Dal 1 gennaio 2019, tutti i soggetti residenti o stabiliti in Italia (nella specie, anche gli avvocati ad eccezione di quelli in regime forfettario) che realizzano cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate sia nei confronti delle pubbliche amministrazioni sia nei confronti di altri operatori economici sia di privati cittadini residenti o stabiliti in Italia sono vincolati a emettere fattura elettronica.
Il Consiglio Nazionale Forense chiarito alcuni aspetti salienti in merito alla fatturazione elettronica .
Cosa si intende per fatturazione elettronica?
La fatturazione elettronica è un processo che innova completamente le fasi di emissione, trasmissione, recapito e conservazione delle fatture commerciali. Tale processo inizia con l’emissione della fattura come documento informatico, in formato strutturato che viene trasmesso in modalità telematica al Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate, previsto dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 e recapitato al destinatario per il tramite dello stesso SdI.
La Circolare Prot. n. 89757/2018 dell’Agenzia delle Entrate, che detta le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche, chiarisce che la fattura elettronica contiene le informazioni stabilite dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ovvero, nel caso di fattura semplificata, quelle stabilite dall’articolo 21bis del medesimo decreto, nonché le altre informazioni indicate nelle specifiche tecniche (allegato A del provvedimento). Essa consiste in un file in formato XML (eXtensible Markup Language), non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati. Oltre alle informazioni obbligatorie, il file della fattura può contenere facoltativamente ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo degli operatori.
Chi è obbligato ad emettere la fattura elettronica?
Dal primo gennaio 2019 la fatturazione elettronica è obbligatoria, salvo alcuni casi di esonero, per tutti i soggetti residenti o stabiliti in Italia che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti sia delle pubbliche amministrazioni (obbligo già vigente dal 2015), sia nei confronti di altri operatori economici (fattura B2B, cioè Business to Business) sia di privati cittadini residenti o stabiliti in Italia (Fattura B2C, cioè Business to Consumer).
E’ previsto l’esonero dei soggetti che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), di quelli che rientrano nel cosiddetto “regime forfettario” (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), nonché, infine, dei “piccoli produttori agricoli”, i quali erano già esonerati in generale dall’emissione di fatture analogiche.
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