La valutazione delle prove nel processo penale e la decisione

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Una volta esaurita l’assunzione delle prove, il processo arriva alla fase della decisione, nella quale il giudice deve valutare le prove acquisite, e in base a esse formulare il giudizio finale sui fatti.

La decisione sui fatti è proprio il risultato finale della valutazione delle prove.

Valutare le prove implica da parte del giudice, un’attività che può anche essere molto complessa e delicata, perché deve stabilire se la prova è attendibile, cioè se sia degna di essere considerata come un valido elemento conoscitivo.

Il giudice deve valutare la credibilità dei soggetti (testimoni, parti) che hanno reso dichiarazioni probatorie, e l’autenticità e genuinità dei documenti che sono stati prodotti.

Una volta stabilito che la prova è attendibile, è necessario valutarla sotto il profilo della sua efficacia ai fini del giudizio sui fatti, cioè determinarne il valore probatorio e l’effetto di conferma o falsificazione che essa può produrre in ordine alle ipotesi relative ai fatti.

Anche questa valutazione può essere estremamente complessa, in particolare nel caso non infrequente nel quale si debbano accertare diversi fatti, e su ognuno di essi vi siano varie prove di diversa natura e tra loro contrastanti.

In vari secoli, e sino alla fine del XVIII secolo, la questione della valutazione delle prove da parte del giudice venne affrontato in un modo particolare.

La sfiducia nei confronti dei giudici da un lato, e l’esigenza di razionalizzare la valutazione delle prove dall’altro, portò a sviluppare e applicare il sistema delle prove legali.

Con questa espressione si indicano le prove il quale esito non è lasciato alla discrezionale valutazione del giudice caso per caso, ma è prestabilito in linea generale e astratta.

Il sistema della prova legale entra in crisi con le legislazioni illuministiche e con la formazione degli ordinamenti giuridici moderni, nei quali cambia la natura istituzionale e l’immagine sociale del giudice, tendenze razionalistiche dimostrano come questo sistema fosse formalistico e contrario alla verità.

Si afferma così, e diventa dominante, l’opposto principio detto del libero convincimento o della intime conviction, secondo il quale la valutazione delle prove deve essere riposta alla discrezionale valutazione, al “prudente apprezzamento”, del giudice nel caso concreto.

Il principio del libero convincimento si afferma nel processo penale, dove le prove, con poche e marginali eccezioni, diventano liberamente valutabili dal giudice.

Esso si afferma in modo molto più lento e in modo parziale, nel processo civile, almeno in Italia e in altri ordinamenti che rimangono più legati alle formule tradizionali, con la conseguenza che il principio del libero convincimento viene proclamato anche nel processo civile italiano, anche se rimangono ancora adesso vari e importanti residui del sistema delle prove legali.

Il principio del libero convincimento pone una serie di interrogativi in sede di concreta applicazione, ed è evidente la funzione negativa, che consiste nell’escludere l’applicazione delle regole di prova legale.

Esso apre la strada a pericoli e degenerazioni, perché la discrezionalità del giudice nel caso concreto può si può facilmente convertire in arbitrio incontrollato.

Sono state elaborate molte teorie allo scopo di costruire schemi razionali per la valutazione delle prove, e davanti alla questione di risolvere l’incertezza che a priori caratterizza le ipotesi sui fatti della causa, e alla constatazione che il processo non può che ambire a stabilire una verità relativa intorno a queste ipotesi, una tendenza risalente, ma che trova importanti manifestazioni anche nella letteratura più recente, è quella di ricorrere ai concetti e al calcolo della possibilità quantitativa da dove derivano schemi e criteri di razionalizzazione della valutazione delle prove.

Ci sono molte ragioni per ritenere che la teoria della possibilità quantitativa non sia adeguata a questo scopo, e sembra maggiormente fondata la tendenza a utilizzare il concetto di possibilità logica come base per l’individuazione degli schemi razionali per la valutazione delle prove.

