Particolare fattispecie di obbligo di esclusione di un’impresa per indeterminatezza e violazione del bando di gara, stante la divergenza tra l’offerta tecnica e quella economica: quanto spetta di risarcimento del danno alla ricorrente vincitrice nel caso

Lazzini Sonia 22/05/08
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L’impresa va esclusa in considerazione della divergenza fra offerta tecnica e offerta economica, atteso che la soc. aggiudicataria ha previsto, per le 30 unità lavorative da impiegare nell’espletamento dell’appalto, 20 ore di corso di formazione, per un totale di 600 ore mentre, nell’offerta economica, la società ha parametrato il costo totale sulle 81.900 ore, senza considerare il costo delle ore di formazione, (per le quali è stato attribuito un punteggio ulteriore); ciò determina una evidente anomalia dell’offerta in relazione ai costi della manodopera._Nel costo del monte orario minimo fissato nell’appalto di ore 81.900 non possono, infatti, farsi rientrare le ore di formazione, costituenti proposte migliorative della qualità dei servizi, atteso che l’attività di formazione è, quantomeno in parte, distinta dal tirocinio._ Poiché l’appalto, risulta ormai esaurito e l’appellante ha subito un danno ingiusto in conseguenza dell’agire colposo dell’amministrazione, alla ricorrente spetta il risarcimento del danno, a cui dovrà provvedere l’amministrazione ai sensi dell’art. 7 della L. n. 205/05, tenendo conto del mancato guadagno che, secondo i principi giurisprudenziali andrà calcolato sulla base del 10% dell’utile, riferito al prezzo posto a base di gara, così come ribassato dall’appellante in sede di offerta
 
Merita di essere segnalata la decisione numero 1668 del 14 aprile 2008 , inviata per la pubblicazione in data 18 aprile 2008, emessa dal Consiglio di Stato
 
 
 
Questi i motivi del ricorso al Supremo Giudice Amministrativo
 
< Con l’appello in esame la ALFA srl chiede la riforma della deci-sione di primo grado limitatamente alla sua esclusione dalla gara, riproponendo i motivi di illegittimità già rivolti nei confronti del-la DELTA srl, la cui offerta avrebbe dovuto essere esclusa per indeterminatezza e violazione del bando di gara, stante la diver-genza tra l’offerta tecnica e quella economica.
Infatti, nel progetto tecnico l’aggiudicataria ha previsto, per le 30 unità lavorative da impiegare nell’espletamento dell’appalto, 20 ore di corso di formazione per ciascun dipendente, per un totale di 600 ore, il cui costo non è stato ricompreso nell’offerta eco-nomica.
Da ciò la difformità tra le due offerte che dovrebbe determinare l’esclusione per indeterminatezza dell’offerta stessa; inoltre, l’omessa previsione della retribuzione delle 600 ore di formazio-ne professionale determinerebbe l’anomalia dell’offerta per con-trasto con i costi ufficiali della manodopera.>
 
 
Questo il parere del giudice
 
< Nel merito, l’appello è fondato in relazione alla rilevata diver-genza fra offerta tecnica e offerta economica, atteso che la soc. aggiudicataria ha previsto, per le 30 unità lavorative da impiegare nell’espletamento dell’appalto, 20 ore di corso di formazione, per un totale di 600 ore mentre, nell’offerta economica, la società ha parametrato il costo totale sulle 81.900 ore, senza considerare il costo delle ore di formazione, (per le quali è stato attribuito un punteggio ulteriore); ciò determina una evidente anomalia dell’offerta in relazione ai costi della manodopera.
Nel costo del monte orario minimo fissato nell’appalto di ore 81.900 non possono, infatti, farsi rientrare le ore di formazione, costituenti proposte migliorative della qualità dei servizi, atteso che l’attività di formazione è, quantomeno in parte, distinta dal tirocinio.>
 
 
Relativamente alla richiesta di risarcimento del danno:
 
<Poiché l’appalto, risulta ormai esaurito e l’appellante ha subito un danno ingiusto in conseguenza dell’agire colposo dell’amministrazione, alla srl ALFA spetta il risarcimento del danno, a cui dovrà provvedere l’amministrazione ai sensi dell’art. 7 della L. n. 205/05, tenendo conto del mancato guadagno che, secondo i principi giurisprudenziali andrà calcolato sulla base del 10% dell’utile, riferito al prezzo posto a base di gara, così come ribassato dall’appellante in sede di offerta>
 
