PCT: inammissibile la rimessione in termini se il numero di ruolo è errato

Redazione 15/04/16
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Sull’istanza di rimessione in termini, presentata a seguito di deposito telematico di memoria con indicazione errata del numero di ruolo. Tale errore configura un’anomalia bloccante che lascia alla determinazione della Cancelleria la decisione relativa all’accettazione o al rifiuto del deposito.

È quanto affermato dal Tribunale di Torino con ordinanza del 22 marzo 2016.

La ricorrente, depositata telematicamente memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. il giorno della scadenza del termine, riceveva il giorno stesso un messaggio che la informava dell’esito infruttuoso del deposito a causa dell’errata indicazione del numero di ruolo, messaggio che, tuttavia, ella leggeva soltanto il giorno dopo, allorquando si adoperava a rieffettuare il deposito con l’indicazione del numero di ruolo corretto, a termine ormai scaduto.

Il Tribunale ha ritenuto che l’indicazione di un numero di ruolo errato da parte del depositante non rientri tra le cause di decadenza non imputabili alla parte ex art. 153, comma 2, c.p.c., in quanto trattasi di errore o svista ascrivibile al depositante e rimediabile con l’impiego dell’ordinaria diligenza e non costituisce certamente causa estranea alla sua volontà (cfr. Cass. 21794/2015).

Invero, ai sensi dell’art. 14, comma 7, delle Specifiche tecniche l’indicazione di un numero di ruolo errato deve configurarsi come errore “ERROR” e quindi come “anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell’ufficio ricevente, che può decidere di intervenire forzando l’accettazione o rifiutando il deposito”.

L’art. 7 della Circolare del Ministero della Giustizia del 23 ottobre 2015 “Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico” prevede che, in caso di errore ERROR, la cancelleria dovrà “ove possibile accettare il deposito avendo tuttavia cura di segnalare al giudice ogni informazione utile in ordine all’anomalia riscontrata”, a differenza di quanto previsto dalla precedente Circolare del 28 ottobre 2014 secondo cui le cancellerie in detti casi dovevano “sempre” accettare il deposito.

Ebbene, alla luce delle dette premesse, l’indicazione di un numero di ruolo errato deve considerarsi uno dei casi in cui tale accettazione non sia possibile, non conoscendo la cancelleria il fascicolo corretto in cui inserire l’atto; in tale ipotesi, pertanto, la cancelleria non è tenuta a forzare l’accettazione del deposito, potendo limitarsi a rifiutare il deposito e a comunicarne l’esito negativo.

Peraltro, nel caso di specie la cancelleria comunicava alla ricorrente l’esito negativo del deposito il giorno stesso, allorquando era ancora pendente il termine per il deposito sicché la ricorrente avrebbe potuto provvedere al tempestivo deposito.

In conclusione, l’istanza di rimessione in termini è stata rigettata.

Redazione

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