Corte dei Conti – Giudizi di responsabilità amministrativa per danno erariale – Sezione Giurisdizionale Puglia – Sentenza n. 885 del 23 marzo 2006 – Danno ex contractu – Illecito erariale per illegittima esternalizzazione di servizio di archiviazione medi

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La pregevole sentenza della sezione giurisdizionale pugliese descrive con particolari dovizia e puntualità anche con riferimento al quantum la fattispecie di illecito erariale perfezionatasi a seguito dell’illegittima esternalizzazione di un servizio di archiviazione documentale, curato in precedenza da personale interno, mediante l’affidamento diretto a soggetti privati.
Preliminarmente, la Sezione esamina la questione relativa all’eccezione di intervenuta prescrizione dell’azione di responsabilità sollevata dai convenuti in giudizio.
Sul punto giova ricordare che la predetta questione trova il proprio fondamento giuridico nel combinato disposto tra l’art. 2935 c.c. che prevede che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e l’art. 1, II comma, della L. 20/1994 il quale dispone che il diritto al risarcimento del danno erariale si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.
Si arguisce facilmente che ai fini dell’esatta individuazione del termine iniziale di prescrizione dell’actio erarialis appare indispensabile definire puntualmente la nozione di “fatto dannoso” richiamata dalla legislatore.
A tal proposito i giudici ribadiscono che l’evento pregiudizievole è costituito dal binomio condotta – danno che si perfeziona solo con il verificarsi di quest’ultimo, che, pertanto, deve essere assunto quale dies a quo del termine prescrizionale (cfr. SS.RR. 24 maggio 2000 n°7/2000/Q.M.).
Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente il danno risarcibile deve possedere caratteri di concretezza ed attualità che si maturano solo con l’effettivo esborso delle somme da parte dell’ente pubblico (cfr. SS.RR. 24 maggio 2000 n°7/2000/Q.M.), ovvero, quando si verta in ipotesi di “danno indiretto” – e, comunque, il danno rivenga dall’obbligo di soddisfare pretese di terzi oggetto di contestazione – “alla data in cui il debito della P.A. nei confronti del terzo è divenuto certo, liquido ed esigibile, in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza di condanna dell’Amministrazione o della esecutività della transazione” (cfr. SS.RR. 15.01.2003 n°3/2003/Q.M.).
Nel caso di specie, trattandosi di illecito collegato a ipotesi di forniture a prestazione periodica, la difesa asserisce che la prescrizione sia già maturata atteso che il termine prescrizionale iniziale coinciderebbe con il momento del perfezionamento del vincolo contrattuale corrispondente alla data della stipula o, al più, alla data di adozione della relativa delibera di approvazione.
I giudici confutano tale ricostruzione facendo presente che essendosi configurato un danno erariale ex contractu sul presupposto quindi di un rapporto obbligatorio sinallagmatico, ai fini della decorrenza della prescrizione, non è sufficiente il perfezionamento del vincolo ma occorre altresì l’esigibilità della prestazione da intendersi in concreto la data di maturazione dei singoli corrispettivi periodici a seguito dell’espletamento del servizio nel periodo (mensile nel nostro caso) considerato.
Con riguardo alle fasi del procedimento di spesa, secondo i giudici, deve, ritenersi che il danno ex contractu assuma connotati di attualità, non dall’impegno, ma, semmai, dalla liquidazione della spesa, con la quale “sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite”, si determina “la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell’ammontare dell’impegno definitivo assunto” (cfr. art. 184 D. Lgs. 267/2000).
Alla luce delle suesposte considerazioni, i giudici ritengono parzialmente infondata l’eccezione di prescrizione dell’azione risarcitoria proposta dai convenuti con riferimento al danno.
            In merito alla richiesta dell’accusa di condanna per illecito doloso, i giudici ritengono non sufficientemente provati gli elementi costitutivi di tale tipo di responsabilità così come delineata dall’art. 43 c.p., mentre, al contrario, i giudici avendo riscontrato che la circostanza che le suddette delibere non solo sono connotate da gravi e manifeste violazioni della disciplina vigente in subiecta materia ma hanno altresì disatteso pacifici principi di sana ed economica gestione, evidenziano come il comportamento tenuto dai convenuti in occasione della formazione delle suddette delibere sia stato improntato all’assoluta negligenza ed al manifesto disinteresse per gli interessi finanziari dell’amministrazione.
            Conseguentemente, il collegio condanna i citati in giudizio per colpa grave nella misura massima consentita in difetto dei presupposti per ridurre l’addebito.
Segue la pronuncia. 
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Crucitta Giuseppe – Francaviglia Rosa

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