Scuola e accesso agli atti: il punto su due questioni

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Nel luglio del 2011 la Direzione Generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in occasione dell’atteso aggiornamento delle graduatorie per il personale docente ed educativo per gli aa. ss. 2011/2014, ha indirizzato ai Direttori degli Uffici scolastici Regionali una nota con la quale invitava gli stessi “ad allertare i responsabili degli Uffici Territoriali affinché predispongano i fascicoli dei docenti trasferiti da altre province, al fine di consentire la visione in caso di richieste di contro interessati” nonché “di sensibilizzare i suddetti Uffici affinchè le istanze presentate ai sensi della Legge 241/90 siano soddisfatte nei termini di legge”. Tale nota è in linea con quanto più volte deciso dai giudici amministrativi su una delle tante diatribe che interessa il mondo della scuola e il diritto di accesso agli atti (art. 22 e ss. L. 241/90), quella delle richieste di ostensione dei fascicoli/domande dei controinteressati partecipanti alle varie procedure selettive. Sul tema più volte le amministrazione scolastiche – sia gli attualmente denominati Ambiti Territoriali che le singole istituzioni scolastiche – sono state condannata ad esibire la documentazione richiesta in quanto gli istanti sono stati riconosciuti titolari di un interesse qualificato e differenziato alla legittimità della procedura e alla trasparenza dell’azione amministrativa che, come tale, integra, nei casi di specie, gli estremi di quell’interesse personale e concreto per la cui tutela giurisdizionale, è necessario, o quanto meno utile per valutare la possibilità del suo esperimento, nei confronti di eventuali errori commessi dall’amministrazione nell’attribuzione dei punteggi ai concorrenti, non potendosi configurare per questi alcuna situazione di contro interesse né lesione dalla doverosa ostensione delle loro domande (ricorrendone i presupposti) rispetto alle quali non vengono in rilievo situazioni tutelabili sotto il profilo della riservatezza (Cfr., ex plurimis: Consiglio di Stato n. 2724 del 14/07/2011; TAR Campania – Sez. Salerno n. 9420 del giugno 2010 – TAR Campania – Sez. Napoli n. 812 del 07/02/2008). Quindi con la nota n. A00DGPER 6121/2011 è stato dato seguito in sede amministrativa al pacifico orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia che vede la prevalenza del diritto alla difesa di cui all’art. 24 della Costituzione, sul diritto alla riservatezza. Allo scrivente sembra che la questione de qua va considerata definita e che la direttiva impartita possa trovare applicazione anche per altre procedure (mobilità del personale docente, educativo e A.T.A., aggiornamento graduatorie di circolo ed istituto, graduatorie soprannumerari ecc.), in modo tale da evitare altro dispendioso contenzioso.

Altra questione che da ultimo ha visto un nuovo intervento giurisprudenziale di senso contrario al precedente è quella della possibilità di conoscere, da parte dei soggetti a cui vengono riferiti i fatti oggetto di contestazione, i contenuti e gli autori di segnalazioni, esposti/denunce o rapporti informativi che hanno dato ovvero possono dare avvio ad un procedimento ispettivo e/o all’applicazione di misure di carattere repressivo – sanzionatorio. In questi casi si contrappongono da un lato il diritto, di colui che è oggetto della segnalazione, di tutelare una situazione giuridicamente rilevante quale la propria dignità professionale e dall’altro di tutelare coloro che hanno sollecitato, con il proprio scritto, l’azione repressiva o ispettiva che, dall’esercizio d’accesso, vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza e verrebbero esposti a comportamenti repressivi. Ancora una volta è messo sotto esame l’operato della pubblica amministrazione, nello specifico delle istituzioni scolastiche, in materia di accesso agli atti da essa detenuti. Alle richieste di accesso agli atti della tipologia in parola l’amministrazione scolastica ha più volte dato seguito rilasciando gli esposti non in forma integrale ma con i nominativi dei sottoscrittori oscurati privilegiando la tutela della riservatezza dei soggetti (studenti e/o genitori) che hanno inoltrato l’esposto sacrificando il pieno diritto di ostensione e/o di rilascio copie della persona che ne fa richiesta, che è comunque titolare di un interesse, diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui si chiede l’accesso. Si ricorda che con sentenza n. 3601 del 25/06/2007 il Consiglio di Stato – sez. VI – a conferma della sentenza del TAR Lazio n. 1189/2007, proprio in merito ad un caso di richiesta di accesso agli atti da parte di un docente finalizzato ad ottenere copia di un esposto contenente nomi di alunni minorenni, dei genitori e dei colleghi , affermò un principio innovativo, secondo cui “l’amministrazione scolastica e l’amministrazione pubblica in genere, non può trincerarsi dietro esigenze di tutela della riservatezza dei soggetti denuncianti, foss’anche per coprire o difendere questi da eventuali reazioni da parte del denunciato, in quanto, nel caso in cui si fossero verificate sarebbero state perseguite dall’autorità giudiziaria competente” (in senso conforme: Consiglio di Stato, sez. V, 22 giugno 1998, n. 923; Ad. Plen. 4.2.1997 n. 5). In quel caso, alla luce del quadro normativo ivi richiamato, si concluse affermando che “al diritto alla riservatezza, pur costituzionalmente rilevante, non può riconoscersi ampiezza tale da includere “il diritto all’anonimato” di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi”.

