Gli amministratori nelle Società per Azioni: nomina, funzioni e responsabilità

Scarica PDF Stampa

Secondo l’articolo 2383 cod.civ. , “La nomina degli amministratori spetta all’assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell’atto costitutivo.

Non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data nella quale l’assemblea viene convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili (salvo diversa disposizione dello statuto) e sono revocabili dall’assemblea in qualunque momento, anche se nominati nell’atto costitutivo, salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiedere l’iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, e a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l’adempimento della pubblicità, “salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.”

Riguardo le modalità della nomina, l’art. 2368 comma 1 del codice civile dispone che “per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari “.

È quindi ammesso l’inserimento di clausole rivolte ad evitare che tutti i membri del consiglio di amministrazione, siano espressione della maggioranza dei soci.

Sulla nomina degli amministratori possono influire in modo determinante gli eventuali patti parasociali sottoscritti dai soci.

A seguito della nomina, ed ai fini dell’instaurazione del rapporto, è necessaria l’accettazione da parte del soggetto eletto, la quale può essere anche tacita, non essendo richiesta dalla legge necessariamente una accettazione espressa .

Anche l’iscrizione della nomina nella registro delle imprese, ai fini della quale è necessario depositare la delibera di nomina, non costituisce un requisito di forma dell’atto, ma un adempimento successivo alla avvenuta assunzione dell’incarico.

Gli amministratori rimangono in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

L’amministrazione può essere affidata a persone fisiche, socie e non socie, a una sola persona oppure a più persone.

Compito fondamentale degli amministratori è quello di provvedere alla gestione della società , curandone gli aspetti direttivi, organizzativi, amministrativi, e contabili, e compiendo tutte le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale, di conseguenza costituiscono l’organo al quale è affidata la gestione dell’ente e la direzione dell’attività imprenditoriale.

L’articolo 2380-bis, comma 3 del codice civile, consente che l’organo amministrativo possa avere sia carattere unipersonale siacollegiale, e nel secondo caso assume il nome di consiglio di amministrazione

Quando si tratta di amministrazione collegiale, il numero dei componenti non è elemento essenziale dello statuto, potendo determinare anche sotanto il numero minimo e massimo.

Spetta agli amministratori:

 

a) Eseguire la volontà sociale, sia espressa dall’assemblea, sia da essi stessi estrinsecata.

b) Curare che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società si adeguato alla natura e alle dimensioni della sua impresa.

c) Vigilare sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.

d) Rappresentare la società nei confronti dei terzi;

e) Compiere atti di solito attribuiti all’assemblea straordinaria.

 

Ad esempio spetta agli amministratori deliberare l’emissione di obbligazioni, attribuzione, in passato, tradizionalmente propria dell’assemblea straordinaria.

Mentre nelle società di persone la nomina degli amministratori non è essenziale, nelle società per azioni l’organizzazione interna è stabilita dalla legge, la quale ha fissato gli organi e le loro funzioni.

Agli amministratori è preclusa soltanto la possibilità di compiere atti che comportino modificazioni dello statuto essendo queste riservate all’assemblea straordinaria, e questo al fine di evitare che gli amministratori siano investiti di poteri che corrispondono a quelli dell’imprenditore.

Se i requisiti di eleggibilità sussistono al momento della nomina, ma vengono meno nel corso del rapporto gestorio, si verifica a carico dell’amministratore, un’ipotesi di decadenza dalla carica.

La decadenza ha luogo al verificarsi della sua causa, senza che sia necessario aspettare l’iscrizione nel registro delle imprese realizzata dagli amministratori, ai sensi dell’art. 2385 comma 3 del codice civile.

L’attività dell’organo amministrativo è sottoposta al controllo del collegio sindacale (nel modello di amministrazione tradizionale), o del consiglio di sorveglianza (nel modello di amministrazione dualistico).

In relazione alla responsabilità gli amminstratori devono:

Deliberare sulla gestione sociale.

Convocare l’assemblea dei soci e stabilire l’elenco degli argomenti su cui indirizzare l’attività e le strategie sociali su cui i soci dovranno prendere una decisione.

Redigere il bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea sociale.

Eseguire le delibere assembleari.

Curare e tenere le scritture contabili della società.

Rappresentare la società di fronte ai terzi e in giudizio.

Se non adempiono ai propri obblighi si profila una loro responsabilità nei confronti soggetti colpiti dalle azioni lesive.

Nell’esplicare le proprie funzioni, devono avere come guida l’interesse della società, ma allo stesso tempo non devono ledere gli interessi dei creditori sociali e di coloro che allacciano rapporti con la società, quindi anche eventuali consumatori, se la società offre sul mercato prodotti o servizi destinati al consumo della collettività.

Nei confronti della società gli amministratori rispondono a titolo di responsabilità contrattuale per inadempimento in virtù del fatto che il loro rapporto con la società deriva dalla stipula di un contratto.

L’articolo 2392 del codice civile dispone che gli amministratori devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze.

Se si profila una delle ipotesi nelle quali venga lesa la società dal cattivo lavoro degli amministratori, la legge attribuisce alla società un rimedio per ottenere il risarcimento dei danni a carico degli inadempienti, che è l’azione di responsabilità.

L’articolo 2393 del codice civile disciplina quella che è l’azione di responsabilità promossa dalla società in seguito a una deliberazione dell’assemblea sociale o in seguito a delibera del collegio sindacale.

La società si costituirà in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni.

A tutela della società possono agire anche i singoli soci (art.2393 bis c.c.) che però per potersi rivolgere al giudice devono avere azioni pari a un quinto del capitale sociale.

I soci stanno in giudizio non in nome della società, ma in nome proprio, e agiscono per fare gli interessi della società, la quale se vince, dovrà rimborsare ai soci le spese della lite.

La società beneficerà del risarcimento stabilito dal giudice.

A seguito di questei azioni, l’amministratore o gli amministratori responsabili non sono revocati dall’incarico,la loro revoca può scaturire automaticamente soltanto se la deliberazione dell’assemblea con la quale si decide di intraprendere l’azione di responsabilità viene adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino insieme almeno un quinto del capitale sociale, in caso contrario sarà necessaria l’adozione di una delibera apposita da parte dell’assemblea sociale.

Se gli amministratori non osservino gli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, si renderebbero responsabili nei confronti dei creditori della società, perché il patrimonio sociale costituisce la base per il soddisfacimento dei loro crediti.

La legge attribuisce ai creditori sociali un’azione autonoma contro gli amministratori, che trova il suo fondamento normativo nell’articolo 2394 del codice civile.

I presupposti per la validità dell’azione sono:

La violazione da parte di uno o più amministratori della diligenza nella conservazione del patrimonio.

La lesione per i creditori collegata alla diminuzione del patrimonio sociale.

Gli amministratori saranno chiamati in giudizio per non avere adempiuto ai loro doveri e dovranno risarcire i creditori dei danni subiti.

La società gestita dagli amministratori potrebbe danneggiare non soltanto i singoli soci, ma anche terzi, che sono tutelati dalla legge se subiscono danni alla loro sfera patrimoniale.

In questi casi gli amministratori rispondono per responsabilità extracontrattuale in base al principio dell’articolo 2043 del codice civile che sancisce l’obbligo di risarcire il danno a carico di chiunque abbia commesso un fatto illecito a scapito di altri.

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento