risulta così ovvia, in particolare se l’adescamento avviene tramite l’utilizzo del web.

A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione[13] ha affermato che “qualora l’illecito sia posto in essere tramite internet o con mezzi di comunicazione a distanza, la consumazione del reato si verifica nel luogo in cui si trova il minore adescato, perché il delitto presuppone una comunicazione tra due soggetti e in tale luogo si perfeziona la dimensione offensiva del fatto”.

Riguardo il tentativo, di cui si è parlato nei paragrafi precedenti, risulta opportuno sottolineare come vi sia un’incompatibilità di fondo con il reato di cui all’art.609 undecies, atteso che ogni atto diretto all’adescamento consuma già il delitto.[14]

  1. L’importanza dell’accertamento del dolo specifico: Sent.Cass. pen. Sez. III n. 43697/2019

Di recente, in tema di adescamento di minorenne, la Suprema Corte di Cassazione[15] si è pronunciata su un ricorso proposto avverso una sentenza della Corte d’Appello, con la quale si confermava la sentenza di primo grado.

Nello specifico, veniva considerato colpevole un uomo, per aver adescato, all’interno di un parco pubblico , con artifici e lusinghe, due adolescenti di età superiore agli anni quattordici, allo scopo di commettere il reato di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis c.p. (da specificare che l’uomo propose alle due adolescenti di visionare film pornografici presso la propria abitazione).

L’imputato ricorre in Cassazione, lamentando che il dolo specifico, richiesto dalla norma incriminatrice, non fosse stato accertato in modo adeguato.

Nel caso in esame, la Corte d’appello ha ritenuto provato il movente sessuale della condotta di adescamento, sottolineando come la sola proposta di visionare film pornografici fosse sintomo evidente della finalità concretamente perseguita dall’imputato mediante la condotta contestata.

La Suprema Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata e rimanda ad altra sezione della Corte d’Appello, argomentando che la motivazione della corte d’appello è insufficiente, posto che il solo movente sessuale della condotta, non consente, di per sé solo, in assenza dell’accertamento della intenzione dell’imputato di realizzare uno dei reati indicati nel primo periodo dell’art. 609 undecies c.p., di ritenere sussistente il dolo specifico che caratterizza la fattispecie e di cui deve accertare la presenza per poter ritenere accertato il reato di adescamento.

  1. Ignoranza dell’età della persona offesa, pene accessorie ed altri effetti penali

L’art. 609 sexies, con riferimento ai reati in materia sessuale, sancisce che “quando i delitti previsti negli artt. 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 octies e 609 undecies sono commessi in danno di un minore degli anni 18, e quando è commesso il delitto di cui all’art. 609 quinquies, il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.”

Con specifico riferimento ai casi di adescamento “online”, è possibile trovarsi di fronte a situazioni in cui un soggetto non sia a conoscenza della reale età della “vittima”, la quale può facilmente mentire riguardo i propri dati anagrafici, facendo credere il falso a chi si trovi dall’altra parte dello schermo. In questi casi, ci troveremmo di fronte ad una situazione di “ignoranza inevitabile”.

L’art. 609 nonies prevede pene accessorie ed altri effetti penali nel caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p , non solo nei casi di adescamento di minorenne, che ci interessa particolarmente in questa sede, ma anche per i delitti di cui agli artt. 609 bis, 609 ter, 609 quarter, 609 quinquies e 609 octies.

Per una più esaustiva disanima della questione, si elencano le pene accessorie e gli effetti penali di cui sopra:

1) la perdita della responsabilità genitoriale, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato;
2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno;
3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa;
4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua;
5) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte.
La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter, 609 octies e 609 undecies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609 quater e 609 quinquies, comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

La condanna per i delitti previsti dall’articolo 600 bis, secondo comma, dall’articolo 609 bis, nelle ipotesi aggravate di cui all’articolo 609 ter, dagli articoli 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l’esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l’applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali:
1) l’eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori;
2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;
3) l’obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti.
Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma è soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni.”

  1. Comunicazione al tribunale per i minorenni ed assistenza psicologica al minore vittima

Con particolare riferimento al reato di adescamento di minorenne, in quanto fattispecie esaminata in questa sede, e più in generale ai reati di cui agli art. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quinquies, 609 octies, commessi a danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall’art. 572 e 612 bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno all’altro genitore, l’art.609 decies prevede che il Procuratore della Repubblica ne dia notizia al tribunale per i minorenni.

Tale disposizione normativa detta, inoltre, alcune regole di assistenza affettiva e psicologica atte a salvaguardare l’integrità psicofisica del minore stesso, in ogni stato e grado del procedimento.

  1. Questioni di legittimità costituzionale, con riferimento al reato di “adescamento di minorenne”

Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione[16], in tema di adescamento di minorenne ex. art. 609 undecies, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del reato in esame, in relazione agli artt. 13, 25, 21,27 della Costituzione.

Nel caso di specie, l’imputato era stato condannato per essersi servito di una chat, al fine di adescare minori di anni quattordici e compiere con questi ultimi atti sessuali.

La Corte di Cassazione, in particolare, ha sottolineato che il reato di cui all’art. 609 undecies, “integrando un reato di pericolo concreto, volto a neutralizzare il rischio di commissioni di più gravi reati a sfondo sessuale lesivi del corretto sviluppo psicofisico del minore e della sua autodeterminazione , non contrasta con il principio di offensività;

necessitando, ai fini della verifica del dolo specifico, del ricorso a parametri oggettivi, dai quali possano dedursi il movente sessuale della condotta, non viola il principio di determinatezza della fattispecie panale;

punendo, con una cornice edittale equa proporzionatamente inferiore rispetto a quella prevista per i reati fine, comportamenti idonei a mettere in pericolo un bene giuridico primario, meritevole di intensa tutela, è compatibile con il principio della rieducazione della pena.”

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Note

[1] I reati comuni sono reati che possono essere commessi da chiunque, a prescindere da una  determinata qualifica o posizione.

[2] Anche detto semplicemente “grooming” , da “to groom”, prendersi cura di una persona.

[3] Cass.pen, III sez, sent. 15 marzo 2018 n. 32170

[4] Codice penale e legge complementari , Tribuna facile, Luigi Tramontano, Terza ed.,2017

[5] Manuale breve, diritto penale, Salvatore Donato Messina – Giorgia Spinnato, Giuffrè editore, 2018

[6] Manuale breve, diritto penale, Salvatore Donato Messina – Giorgia Spinnato, Giuffrè editore, 2018

[7] Fiandaca musco, parte generale, ottava edizione, 2018

[8] Cass. Pen.III Sez., sent. 15 marzo 2018 n. 32170

[9] Codice penale e leggi complementari, Tribuna facile, luigi Tramontano, Terza ed.,2017

[10]Cass.pen. sez. III sent. 15 marzo 2018 n. 32170

[11]Cass. Pen. n. 8691/2017

[12] Cass.Pen.sez. III sent. 15 marzo 2018 n.32170

[13] Cass.pen. sez III, 26/06/2019, n.36492

[14] Codice penale e leggi complementari, Tribuna facile, Luigi tramontano, Terza edizione, 2017

[15] Cass. Pen.sez. III, Sent. 28 ottobre 2019 n. 43697

[16] Cass. Pen. III, 15 marzo 2018, n. 32170

 

Nicoletta Amato

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