In particolare, il Ministero sottolinea l’irretroattività della norma: infatti, le disposizioni introdotte dalla manovra bis non si applicano ai tirocini avviati o approvati prima del 13 agosto, per i quali, dunque, fino alla loro scadenza la normativa di riferimento sarà quella precedente.
Inoltre, al fine di evitare abusi ed un utilizzo snaturato di questo strumento formativo, la circolare precisa che il personale ispettivo responsabile dovrà verificare l’effettiva tipologia del tirocinio e la sua legittimità anche alla luce della normativa regionale vigente. Nelle ipotesi in cui il tirocinio già in corso non risultasse conforme alla nuova disciplina e alla relativa regolamentazione regionale di riferimento, il personale ispettivo potrà riqualificare il rapporto come di natura subordinata, con relativa applicazione delle sanzioni amministrative e con il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi sinora omessi. (Biancamaria Consales)
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