Responsabilità professionale dell’avvocato – Scheda di diritto

La responsabilità professionale dell’avvocato consiste nell’obbligo di risarcire i danni provocati al cliente (o a terzi) per violazione dei doveri…

Redazione 10/05/25
Scarica PDF Stampa

La responsabilità professionale dell’avvocato consiste nell’obbligo di risarcire i danni provocati al cliente (o a terzi) per violazione dei doveri derivanti dall’esercizio della professione legale. Essa trova il suo fondamento generale nell’art. 1176 c.c., relativo alla diligenza nell’adempimento delle obbligazioni, e nell’art. 1218 c.c., che disciplina la responsabilità del debitore in caso di inadempimento.
La materia è integrata anche da disposizioni specifiche contenute nel Codice Deontologico Forense e nella legge professionale forense (L. n. 247/2012), oltre che da un ampio corpus di giurisprudenza.

Indice

1. Natura contrattuale della responsabilità


Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il rapporto tra avvocato e cliente è di natura contrattuale, e si perfeziona con il conferimento del mandato professionale, anche verbalmente o tacitamente, qualora l’avvocato inizi a svolgere attività in favore del cliente.
L’avvocato risponde quindi ai sensi dell’art. 1218 c.c., per inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto. La responsabilità contrattuale comporta che il danneggiato debba provare il contratto e l’inadempimento, mentre è onere dell’avvocato dimostrare che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

2. Obbligazioni dell’avvocato: mezzi e non risultato


L’attività dell’avvocato è, in linea di principio, un’obbligazione di mezzi e non di risultato. Ciò significa che l’avvocato non garantisce il successo della lite, ma è tenuto a porre in essere tutte le attività necessarie secondo la diligenza professionale qualificata, ex art. 1176, co. 2, c.c.
Tuttavia, in presenza di attività routinarie, come il deposito tempestivo di un atto o l’osservanza dei termini di decadenza, l’obbligazione può assumere connotazioni quasi di risultato: in questi casi l’omissione può facilmente integrare responsabilità.

3. Contenuto della diligenza professionale


L’avvocato deve comportarsi con:

  • Competenza tecnica adeguata;
  • Diligenza qualificata: superiore a quella dell’uomo medio, propria del professionista;
  • Lealtà e correttezza nei confronti del cliente, della controparte, dei colleghi e dell’autorità giudiziaria;
  • Aggiornamento professionale costante, come previsto dall’art. 15 della L. n. 247/2012.

La violazione di tali doveri può dar luogo, oltre che a responsabilità civile, anche a responsabilità disciplinare.

4. Responsabilità per errore professionale


L’avvocato può incorrere in responsabilità quando commette un errore professionale che incide negativamente sulla posizione giuridica del cliente. Esempi:

  • Decadenza o prescrizione per mancato deposito degli atti;
  • Errata individuazione del giudice competente;
  • Omissione della proposizione di un’impugnazione;
  • Difetto di informazione circa i rischi e le alternative processuali.

In questi casi, l’errore può configurare un inadempimento contrattuale, con obbligo di risarcire il danno.

5. Prova del danno e nesso causale


Il cliente che agisce per responsabilità professionale deve provare il danno subito e dimostrare il nesso causale tra l’errore dell’avvocato e la perdita del diritto o del vantaggio che avrebbe potuto ottenere. Si parla, in giurisprudenza, di “prova del giudizio virtuale”: il danneggiato deve dimostrare che, in assenza dell’errore, l’esito del giudizio sarebbe stato favorevole.
Questa prova è spesso difficile e comporta valutazioni ipotetiche sull’evoluzione della controversia.

6. Responsabilità verso terzi


In alcuni casi, la responsabilità dell’avvocato può estendersi anche nei confronti di terzi, ad esempio nel caso in cui provochi dolosamente o colposamente un danno a una parte avversa, a un coobbligato, o a un soggetto terzo coinvolto nell’attività processuale.

7. Azione di responsabilità e prescrizione


L’azione di responsabilità si prescrive in 10 anni, trattandosi di responsabilità contrattuale. Tuttavia, se la responsabilità dell’avvocato viene ricondotta nell’ambito dell’illecito aquiliano (in assenza di un mandato, o verso terzi), si applica il termine breve di 5 anni, ex art. 2947 c.c.
La decorrenza del termine è fissata al momento in cui il danno si manifesta, quindi generalmente dalla pronuncia del provvedimento dannoso o dall’evento pregiudizievole.

8. Polizza assicurativa obbligatoria


La L. n. 247/2012, all’art. 12, ha introdotto per tutti gli avvocati l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività professionale. Questa misura ha lo scopo di garantire una maggiore tutela del cliente.

Ti interessano questi contenuti?


Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!

Iscriviti alla newsletter
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento