La Ctu deve considerarsi nulla se non trasmessa alle parti

Redazione 05/10/18
Scarica PDF Stampa
L’articolo 195 del codice di procedura civile stabilisce i compiti del C.T.U. e quali facoltà hanno le parti al momento del deposito in giudizio della perizia, rimettendo al giudice la determinazione di precise scansioni temporali che devono caratterizzare la consulenza tecnica d’ufficio.

Il telos normativo è volto a garantire il rispetto del diritto di difesa, stabilendo un dialogo tra consulente d’ufficio e i diversi consulenti di parte.
Non di rado accade che la perizia ufficiosa non venga trasmessa agli esperti di parti, prima dell’effettivo, cosa accade in casi come questi?

La conseguenza di tale omissione è stata chiarita dalla Corte di cassazione nell’ordinanza numero 21984/2018.

La vicenda

Nel caso di specie, il ricorrente domandava la nullità, la quale era stata fatta valere tempestivamente ex art. 445 bis c.p.c., senza che tale nullità venisse sanata mediante rinnovazione, poiché il giudice adito aveva rigettato il ricorso senza recuperare il contraddittorio tecnico con l’ausiliare.
La Suprema Corte ha, invece, accolto le doglianze del ricorrente che lamentava che in giudizio non era stata rilevata la nullità della consulenza tecnica d’ufficio per omessa trasmissione della bozza.

La decisione della Corte

La nullità processuale ha carattere relativo ed è assoggettata al limite preclusivo dell’articolo 157 del codice di procedura civile. La nullità potrà pertanto essere sanata in due modi: il primo, se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito; il secondo, può essere sanata anche per rinnovazione; il giudice può  posto che il giudice può recuperare il contraddittorio sui risultati delle indagine e ripristinarlo successivamente al deposito della relazione, in maniera tale da valutare comunque la necessità di chiamare il c.t.u. a chiarimenti e l’opportunità di disporre accertamenti suppletivi, rinnovare le indagini o sostituire il consulente.

Volume consigliato

Manuale pratico di diritto civile con pareri

Il manuale pratico di Diritto Civile offre un percorso guidato all’interno del Codice civile diretto a ricostruire sinteticamente gli istituti generali della materia, alla luce delle più recenti novità normative e giurisprudenziali.Il volume intende offrire una visione operativa, sottratta a disquisizioni prettamente teoriche, al fine di garantire, al tempo stesso, apprendimento e capacità di scrittura degli elementi essenziali e sufficienti al superamento dell’esame.Seguendo il dato normativo, il volume affronta, con ordine e sintesi, tutti gli istituti generali della materia. Le questioni maggiormente dibattute in giurisprudenza sono oggetto di specifico approfondimento in forma di parere, per offrire al lettore un pratico modello di confronto con l’effettiva stesura d’esame.Il volume è costantemente integrato online dalla rassegna contenente tutte le statuizioni della Cassazione a Sezioni Unite 2018. Marco ZincaniAvvocato patrocinatore in Cassazione, presidente e fondatore di Formazione Giuridica, scuola d’eccellenza nella preparazione all’esame forense presente su tutto il territorio nazionale. Docente e formatore in venti città italiane, Ph.D., autore di oltre quattrocento contributi diretti alla preparazione dell’Esame di Stato. È l’ideatore del sito wikilaw.it e del gestionale Desiderio, il più evoluto sistema di formazione a distanza per esami e concorsi pubblici. È Autore della collana Esame Forense.  

Zincani Marco | 2018 Maggioli Editore

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento