Malpractice medica: risarcito il reddito perso al coniuge

Malpractice medica e morte del paziente: alla moglie spetta anche il risarcimento del reddito perduto. Il Tribunale di Verona riconosce circa 254 mila euro per il lucro cessante subito.

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Alla morte del paziente causata da un evento di malpractice medica consegue il risarcimento del danno per la perdita di reddito a favore del coniuge. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Tribunale di Verona – sentenza n. 135 del 23-01-2026

SENTENZA_TRIBUNALE_DI_VERONA_N._135_2026_-_N._R.G._00005757_2024_DEPOSITO_MINUTA_23_01_2026__PUBBLICAZIONE_26_01_2026.pdf 263 KB

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Indice

1. Dalle dimissioni premature al decesso: il caso di malpractice


Un anziano imprenditore che sottoponeva ad un intervento di chirurgia addominale laparotomica presso una struttura sanitaria veneta, all’esito del quale si verificarono delle complicanze intestinali, cui seguiva la morte del paziente circa otto giorni dopo.
I parenti del paziente promuovevano quindi un procedimento per ATP, da cui emergeva la sussistenza di un evento di malpractice medica imputabile alla struttura sanitaria, per gli errori commessi sia nella fase postoperatoria che nel corso del successivo ricovero in pronto soccorso, nonché il nesso di causalità tra dette condotte e il decesso del paziente.
Pertanto, la coniuge, i figli e i nipoti del paziente adivano il tribunale di Verona, chiedendo la condanna della struttura sanitaria al risarcimento dei danni subiti dal proprio parente nonché dei danni subiti direttamente dagli stessi attori. In particolare, secondo gli attori, a causa della morte il proprio congiunto avrebbe subito un danno alla salute nel tempo intercorso tra l’evento di malpractice medica e il decesso nonché un danno da lucida agonia. Mentre gli stessi attori avrebbero direttamente subito un danno morale e un danno dinamico relazionale, consistente nella perdita del rapporto parentale, nonché un danno di carattere patrimoniale, consistente sia nel danno emergente (cioè le spese sostenute) sia il danno da lucro cessante (in quanto la famiglia era stata privata del reddito e dell’apporto economico che il paziente annualmente conferiva).
La struttura sanitaria convenuta non si costituiva in giudizio e veniva pertanto dichiarata contumace.
Durante l’istruttoria del giudizio, il giudice, facendo proprie le risultanze della relazione tecnica depositata nel procedimento per ATP, riteneva accertata la sussistenza di criticità nell’operato dei sanitari della convenuta, i quali avevano dimesso precocemente il paziente senza tenere in giusta considerazione i sintomi che avrebbero dovuto far ritenere sussistente delle complicanze ed avevano poi, anche durante l’accesso in pronto soccorso del paziente, omesso di effettuare l’approfondimento, anche attraverso indagini strumentali, dei sintomi manifestati dal paziente e lo avevano dimesso senza diagnosticarli la problematica che quello aveva condotto alla morte. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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2. Danni terminali e perdita di reddito: i criteri per il risarcimento


Per quanto concerne il danno biologico terminale, il giudice veronese ha ricordato come detto danno consista nel pregiudizio alla salute sofferto dalla vittima nel tempo intercorrente tra la lesione mortale subita e il successivo decesso causalmente legato a tale lesione. Si tratta di un danno temporaneo, che sussiste per il tempo di permanenza in vita del paziente (a prescindere dalla cosciente percezione della lesione della propria integrità personale). Detto danno è risarcibile a condizione che tra il momento dell’insorgenza delle lesioni e il decesso intercorra un apprezzabile lasso di tempo. Lasso di tempo che, secondo il giudice veronese, deve essere superiore almeno alle 24 ore.
Il danno morale terminale, invece, si sostanzia nel pregiudizio subito dalla vittima dell’evento lesivo per la sofferenza che essa prova a causa della consapevolezza dell’approssimarsi della propria morte. In altri termini, si tratta della paura della vittima di dover morire, che si rende conto che le lesioni subite la porteranno alla morte.
Detto danno è risarcibile, indipendentemente dalla misura del lasso di tempo che intercorre tra le lesioni e la morte della vittima, a condizione che l’attore dimostri che la vittima ha avuto una lucida percezione della inevitabilità e imminenza della propria morte. In altri termini, la vittima deve essere consapevole che la sua fine è imminente a causa delle lesioni subite; mentre in caso di mancanza di tale consapevolezza il danno terminale morale non è configurabile.
Il danno da perdita di reddito (cioè il c.d. lucro cessante) consiste nel venire meno dei benefici economici che si può presumere che il congiunto avrebbe percepito se fosse rimasto in vita. Tale presunzione deve basarsi su di un criterio di normalità, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto.
La liquidazione di detto danno deve essere effettuata tenendo conto del reddito netto percepito dalla vittima, della quota di reddito che questa avrebbe destinato ai propri bisogni e di quella che invece avrebbe destinato ai bisogni della famiglia nonché infine del coefficiente di capitalizzazione di tale ultimo importo. Inoltre, quando la liquidazione di detto danno viene effettuata a distanza di tempo dal decesso del congiunto, si deve distinguere il danno che si è già prodotto a carico del congiunto superstite al momento della liquidazione e quello che si produrrà in futuro (cioè successivamente alla liquidazione). La prima voce di danno si liquida sommando la quota annua di reddito che la vittima avrebbe destinato ai bisogni della famiglia, rivalutando detta somma all’attualità. Mentre il danno futuro si liquida con il metodo della capitalizzazione.

3. Alla moglie 254 mila euro per il reddito perso: la decisione


Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto sussistente il danno biologico terminale a carico del paziente deceduto (trasmesso in via ereditaria ai congiunti), in considerazione del fatto che tra il momento in cui il paziente ha subito la lesione e il momento della sua morte è decorso un arco di tempo di 6 giorni.
Accertato così il danno biologico terminale, il giudice lo ha liquidato in via equitativa. A tal proposito, secondo il giudice, il danno non può essere liquidato attraverso la meccanica applicazione dei criteri contenuti nelle tabelle di Milano o di Roma che sono predisposte per la liquidazione del danno biologico temporaneo o permanente, in quanto dette tabelle sono parametrate sul danno subito da persone che sopravvivono all’evento dannoso. Pertanto, il giudice ha ritenuto di applicare la voce del danno da inabilità temporanea di cui ala Tabella Unica Nazionale entrata a vigore nel marzo 2025, calcolando in via equitativa un importo 5 volte superiore a quello previsto alla inabilità temporanea al 100% e moltiplicando detto importo per i 6 giorni di danno (arrivando così alla somma di €. 10.000 circa).
Invece, il giudice non ha ritenuto sussistente il danno terminale morale, in quanto gli attori non hanno dimostrato che nei giorni intercorsi tra l’intervento cui si era sottoposto il congiunto e la sua successiva morte, quest’ultimo ha avvertito l’ineluttabile approssimarsi della propria fine.
Per quanto riguarda il danno da perdita del rapporto parentale, il giudice ha ritenuto sussistente detta voce di danno a favore di tutti gli attori e precisamente, il coniuge, i figli e i nipoti del paziente deceduto.
Secondo il giudice, infatti, la documentazione prodotta in giudizio (fra cui anche le dichiarazioni provenienti da soggetti terzi) ha dimostrato l’esistenza sia di una sofferenza interiore subita dagli attori a causa della morte del proprio congiunto, sia la modifica delle proprie condizioni di vita (sempre in ragione della morte del congiunto).
Anche detto danno è stato liquidato dal giudice in via equitativa, facendo però applicazione delle tabelle apposite del Tribunale di Roma, ma aumentando del 10% il danno a favore di ciascun attore, in considerazione del fatto che dalle immagini e dalle dichiarazioni acquisite in giudizio gli attori hanno provato che sussisteva una intensa coesione del nucleo familiare, che trascorreva insieme anche le vacanze estive, sia in considerazione del fatto che il paziente deceduto era titolare dell’azienda dove lavoravano tutti i membri della famiglia.
Per quanto riguarda, infine, il danno patrimoniale, il giudice ha riconosciuto a favore degli attori il risarcimento del danno emergente, così come provato in giudizio, consistente nelle spese sostenute per i servizi funebri, per la richiesta delle cartelle cliniche, per le spese delle consulenze mediche di parte e delle spese di CTU.
Invece, il giudice ha riconosciuto il danno patrimoniale per lucro cessante soltanto a favore della moglie, escludendolo per gli altri congiunti attori (cioè figli e nipoti). Ciò in quanto il giudice ha ritenuto che soltanto la coniuge era convivente con il paziente deceduto ed era redditualmente a carico di quest’ultimo. Tra le due voci di danno in cui si divide il lucro cessante, il giudice ha ritenuto di poter liquidare a favore del coniuge soltanto il danno passato (cioè dalla morte e fino alla data della sentenza) e non invece il danno futuro, posto che ha ritenuto che il paziente deceduto non avrebbe lavorato oltre i 73 anni (età che avrebbe avuto al momento della pubblicazione della sentenza). In particolare, il giudice ha presunto che il paziente deceduto avrebbe dedicato ai bisogni della famiglia due terzi del reddito annuo medio che avrebbe percepito dalla morte e fino alla sentenza ed ha così quantificato il lucro cessante in circa €. 254.000. 

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Avv. Muia’ Pier Paolo

Co-founder dello Studio Legale “MMP Legal”, svolge la professione di avvocato in Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in via principale con il suo staff di responsabilità professionale e civile; internet law, privacy e proprietà
intellettuale nonchè diritto tributario. …Continua a leggere

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