Esiste o non esiste la marijuana legale “light”?

Redazione 14/11/18
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Giuseppe Napolitano

Mentre si cerca la risposta, in Italia dilagano gli esercizi che la vendono, mentre le forze dell’Ordine o restano a guardare o cercano una strada per agire. Che cosa deve fare quel Comandante di polizia municipale che si vede recapitare dal SUAP, conformemente alle previsioni dell’articolo 19, comma 13, della l. n. 241/1990, una richiesta di controllo amministrativo con riferimento a questa specifica tipologia di esercizio di vicinato? Per non essere avventati o improvvidi può avere un senso apprezzare alcuni i rudimenti che regolano questa materia.

Le “droghe leggere”

“Si fuma ma non sballa: la marijuana legale ora è in commercio”
Tranquilli: non sto facendo endorsement alla scuola di pensiero che vuole legalizzare il consumo delle “droghe leggere” (né voglio fare – con questo breve scritto – al contrario, conservatorismo retrivo rispetto a questa potenziale opzione de iure condendo).
Protestando fin da subito la mia assoluta neutralità rispetto al dibattito politico imperversante sulla questione della legalizzazione della cannabis, mi sono limitato, con l’inciso di apertura, a riprodurre il titolo di stampa con cui, un importante quotidiano1 nazionale, annunciava, qualche tempo fa, che in “Italia la marijuana può essere comprata legalmente, purché sia quella di varietà light”.
Che si tratti di una “fake news” o di un’informazione corretta, ma erogata con un lessico inappropriato, poco importa: sta di fatto che da oltre un anno, in quasi ogni città della Nazione, aprono (spesso con il sistema del franchising) negozi (ma anche self service) che distribuiscono infiorescenze di canapa o prodotti aromatizzati alla cannabis con un livello di principio attivo denominato “THC”2 , al di sotto dei livelli vietati dalla legge.
Di fronte a questa novità, come accade di consueto, l’apparato amministrativo preposto all’espletamento dei controlli si è dimostrato del tutto inadeguato e impreparato, limitandosi ad un arco di oscillazione che va, dalla mera presa d’atto della presentazione delle rituali SCIA presso i competente SUAP (scansando, vista l’osticità dell’argomento, ogni genere di confronto con gli esercenti), all’iniziativa di volenterose Forze dell’Ordine ancorata al reperimento di un appiglio giuridico – nel mare magnum della nostra legislazione penale – per arginare il fenomeno.

La domanda

Che cosa deve fare quel Comandante di polizia municipale che si vede recapitare dal SUAP, conformemente alle previsioni dell’articolo 19, comma 13, della l. n. 241/1990, una richiesta di controllo amministrativo con riferimento a questa specifica tipologia di esercizio di vicinato?
Considerando inaccettabile, come risposta a questa domanda, un “me ne frego!”, di antica quanto inappropriata reminiscenza storica, si rende necessario un approccio alla materia sufficientemente consapevole per evitare di compiere interventi di “controllo amministrativo” avventati o improvvidi.
Per non essere avventati o improvvidi può avere un senso apprezzare alcuni i rudimenti che regolano questa materia.
(continua a leggere…)

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