Lucia Nacciarone
Con la sentenza C-452/13 la Corte di Giustizia ha chiarito il momento di decorrenza del ritardo del velivolo: in particolare, ai fini della richiesta risarcitoria dei passeggeri, ‘intrappolati’ sull’aeromobile, e di conseguenza soggetti a restrizioni e limitazioni di libertà di vario genere, deve tenersi conto del momento in cui si apre il portellone.
Non, dunque, della fase dell’atterraggio e di quella in cui, toccato il suolo, il velivolo compie manovre in pista per il parcheggio: è solo nel momento in cui i passeggeri sono autorizzati a lasciare l’aeromobile e in cui è dato a tale scopo l’ordine di aprire i portelloni dell’aereo che i passeggeri cessano di subire tali costrizioni e possono in linea di massima riprendere le loro attività abituali.
E, quindi, l’orario utilizzato per determinare l’entità del ritardo subìto durante un volo corrisponde al momento in cui si apre almeno un portellone.
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