Ma a distanza di pochi anni a tale pronunciamento é sopraggiunto quanto statuito, con sentenza n. 2590 del 16 novembre 2010, dal TAR della Sardegna che ha ritenuto legittimo il diniego di una scuola primaria adottato in risposta ad una richiesta di accesso agli atti avanzata da un insegnate volta a conoscere i nominativi degli autori di un esposto presentato nei suoi confronti da un gruppo di genitori ed in base al quale era stato avviato un procedimento disciplinare che si concludeva però con l’archiviazione. Il TAR sussume la questione posta alla sua attenzione tra quei casi particolari nei quali l’esigenza della tutela della riservatezza assume connotati speciali sul presupposto che sussiste un’eventuale possibilità – anche se solo teorica ed ipotetica – di ritorsione dell’insegnante su un alunno che comporta un rafforzamento dell’elemento della privacy rispetto a quella della trasparenza e, pertanto, i documenti richiesti vanno rilasciati con l’oscuramento dei nominativi dei firmatari degli stessi. Per completezza va detto che una medesima tutela è stata accordata sia ai lavoratori sottoscrittori di una denuncia diretta nei confronti del proprio datore di lavoro (TAR Abruzzo – Pescara n. 198 del 23/02/2001) sia i sottoscrittori di un esposto presentato al relativo Ordine professionale nei confronti di un professionista ( TAR Lombardia Milano, sez. IV, n. 5716 del 8 novembre 2004) che, da ultimo, ai soci lavoratori di una cooperativa che avevano reso dichiarazioni all’INPS (TAR Sardegna – sez. II 2/8/2011 n. 865).

Va rilevato, però, che dopo l’importante sentenza dei Supremi giudici amministrativi (3601/07), quell’orientamento sembrava destinato a diventare prevalente in quanto posto a fondamento di altre pronunce che hanno risolto altri casi nei quali, appunto, è stato ribadito che colui che subisce un procedimento di controllo o ispettivo, a prescindere se questo si conclude con l’adozione di una sanzione o con l’archiviazione, ha un interesse qualificato a conoscere integralmente atti di denunce ed esposti utilizzati per l’espletamento del potere di vigilanza, a cominciare dagli atti su cui si basa la fase preistruttoria (Cfr., ex plurimis: Consiglio di Stato, sez. V, sent. N. 3081 del 09 maggio 2009; TAR per il Lazio n. 09341/2009; TAR Lombardia, sez. Brescia I, 29 ottobre 2008 n. 1469; Consiglio di Stato – Sez. V – 27.05.2008 n. 2511; Sez. VI, 23.10.2007 n. 5569). Anche in questi casi che investono sempre il contemperamento tra il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la tutela dei terzi i cui dati personali siano contenuti nella documentazione richiesta, vi era un denunciato ed uno o più denuncianti ma la questione dell’eventuale ritorsione non è stata ritenuta decisiva, sebbene sussistente in modo diretto anziché indiretto o “trasversale” (come nel caso in cui i denuncianti siano genitori di minori di cui il denunciato è insegnante) al tal punto da far prevalere il secondo rispetto al primo diritto soprarichiamati.

Lodi, 27/02/2012

Dott. Silvio Garofalo Quinzone

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