L’estorsione: un’analisi tra codice penale e giurisprudenza

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Nel nostro diritto penale il delitto di estorsione è definito dall’art. 629 c.p. che dice che “Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare od omettere qualche cosa, procura a sé od altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni e con la multa da euro 1000 a euro 4000”.

E’ un tipico reato con la cooperazione della vittima e risulta complesso perché costituito da reati in cui si concretizza la vis (violenza) e dal quid pluris dell’induzione ad un certo comportamento dannoso per la vittima e vantaggioso per l’agente o altri; inoltre è plurioffensivo, perché lede l’interesse patrimoniale e la libertà di autodeterminazione.

Il soggetto attivo è chiunque (reato comune); se il fatto estorsivo è commesso dal pubblico ufficiale, con abuso delle sue qualità o funzioni, si configura il delitto di concussione ex art. 317 c.p.

Circa l’elemento oggettivo, la condotta è la costrizione, mediante violenza o minaccia, di taluno a tenere determinati comportamenti attivi od omissivi; la vis deve essere lo strumento della costrizione e la costrizione l’effetto della vis, altrimenti la sola costrizione dà luogo ad un’induzione e non ad estorsione.

Il soggetto passivo della vis può anche non coincidere con il soggetto passivo del reato, potendo quella cadere direttamente su terze persone; così la volontà del titolare dell’interesse patrimoniale può essere coartata anche prospettando un male per un terzo, legato a lui da vincoli affettivi.

L’evento è quadruplice in quanto la condotta violenta deve essere causa di quattro effetti: dell’altrui stato di coazione psichica; del fare od omettere qualcosa da parte del soggetto passivo, che può consistere in un atto positivo di dare o fare, o in un atto negativo di non fare; del danno altrui che deve essere procurato dall’atto dispositivo patrimoniale provocato dalla costrizione violenta, infatti non vi è estorsione quando il pregiudizio patrimoniale derivi come mera conseguenza di un comportamento che non si concretizza in un atto patrimonialmente dispositivo; del profitto ingiusto, proprio o altrui, che deve derivare dall’atto dispositivo estorto.

Ingiusto è il profitto nelle ipotesi ad esempio di chi, minacciando il sequestro di una persona o la sottrazione di una cosa, estorce denaro o di chi sottraendo una cosa con intento estorsivo, si fa pagare il prezzo del riscatto.

Il profitto è ingiusto anche quando l’agente fa uso di un mezzo legittimo, ma per uno scopo diverso da quello per cui esso è concesso dal diritto; su questo punto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10995 del 18/01/2013 ha tratto la seguente massima: “La condizione essenziale alla deroga al consenso dell’interessato per la diffusione o pubblicazione del dato personale è quella attinente all’esclusivo perseguimento di finalità giornalistiche; sono tali finalità infatti che consentono l’affievolimento del diritto di disporre della propria immagine in vista del soddisfacimento di interessi, normativamente predeterminati, altrettanto meritevoli di tutela.

Proprio queste finalità permettono di considerare come “giusto” il profitto conseguito dall’agente; tuttavia nel caso in oggetto, la Corte ha riconosciuto la responsabilità ex art. 629 c.p. dell’imputato per aver conseguito un profitto ingiusto, in quanto ottenuto per non pubblicare tali foto, non sussistendo alcuna finalità giornalistica nel chiedere soldi per non pubblicare delle foto compromettenti”.

Oggetto giuridico, patrimoniale dell’estorsione è il rapporto giuridico reale o di obbligazione relativa a cose che costituiscono oggetto del singolo atto dispositivo estorto.

Circa l’elemento soggettivo, si tratta di un reato a dolo generico consistente nella volontà di costringere, mediante violenza o minaccia, taluno a compiere un atto di disposizione patrimoniale con danno di questi e ingiusto profitto per sé o per altri.

L’estorsione aggravata ex art. 629 c.2 c.p. sussiste anche nei casi previsti per la rapina; tuttavia secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 9348 del 17 gennaio 2001 non costituisce estorsione aggravata ma minaccia aggravata ex art. 612 c.2 c.p. la condotta di colui il quale, dopo aver avuto un rapporto sessuale con una prostituta, la minacci per impedirle di richiedere il pagamento della somma pattuita in quanto quest’ultima non può mai essere oggetto di un credito esigibile ma solo di un’obbligazione naturale nascente da contratto nullo, perché avente causa illecita.

Dott. La Marchesina Dario

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