Cass. pen., sez. V, 25 luglio 2008, n. 31392: “Diffamazione a mezzo internet e diritto dei cittadini di cronaca e di critica”

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“Chi diffonde notizie via internet, anche se non giornalista, è tenuto al rispetto dei limiti di rilevanza sociale, verità e continenza”.
Con sentenza del 25 luglio 2008 n. 31392, la V^ sezione della Cassazione penale chiarisce alcuni punti interessanti in tema di diffamazione a mezzo stampa: internet viene riconosciuto come un potente strumento di diffusione delle informazioni e, d’altra parte, la libertà dei singoli cittadini di esercitare il diritto di cronaca è fatta discendere direttamente dall’art. 21 cost., pur nel rispetto dei limiti suddetti.
Nella specie, la Cassazione ha annullato con rinvio, sia pur ai fini civili, un verdetto d’appello col quale una donna era stata assolta dal delitto di diffamazione aggravata nei confronti di un’importante azienda chimica, per aver pubblicato su un sito ambientale il contenuto di una denuncia da lei presentata all’autorità giudiziaria, in cui l’impresa veniva accusata di aver “scaricato cancerogeni in un lago e camuffato la presenza di cancerogeni per mezzo di diluizione con acque di raffreddamento”.
Nella sentenza in esame, la Corte di Cassazione evidenzia come il diritto di cronaca e di critica discendano direttamente e “senza alcuna mediazione” dall’art. 21 cost., non essendo quindi riservati ai giornalisti o a chi fa informazione professionalmente, ma facendo riferimento all’individuo uti civis. Chiunque, pertanto, può riportare fatti o manifestare opinioni e lo può fare con qualsiasi mezzo. In tale contesto, internet rappresenta un potente mezzo di diffusione di notizie, immagini e idee e attraverso di esso, evidentemente, può estrinsecarsi quel diritto di manifestazione del pensiero, che costituisce uno dei cardini di una democrazia matura.
Nella fattispecie, quindi, ben poteva la donna esercitare il diritto di cronaca e di critica nei confronti dell’impresa e, infatti, si legge nella sentenza, “l’imputata, immettendo in rete le notizie concernenti la società ricorrente, intendeva sostanzialmente rendere una informazione in incertam personam, vale a dire a beneficio di tutti coloro che, in un arco temporale più o meno ampio, si sarebbero collegati con il sito internet concernente i temi dell’ambiente”.
Ciò nonostante, secondo la Cassazione, il giudice di appello avrebbe dovuto accertare se erano stati rispettati dalla imputata i parametri elaborati in tema di diritto di cronaca dalla giurisprudenza, vale dire se l’argomento fosse di rilevanza sociale, se fosse stata fornita un’informazione rispondete alla verità obiettiva (nei limiti in cui ciò sia accertabile), se fossero state usate espressioni corrette (o almeno tollerabili per i correnti livelli di “decenza espressiva”).
E’ interessante notare che, quanto al secondo requisito (verità della notizia), la Cassazione osservi come, nella fattispecie, “assuma rilievo la rispondenza al vero dei fatti denunziati e non la rispondenza al vero della esistenza della denunzia da parte dell’imputata”. Oggetto della notizia immessa in rete non poteva essere, infatti, l’esistenza di una denunzia (circostanza sicuramente vera), ma la verità dei fatti denunziati, dal momento che “il soggetto che presentò la denunzia coincideva con quello che diffondeva la notizia della denunzia medesima, arricchendola di particolari e considerazioni, di talchè la notizia diffusa via internet non consisteva semplicemente nella comunicazione notarile della esistenza di una denunzia presentata a carico di un quivis de populo, ma nella esplicitazione, tanto del contenuto della denunzia stessa, quanto degli elementi fattuali portati a sostegno di essa, oltre che delle considerazioni della denunziante”.
Considerando, quindi, che la denuncia dell’imputata atteneva all’ipotetico scarico di cancerogeni in un lago e camuffamento della presenza di cancerogeni, la Corte milanese avrebbe dovuto, secondo la Cassazione, quantomeno sciogliere con chiarezza due nodi: a) la natura di tali sostanze, b) l’avvenuta diluizione (o miscelamento) delle acque che tale sostanze contenevano con acque derivanti dal processo di raffreddamento. Con queste motivazioni la Corte di Cassazione penale ha deciso l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
  • qui la sentenza

Falcone Valeria

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