 
A cura di Sonia LAzzini
 
 
                REPUBBLICA ITALIANA        N. 1668/08 REG. DEC.
         IN NOME DEL POPOLO ITALIANO               N. 8604 REG. RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione         ANNO: 2006
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 8604/2006 del 24/10/2006, proposto dalla SOCIETA’ ALFA. S.R.L. rappresentata e difesa dall’avv. LORENZO LENTINI con domicilio eletto in Roma, VIALE DI VILLA GRAZIOLI, 13 presso l’avv. G. GIUFFRE’
contro
il COMUNE DI POTENZA rappresentato e difeso dall’avv.ssa CONCETTA MATERA con domicilio in Roma, PIAZZA CAPO DI FERRO 13 presso la SEGRETERIA SEZIONALE CDS
la DIR. UNITA’ DI DIREZ. PROVVEDITORATO ECONOMATO COM. POTENZA non costituitasi;
 la BETA SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. non costituitasi;
la SOCIETA’GAMMA SERVIZI S.R.L. IN PR. E Q.LE CAPOGRUPPO l’A.T.I. non costituitasi;
 l’A.T.I. * S.R.L. non costituitasi;
 LA DELTA S.R.L. rappresentata e difesa dall’avv. FABIO LANNI con domicilio eletto in Roma, VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO, 266 presso l’avv. ANGELO FIORE TARTAGLIA
per la riforma
della sentenza del TAR BASILICATA – POTENZA n. 499/2006, resa tra le parti, concernente APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI POTENZA;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del COMUNE DI POTENZA e della LA DELTA S.R.L.;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 26 Ottobre 2007, relatore il Consigliere Adolfo Metro;
Uditi, altresì, gli avvocati Lentini e Lanni;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Il comune di Potenza indiceva pubblico incanto per l’appalto del servizio di pulizia del Palazzo di Giustizia, ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. a) del D. L.gs. n. 157/95, al cui esito la srl ALFA si classificava al quarto posto della graduatoria.
La ALFA, la seconda e la terza classificata impugnavano tale graduatoria e l’aggiudicazione in favore della coop, BETA.
Il Tar Basilicata, con sentenza n. 499/06, respingeva il ricorso proposto dalla ALFA srl e dichiarava inammissibili i ricorsi proposti dalla seconda e dalla terza classificata, rilevando l’illegittimità della loro ammissione alla gara con riferimento al contenuto della loro offerta economica.
Con l’appello in esame la ALFA srl chiede la riforma della decisione di primo grado limitatamente alla sua esclusione dalla gara, riproponendo i motivi di illegittimità già rivolti nei confronti della DELTA srl, la cui offerta avrebbe dovuto essere esclusa per indeterminatezza e violazione del bando di gara, stante la divergenza tra l’offerta tecnica e quella economica.
Infatti, nel progetto tecnico l’aggiudicataria ha previsto, per le 30 unità lavorative da impiegare nell’espletamento dell’appalto, 20 ore di corso di formazione per ciascun dipendente, per un totale di 600 ore, il cui costo non è stato ricompreso nell’offerta economica.
Da ciò la difformità tra le due offerte che dovrebbe determinare l’esclusione per indeterminatezza dell’offerta stessa; inoltre, l’omessa previsione della retribuzione delle 600 ore di formazione professionale determinerebbe l’anomalia dell’offerta per contrasto con i costi ufficiali della manodopera.
Si è costituita in giudizio la DELTA srl, che ha sostenuto l’improcedibilità, l’improponibilità e l’inammissibilità dell’appello, perché nello stesso si proporrebbero domande nuove, non verrebbe richiesta l’aggiudicazione in via sostitutiva e non sarebbe stato impugnato il bando; si sostiene anche la carenza di interesse per la mancanza di richiesta di sostituzione nell’aggiudicazione e perché l’appello non conterrebbe censure avverso la parte dispositiva della sentenza impugnata; nel merito, se ne sostiene l’infondatezza.
DIRITTO
Preliminarmente, vanno respinte le eccezioni proposte dalla DELTA srl, in quanto generiche e prive di fondamento.
Infatti, i motivi di appello, non possono considerarsi nuovi, in quanto già proposti in primo grado; non può ritenersi necessaria la richiesta di aggiudicazione in via sostitutiva, atteso che questo non è altro che l’effetto naturale della richiesta di annullamento; la ALFA srl non aveva necessità di appellare il bando nel suo contenuto dispositivo, atteso che ne censura soltanto la sua illegittima interpretazione; l’appellante ha, comunque interesse alla decisione del ricorso, in relazione alla richiesta di risarcimento dei danni;l’appellante, con il chiedere l’annullamento degli atti oggetto di gravame, impugna implicitamente anche il dispositivo della sentenza che, in primo grado, ha respinto il ricorso.
Nel merito, l’appello è fondato in relazione alla rilevata divergenza fra offerta tecnica e offerta economica, atteso che la soc. aggiudicataria ha previsto, per le 30 unità lavorative da impiegare nell’espletamento dell’appalto, 20 ore di corso di formazione, per un totale di 600 ore mentre, nell’offerta economica, la società ha parametrato il costo totale sulle 81.900 ore, senza considerare il costo delle ore di formazione, (per le quali è stato attribuito un punteggio ulteriore); ciò determina una evidente anomalia dell’offerta in relazione ai costi della manodopera.
Nel costo del monte orario minimo fissato nell’appalto di ore 81.900 non possono, infatti, farsi rientrare le ore di formazione, costituenti proposte migliorative della qualità dei servizi, atteso che l’attività di formazione è, quantomeno in parte, distinta dal tirocinio.
Dalla illegittimità di tali atti deriva la fondatezza dell’appello.
Poiché l’appalto, risulta ormai esaurito e l’appellante ha subito un danno ingiusto in conseguenza dell’agire colposo dell’amministrazione, alla srl ALFA spetta il risarcimento del danno, a cui dovrà provvedere l’amministrazione ai sensi dell’art. 7 della L. n. 205/05, tenendo conto del mancato guadagno che, secondo i principi giurisprudenziali andrà calcolato sulla base del 10% dell’utile, riferito al prezzo posto a base di gara, così come ribassato dall’appellante in sede di offerta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo.
PQM
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 8604/06, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione; pone le spese del giudizio, per complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), a carico della parte soccombente.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella Camera di consiglio del 26 ottobre 2007, alla presenza dei seguenti magistrati;
 
Pres. Sergio Santoro
Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani
Cons. Claudio Marchitiello
Cons. Adolfo Metro Est.
Cons. Giancarlo Giambartolomei
 
L’ESTENSORE                               IL PRESIDENTE
f.to Adolfo Metro        f.to Sergio Santoro
 
IL SEGRETARIO
f.to Gaetano Navarra
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14-04-2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
p.IL DIRIGENTE
f.to Livia Patroni Griffi
 

Lazzini Sonia

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