Avvocati: come ottenere il bonus per negoziazione e arbitrato

Redazione 04/04/17
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Novità sul fronte degli “incentivi fiscali nella forma del credito d’imposta nei procedimenti di negoziazione assistita“. Tramite il decreto ministeriale del Ministero della Giustizia, pubblicato il 1° aprile scorso in Gazzetta Ufficiale. In particolare, tutti i clienti che vogliano beneficiare del Bonus Avvocati 2017 devono inviare la loro istanza entro il prossimo 10 aprile. A decorrere dal 2018, invece, gli stessi dovranno richiedere il bonus tra il 10 gennaio e il 10 febbraio, e così per ogni anno successivo. Restano invariati, invece, i requisiti e gli importi del bonus riconosciuto già dal d.m. del 23.12.2015.

 

Bonus Avvocati 2017: come e per chi

Può richiedere il Bonus Avvocati 2017  la parte che ha corrisposto un compenso all’avvocato nell’ambito di una procedura di negoziazione assistita, a patto che si sia conclusa positivamente, “nell’anno precedente la presentazione della richiesta di credito di imposta”. Stessa regola vale nel caso in cui il compenso sia stato versato ad arbitri, che abbiano risolto la controversia nell’ambito di un arbitrato terminato con lodo.

Al fine di inviare con successo la richiesta di ottenimento degli incentivi fiscali, è stato predisposto un form apposito sul sito internet del Ministero della Giustizia, nell’area dedicata denominata “Incentivi fiscali alle misure di degiurisdizionalizzazione di cui al decreto legge n. 132 del 2014”.

Per questo motivo, la procedura sarà solo telematica, non è previsto alcun modo alternativo, cartaceo o viva voce, che sostituisca quella guidata online. È necessario dare prova dell’avvenuta negoziazione o del concluso arbitrato, allegando copia dell’accordo raggiunto o del lodo arbitrale emesso, nonché prova della trasmissione degli atti al Consiglio dell’Ordine deputato a monitorare le procedure di negoziazione.

 

La richiesta solo telematica

È poi necessario allegare la copia della fattura rilasciata dall’avvocato o dall’arbitro per la prestazione, copia della quietanza, del bonifico, dell’assegno o di altro documento attestante l’effettiva corresponsione del compenso “nell’anno precedente la presentazione della richiesta di credito di imposta“, nonchè copia del documento di identità del richiedente.

Nel caso in cui siano state esperite e concluse più procedure di negoziazione o più arbitrati, sarà necessario compilare tante domande online quante siano effettivamente le procedure conclusesi. Le richieste trasmesse in violazione di quanto disposto saranno considerate inammissibili.

Il comma 2 dell’art. 8, come modificato dal nuovo decreto, dispone che “ai fini dei controlli di cui al comma 1, l’Agenzia delle entrate trasmette al Ministero della giustizia, entro il mese di marzo dell’anno successivo alla presentazione della richiesta di credito di imposta, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito d’imposta attraverso le dichiarazioni dei redditi e i modelli F24 ricevuti nell’anno precedente, con i relativi importi“. Dunque, tutte le dichiarazioni mendaci o incomplete daranno luogo alla revoca del beneficio.

 

Bonus Avvocati 2017: a quanto ammonta l’importo?

Il credito di imposta riconosciuto tramite richiesta di incentivi fiscali è commisurato nell’importo al compenso corrisposto all’avvocato o all’arbitro e in ogni caso fino ad un massimo di 250 euro, ricorrendo a criteri di proporzionalità.  Il credito sarà determinato in misura corrispondente alle risorse stanziate nel limite di spesa fissato a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.

Il decreto precisa che il credito d’imposta andrà indicato nella dichiarazione dei redditi per l’anno “in cui è avvenuto il pagamento del compenso all’avvocato” e sarà utilizzabile in compensazione, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione ai beneficiari dell’importo spettante da parte del ministero. Ciò sarà possibile solo presentando il modello F24 tramite i servizi telematici. L’importo del credito verrà comunicato dal Ministero della Giustizia entro il 30 aprile dell’anno in cui si è presentata richiesta, ma l’importo della compensazione non potrà eccedere quello comunicato, a pena dello scarto dell’operazione di versamento.

Viene precisato che il credito d’imposta non darà luogo a rimborso e non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e neppure al valore della produzione netta rilevante per l’Irap.

Redazione

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