Si formulano così modelli di inferenza idonei a costituire i parametri razionali delle situazioni che si possono presentare nel processo, e criteri per valutare l’attendibilità e l’efficacia dei mezzi di prova.

La fase finale di questo complesso ragionamento consiste nella scelta dell’ipotesi che sembra più attendibile in riferimento a ognuno dei fatti rilevanti per la decisione.

L’ipotesi più attendibile è quella che sembra suffragata da elementi di prova che le conferiscono un grado maggiore di conferma razionale.

Il criterio fondamentale per la scelta dell’ipotesi diretta a rappresentare la decisione sul fatto è quello della possibilità logica prevalente, in funzione del quale è razionale scegliere come “vera”, tra più ipotesi possibili, quella che risulta logicamente più possibile delle altre.

Non è detto che il criterio della possibilità prevalente sia sempre lo standard dominante nella formazione della decisione, perché  può accadere che si richiedano gradi più elevati di conferma dell’ipotesi sul fatto che viene assunta a base della decisione, come accade ad esempio nel processo penale quando si prevede che i fatti vengano accertati, ai fini della condanna, olte ogni ragionevole dubbio.

La valutazione delle prove fornisce la base per la decisione finale sui fatti.

Essa implica un complesso ragionamento con il quale il giudice sottopone al vaglio le ipotesi sui fatti, stabilisce quale è il grado di conferma razionale che ogni ipotesi ottiene in base agli elementi di prova disponibili, e finalmente stabilisce quale è l’ipotesi che, risultando più attendibile, può essere razionalmente assunta come esito della decisione.

Nell’ipotesi ottimale il giudice perviene a formulare una ricostruzione dei fatti veritiera e coerente, fondata in ogni sua parte sulle prove attinenti a ogni fatto.

Il giudice arriva di solito a formulare una decisione sulla verità dei fatti sulla base delle prove, anche se questa non è l’unica situazione che si può presentare a conclusione di un processo.

Potrebbe accadere che la valutazione delle prove porti il giudice a stabilire che uno o più fatti all’inizio allegati non si sono verificati, oppure a constatare che non ci sono elementi di prova sufficienti per formulare un giudizio attendibile sulla verità dei fatti.

Siccome il giudice deve lo stesso decidere, non essendogli consentito di pronunciare un non liquet se i fatti rilevanti non risultino provati, è necessario individuare criteri di decisione per i casi nei quali la prova dei fatti non sia stata conseguita.

Questi criteri vengono individuati dal legislatore, il quale si ispira al principio dell’onere della prova.

Secondo questo principio chi afferma la verità di un fatto rilevante per la decisione ha l’onere di dimostrarne l’esistenza per mezzo di prove, mentre se non assolve a questo onere il giudice lo dichiara soccombente.

Come si dice comunemente, questo principio agisce come “regola di giudizio” quando si constata che manca la prova dei fatti giuridicamente rilevanti, e agisce come criterio per ripartire tra le parti le conseguenze della mancata prova di questi fatti.

Questo principio non viene sempre applicato “allo stato puro”, perché il legislatore in molti casi, dice la sua attraverso il mezzo di presunzioni legali, modificando gli effetti e ammettendo che vengano introdotte modificazioni dalle parti.

Al principio dell’onere della prova, e alla sua specifica disciplina nelle singole fattispecie, si deve fare capo ogni volta che non ci sia la dimostrazione “in positivo” di uno o più fatti giuridicamente rilevanti.

Le regole relative all’onere della prova costituiscono una specie di norma di chiusura del sistema dei criteri che presiedono alla decisione giudiziaria.

L’esito positivo delle prove porta a un giudizio di verità dei fatti rilevanti per la decisione, e questa si fonda sull’applicazione della norma alla fattispecie concreta.

Qundo non c’è la prova dei fatti, la decisione viene formulata ricorrendo al principio dell’onere della prova o alle norme specifiche nelle quali esso si articola nei singoli casi.

Dott.ssa Concas Alessandra

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