Lilla Laperuta
Fra le misure di semplificazione nel settore dell’edilizia previste dal D.L. 133/2014 (in vigore dal 13 settembre) si evidenzia l’istituto del permesso di costruire convenzionato, positivizzato con l’aggiunta dell’art. 28 bis nell’ordito del D.P. R. 380/2001.
Si prevede che, qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte, sotto il controllo del Comune, con una modalità semplificata (in luogo degli strumenti di pianificazione attuativa) è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato.
La convenzione specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi.
Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:
a) la cessione di aree anche al fine dell’utilizzo di diritti
edificatori;
b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando
quanto previsto dall’articolo 32, co. 1, lett. g), D.Lgs.163/2006;
c) le caratteristiche morfologiche degli interventi;
d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.
La convenzione può prevedere modalità di attuazione per stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie.
Il termine di validità del permesso di costruire convenzionato può essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione.
In riferimento ai termini per il rilascio, devono essere rispettati quelli ordinari, ovvero 60 giorni per l’istruttoria, l’acquisizione dei pareri e la formulazione del provvedimento con possibilità di interruzione nei primi 30 giorni per richiesta di integrazioni. La possibilità di raddoppio sussiste solo per i progetti particolarmente complessi.
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