Risarcimento danno biologico: le osservazioni del Consiglio di Stato sulla tabella unica nazionale

Redazione 22/11/11
Scarica PDF Stampa

di Biancamaria Consales

La sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, con parere depositato il 17 novembre 2011, ci è pronunciata sullo schema di regolamento recante tabella delle menomazioni all’integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità, ai sensi dell’art. 138 del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private). Con tale schema di regolamento il Governo intende porre rimedio alle distorsioni che si verificano attualmente in materia di risarcimento dei danni non patrimoniali (di non lieve entità) derivanti da incidenti stradali. Infatti, la prassi dei tribunali italiani a tal fine fa riferimento a differenti tabelle parametriche, autonomamente elaborate dai singoli uffici giudiziari, con evidenti effetti distorsivi sul piano della entità dei risarcimenti accordati per analoghe menomazioni La tabella unica nazionale per il risarcimento del danno biologico dimezza il risarcimento del danno biologico per gli incidenti stradali nei casi di invalidità permanente compresa tra il 10 e il 100 per cento.

Le osservazioni del Consiglio di Stato vertono essenzialmente su quattro argomenti:

1. il riferimento alle lesioni non lievi. Il testo del regolamento fa riferimento alle lesioni non lievi (da 10 a 100 punti di invalidità) ma nella tabella allegata, che presenta i coefficienti moltiplicatori, si prevedono anche le lesioni lievi, da 1 a 9 punti. Se il governo intende regolamentare anche questa parte della materia – si legge nel parere – occorre che venga modificato lo schema in esame, nel senso di ricomprendere, nella intitolazione, nelle premesse, nel testo (composto di un unico articolo) e nella tabella di cui all’allegato III, il richiamo anche delle lesioni di lieve entità e della relativa disciplina legislativa, ossia l’art. 139 del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private). In via contestuale dovrà anche essere prevista l’abrogazione del decreto interministeriale che attualmente disciplina tale ultima materia”;

2. la progressione dei coefficienti parametrici moltiplicatori. Il testo del regolamento non osserva quanto previsto dall’articolo 138, comma 2, lettera c) del Codice delle assicurazioni, che impone i criteri con cui redigere la tabella unica nazionale. Tra tali criteri, si stabilisce che “l’incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresca in modo più che proporzionale rispetto all’aumento percentuale assegnato ai postumi”. A parere del Consiglio di Stato, la sequenza dei coefficienti moltiplicatori dell’attuale tabella non rispetta il criterio della crescita più che proporzionale rispetto all’aumento dei punti di invalidità. “Un eventuale scostamento del testo regolamentare dal criterio previsto espressamente dalla legge autorizzativa – afferma il Consiglio di Stato – provocherebbe con molta probabilità la disapplicazione della norma regolamentare da parte del giudice civile investito dalla domanda risarcitoria, con conseguente inutilità dell’esercizio della potestà normativa in esame”.

Ciò significa che se il regolamento si discosta dalla legge, si lascia spazio per l’intervento del giudice civile, rendendo inutile lo scopo della tabella, quello, cioè di superare le disparità di trattamento da parte dei vari tribunali;

3. l’applicazione ai soli sinistri stradali: va valutata, secondo il Consiglio di Stato, l’utilità di una modifica legislativa in merito, che consenta di ampliare lo spettro applicativo delle tabelle parametriche in oggetto. Infatti, analoghe conseguenze sul piano lesivo verrebbero ad ottenere differenti trattamenti risarcitori, a seconda del solo fatto che la lesione sia avvenuta nell’ambito della circolazione stradale o meno. Al fine di eliminare ogni possibile dubbio interpretativo in sede applicativa, sarebbe opportuno specificare nel testo dello stesso che esso si applica ai soli sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli. Infatti, la formulazione attuale non appare perspicua al riguardo, non facendo espresso richiamo di tale limitazione ratione materiae prevista invece (implicitamente per l’art. 138 ed esplicitamente per l’art. 139) dalla norma di legge autorizzativa all’esercizio del potere regolamentare in esame;

4. infine, la sezione consultiva evidenzia che appare opportuno inserire nello schema di regolamento una disciplina transitoria, onde chiarire che esso si applica a tutte le fattispecie risarcitorie non ancora definite, anche ove l’evento dannoso si sia già verificato al momento di entrata in vigore del regolamento stesso. Tale chiarimento normativo sembra, infatti, utile per evitare un’applicazione temporale disomogenea sul territorio nazionale e anche per evitare possibili controversie sul punto.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento